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Risposta - Interrogazione nr. d'ordine 2026

da Sindaco Giorgio Orsoni

Venezia, 29 ottobre 2013
n p.g. 471555
 

Al Consigliere comunale Sebastiano Costalonga


e per conoscenza

Al Presidente del Consiglio comunale
Ai Capigruppo
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Al Vicesegretario Vicario

 

Oggetto: risposta all'interrogazione nr. d'ordine 2026 (Nr. di protocollo 155) inviata il 13-09-2013 con oggetto: Casinò – corretta finalizzazione entrate.

 

Il Regio decreto legge n. 1404 del 1936 convertito in legge n. 62/1937 che estendeva al Comune di Venezia le disposizioni del Regio Decreto Legge 22/12/1927 in 2448 “Provvedimenti a favore del Comune di San Remo”, dava facoltà al Ministro per l’Interno di autorizzare il Comune di Venezia ad adottare tutti i provvedimenti necessari per poter addivenire “all’assestamento del proprio bilancio e all’esecuzione delle opere pubbliche”.
Con successivo decreto del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell’interno del 30.7.1936, il Comune di Venezia veniva autorizzato, in deroga alle leggi vigenti, all’esercizio dei giochi d’azzardo.
L’autorizzazione a gestire una casa da gioco quindi era ed è finalizzato ad assestare il bilancio dell’Ente e ad eseguire opere pubbliche. La dizione “assestamento del proprio bilancio” va intesa non con riferimento all’atto del Consiglio Comunale che verso la fine di ogni esercizio finanziario (entro il 30 novembre) va a rimodulare le poste di bilancio iscrivendo nuove o maggiori entrate, ricalibrando le poste di entrate e spese per garantire l’equilibrio di bilancio, ma come accertamento di nuova entrata che mette in ordine e sistema in maniera strutturale il bilancio del Comune di Venezia.
Pertanto, aver considerato negli anni le entrate dalla gestione della Casa da Gioco (classificate al Tit. 1 come entrate tributarie) quali entrate che in maniera indistinta andavano a finanziare anche solamente le spese correnti è corretto sia dal punto di vista contabile sia del rispetto del decreto di utilizzazione citato.
In merito al fatto se considerare le entrate della gestione della Casa da Gioco quali entrate straordinarie non ricorrenti, in quanto non garantiscono accertamenti costanti negli anni, va rilevato che è proprio per evitare una variabilità delle entrate che dal momento della costituzione della SPA Casinò Municipale è stato previsto, nelle convenzioni che hanno regolato i rapporti tra Società ed Ente, una sorta di minimo garantito a favore del Comune di Venezia che, seppur fissato in convenzione, poteva essere modificato dal consiglio comunale in sede di approvazione del bilancio di previsione.

Pertanto, se le entrate nette dal Casinò potevano essere variabili di anno in anno e quindi creare difficoltà nel programmare politiche di bilancio da svilupparsi nelle diverse annualità, fissando “un minimo garantito” si è data certezza alle risorse di entrata del bilancio del Comune di Venezia.
Da ultimo si ricorda il principio di bilancio previsto all’art. 162 comma 2 del Dlgs 267/2000 per cui il totale delle entrate finanzia indistintamente il totale delle spese, salvo le eccezioni di legge. Eccezioni che nel caso di argomento non sussistono per le motivazioni sopra esposte.

 

Sindaco Giorgio Orsoni

 
 
A cura della segreteria dell'Assessorato
Pubblicazione: 29-10-2013 ore 15:18
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