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Risposta - Interrogazione nr. d'ordine 1611

da Assessore Ezio Micelli

Venezia, 18 marzo 2013
n p.g. PG/2013/0128746
 

Al Consigliere comunale Saverio Centenaro


e per conoscenza

Al Presidente del Consiglio comunale
Al Presidente della V Commissione
Ai Capigruppo
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Al Vicesegretario Vicario
Al Presidente della Municipalità di Marghera

 

Oggetto: risposta all'interrogazione nr. d'ordine 1611 (Nr. di protocollo 293) inviata il 14-12-2012 con oggetto: Come viene applicato, se confermato, il vincolo paesaggistico espresso dal Ministero dei Beni Culturali per la realizzazione del Palais Lumiere agli altri progetti in città aventi medesime caratteristiche?

 

Si premette che la questione della sussistenza di vincoli di tutela, ai sensi dell’art. 142, comma 1, lett. a) del codice dei Beni Culturali e del Paesaggio per alcuni ambiti della Zona industriale di Porto Marghera viene posto per la prima volta dalla nota 27 Nov. 2012, MBAC-VENDIR-UFF 0021802 27/11/2012 Cl 34.10.02/1, con cui il Direttore Regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto afferma che:

 

Con nota prot. 20686 del 26 novembre 2012, il predetto Ufficio legislativo si è espresso nel senso che "[...] la porzione territoriale inclusa nei trecento metri dalle sponde del Canale industriale ovest in localita' Marghera debba considerarsi sottoposta a tutela ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. a), del Codice dei beni culturali e del paesaggio." L'Ufficio legislativo, dando atto delle diverse linee argomentative adottabili, è giunto a tale conclusione considerando (i) la perimetrazione della laguna di Venezia operata dal Magistrato alle acque e adottata con decreto ministeriale 9 febbraio 1990, la quale attestandosi sulle sponde del citato Canale industriale ovest, conduce a ritenere che tali sponde - assimilabili alla "linea di battigia" - costituiscano il riferimento per il calcolo della fascia vincolata di trecento metri e (ii) le risultanze emerse in seno al Comitato tecnico per la redazione del piano paesaggistico del Veneto, le quali, includendo nel sistema lagunare tutti i canali, anche artificialmente costruiti, parimenti inducono ad affermare che il calcolo della fascia in questione debba operarsi dalle sponde del Canale industriale ovest che qui interessa.

Aderendo al parere appena richiamato, la scrivente Direzione regionale rappresenta pertanto come sull'area interessata dall'intervento edificatorio in oggetto debba ritenersi operante il vincolo paesaggistico ex lege di cui all'art. 142, comma 1, lett. a), del d. lgs. 42/04.

 

Pur considerata la singolare efficacia attribuita dalla descritta tesi ad un singolo specifico intervento edilizio (atteggiamento espresso in termini ipotetici che sembra, per altro, non considerare il principio della generale applicazione delle prescrizioni di legge), si ritiene necessario eliminare ogni dubbio in merito alla corretta applicazione fino ad oggi eseguita, dalle diverse Amministrazioni statali e locali, in merito ai vigenti vincoli paesaggistici, con particolare riferimento all’eventuale assimilazione della conterminazione della laguna di Venezia alla “linea di battigia”, cioè all’applicabilità delle procedure paesaggistiche, per gli interventi di trasformazione autorizzati dal 1985, nell’ambito dei 300 ml. dal limite di detta con terminazione nonché l’evidente delicatezza attribuibile all’eventuale conferma dell’ipotesi interpretativa avanzata con la citata nota.
A tale proposito si precisa che questa Amministrazione Comunale ritiene che detta assimilazione del limite della conterminazione lagunare alla linea di battigia delle coste marine, non appare giuridicamente sostenibile. Lo stesso Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 09/02/1990, richiamato dal Direttore Regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto, ridetermina il perimetro della conterminazione lagunare “ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 della legge 05/03/1963 n. 366”. Legge che tratta esclusivamente gli aspetti dell’equilibrio idraulico della laguna, senza incidere sulla materia paesaggistica.


