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Risposta - Interrogazione nr. d'ordine 2374

da Assessore Tiziana Agostini

Venezia, 2 aprile 2014
n p.g. 141353
 

Al Consigliere comunale Alessandro Vianello


e per conoscenza

Al Presidente del Consiglio comunale
Alla Presidente della I Commissione
Ai Capigruppo
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Al Vicesegretario Vicario

 

Oggetto: risposta all'interrogazione nr. d'ordine 2374 (Nr. di protocollo 63) inviata il 04-03-2014 con oggetto: CONVENZIONE SUI DIRITTI DEL FANCIULLO

 

A riscontro dell’interrogazione in oggetto si comunica quanto segue.

Il vigente regolamento sui servizi per l’infanzia prevede agli artt. 26 e 50, rispettivamente per l’ammissione ai servizi di nido e di scuola dell’infanzia, fra i criteri valutati per la formazione delle graduatorie dei richiedenti, una priorità, con tre punti, per le famiglie i cui genitori entrambi lavorano.

Le disposizioni richiamate sembrano essere pertanto pienamente rispettose dell’art. 18 della convenzione sui diritti del fanciullo richiamato nell’interrogazione e che stabilisce che “Gli Stati parti adottano ogni appropriato provvedimento per garantire ai fanciulli i cui
genitori lavorano, il diritto di beneficiare dei servizi e degli istituti di assistenza all'infanzia, per i quali essi abbiano i requisiti necessari”.

Va precisato, però, che lo stesso art. 18 della convenzione, al comma 2, stabilisce che “Al fine di garantire e di promuovere i diritti enunciati nella presente Convenzione, gli Stati parti accordano gli aiuti appropriati ai genitori ed ai rappresentanti legali del fanciullo nell'esercizio della responsabilità che incombe loro di allevare il fanciullo e provvedono alla creazione di istituzioni, istituti e servizi incaricati di vigilare sul benessere del fanciullo”.

Inoltre l’art. 26 stabilisce che “Gli Stati parti riconoscono ad ogni fanciullo il diritto di beneficiare della sicurezza sociale, compresa la previdenza sociale, ed adottano le misure necessarie per garantire una completa attuazione di questo diritto in conformità con la loro legislazione nazionale. Le prestazioni, se necessarie, dovranno essere concesse in considerazione delle risorse e della situazione del minore e delle persone responsabili del suo mantenimento e tenendo conto di ogni altra considerazione relativa ad una domanda di prestazione effettuata dal fanciullo o per suo conto.

Infine l’art. 27 stabilisce che “Gli Stati parti riconoscono il diritto di ogni fanciullo ad un livello di vita sufficiente per consentire il suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale. Spetta ai genitori o ad altre persone che hanno l'affidamento del fanciullo la responsabilità fondamentale di assicurare, entro i limiti delle loro possibilità e dei loro mezzi finanziari, le condizioni di vita necessarie allo sviluppo del fanciullo. Gli Stati parti adottano adeguati provvedimenti, in considerazione delle condizioni nazionali e compatibilmente con i loro mezzi, per aiutare i genitori ed altre persone aventi la custodia del fanciullo di attuare questo diritto ed offrono, se del caso, una assistenza materiale e programmi di sostegno, in particolare per quanto riguarda l'alimentazione, il vestiario e l'alloggio”.

Quindi prevedere misure di sostegno anche nel caso di genitori entrambi disoccupati non è una violazione ma, anzi, costituisce attuazione della convenzione sui diritti del fanciullo.

 

Assessore Tiziana Agostini

 
 
A cura della segreteria dell'Assessorato
Pubblicazione: 02-04-2014 ore 15:47
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