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Decreto lgs. 18 agosto 2000, n. 267 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali

Articolo 102 - [Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali

1. È istituita l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, avente personalità giuridica di diritto pubblico e sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'interno.

2. L'Agenzia è gestita da un consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e composto da due sindaci nominati dall'Anci, da un presidente di provincia designato dall'Upi, da tre segretari comunali e provinciali eletti tra gli iscritti all'albo e da tre esperti designati dalla Conferenza Stato-città e autonomie locali. Il consiglio elegge nel proprio seno un presidente e un vicepresidente. 1

3. Con la stessa composizione e con le stesse modalità sono costituiti i consigli di amministrazione delle sezioni regionali.

4. L'Agenzia con deliberazione del consiglio nazionale di amministrazione, può adeguare la dotazione organica in relazione alle esigenze di funzionamento, entro i limiti derivanti dalle disponibilità di bilancio. Al reclutamento del personale, ferma restando l'utilizzazione delle procedure e degli istituti previsti dal comma 2, lettera a), dell'articolo 103, si provvede anche con le modalità previste dall'articolo 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nel rispetto della disciplina programmatoria delle assunzioni del personale prevista dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. 2

5. All'Agenzia è attribuito un fondo finanziario di mobilità a carico degli enti locali, disciplinato dal regolamento di cui all'art. 103, percentualmente determinato sul trattamento economico del segretario dell'ente, graduato in rapporto alla dimensione dell'ente, e definito in sede di accordo contrattuale.3

6. Per il proprio funzionamento e per quello della Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale l'Agenzia si avvale del fondo di mobilità di cui al comma 5 a cui sono attribuiti i proventi dei diritti di segreteria di cui all'art. 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604 e successive modificazioni. ] 4

 

 

 

 

 

 

1 Comma così modificato dall’articolo 5 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.
2 Comma modificato dall'art. 2 del d.l. 27 dicembre 2000, n. 392, conv., con modificazioni in l. 28 febbraio 2001, n. 26.
3 A norma dell' articolo 7, comma 31-sexies, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 , il contributo a carico delle amministrazioni provinciali e dei comuni previsto dal presente comma e' soppresso dal 31 dicembre 2011 e dalla medesima data sono corrispondentemente ridotti i contributi ordinari delle amministrazioni provinciali e dei comuni, per essere destinati alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 31-ter. I criteri della riduzione sono definiti con decreto del Ministro dell'interno di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Successivamente, a norma dell'articolo 15, comma 5, del D.L. 29 dicembre 2011, n. 216 che ha modificato l'articolo 7, comma 31-sexies, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 , il termine di scadenza di cui al presente comma e' ulteriormente prorogato di 180 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione 24 febbraio 2012, n. 14.
4 Articolo abrogato dall'articolo 7, comma 31-septies, del D.L. 31 maggio 2010. Vedi, anche, i commi da 31-ter a 31-sexies, dello medesimo articolo.

 

 

 

 

 

 

 
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