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Decreto lgs. 18 agosto 2000, n. 267 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali

Articolo 104 - Scuola superiore della pubblica amministrazione locale e scuole regionali e interregionali

1. L'organizzazione, il funzionamento e l'ordinamento contabile della Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale e delle scuole di cui al comma 2 sono disciplinati con regolamento, determinando i criteri per l'eventuale stipula di convenzioni per l'attività formativa anche in sede decentrata con istituti, enti, società di formazione e ricerca 1.


2. L'Agenzia istituisce scuole regionali ed interregionali per la formazione e la specializzazione dei segretari comunali e provinciali e dei dirigenti della pubblica amministrazione locale ovvero può avvalersi, previa convenzione, della sezione autonoma della Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno.

 

 

 

1 Per la riduzione dell'autorizzazione di spesa, per l'anno 2013, di cui al presente comma vedi l'articolo 15, comma 3, lettera b), del D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, in Legge 28 ottobre 2013, n. 124.

 
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