Ne consegue che l’unico riferimento possibile, per quanto riguarda il vincolo paesaggistico, è il Decreto del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali 01/08/1985, che ha:
- individuato puntualmente, attraverso apposite procedure, gli ambiti e gli oggetti sottoposti a tutela descrivendoli per categorie o singolarmente;
- definito il perimetro dell’ambito della laguna di Venezia soggetto a tutela paesaggistica, escludendo le aree dell’intera zona industriale di Porto Marghera.

Qualsiasi interpretazione “estensiva” delle disposizioni di legge vigenti in materia di vincoli paesaggistici e, specificatamente, dell’art. 142 del D.Lgs 42/2004 “Codice dei Beni Culturali e Ambientali”, risulta pertanto inammissibile poiché i beni tutelati per legge da tale norma, sono individuati attraverso specifiche definizioni che non possono essere interpretate così come appare evidente che, considerate le specifiche procedure previste per la formalizzazione di vincoli diversi da questi (artt. Dal 137 al 141 del D.lgs. 42/2004), ai beni tutelati per legge non se ne possano aggiungere altri per semplice “assimilazione”.


Si rileva, a tal proposito, come mai prima d’ora sia pervenuta alcuna segnalazione da parte della Soprintendenza BAP di Venezia. Questo, nonostante tale Soprintendenza, quale componente della Commissione per la Salvaguardia di Venezia, abbia espresso il proprio parere su tutti i piani urbanistici generali ed attuativi approvati nell’ambito del territorio comunale di Venezia e della zona industriale di Porto Marghera, dalla data di istituzione della Commissione, così come nell’ambito del territorio dei Comuni di Chioggia, Codevigo, Mira, Musile di Piave, Jesolo e Cavallino, anch’essi interessati dalla presenza della conterminazione lagunare.


Infatti, nessun intervento realizzato fino ad oggi nell’ambito di Porto Marghera e, in genere, all’interno di una fascia di trecento metri dal perimetro della conterminazione lagunare è mai stato assoggettato, se non espressamente vincolato da Decreto del Decreto del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali 01/08/1985, a procedura paesaggistica, né alcun intervento risulta mai, prima d’ora, avvenuto da parte della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici o dalla Soprintendenza BAP di Venezia ovvero dalla Regione Veneto, nonostante le specifiche seguenti disposizioni del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137":
- art. 150 “Inibizione e sospensione lavori” (che conferma le disposizioni dell’art. 153 del DL n. 490/1999) secondo cui il Ministero ha facoltà di:

    ”a) inibire che si eseguano lavori senza autorizzazione o comunque capaci di pregiudicare il bene;

    b) ordinare, anche quando non sia intervenuta la diffida prevista alla lettera a), la sospensione di lavori iniziati;”
- art. 155 “Vigilanza” (che conferma le disposizioni dell’art. 159 del DL n. 490/1999) secondo cui: “1) Le funzioni di vigilanza sui beni paesaggistici tutelati da questo Titolo sono esercitate dal Ministero e dalle regioni. 2) Le regioni vigilano sull'ottemperanza alle disposizioni contenute nel presente decreto legislativo da parte delle amministrazioni da loro individuate per l'esercizio delle competenze in materia di paesaggio. L'inottemperanza o la persistente inerzia nell'esercizio di tali competenze comporta l'attivazione dei poteri sostitutivi.”


Si ritiene pertanto che ogni diversa eventuale interpretazione, che avrebbe inevitabilmente effetto retroattivo, comporterebbe la illegittimità di tutti gli interventi realizzati, nella citata fascia di 300 metri da detta con terminazione, dal 1985 (data di emanazione della legge n. 431/85, che ha istituito i vincoli paesaggistici in questione) e pertanto l’accensione di un corrispondente numero di contenziosi tra i soggetti attuatori degli interventi in questione e le Amministrazioni Comunali che li hanno autorizzati. Illegittimità che, per i corrispondenti ambiti territoriali, riguarderebbe, oltre ai citati Comuni di Chioggia, Codevigo, Mira, Musile di Piave, Jesolo e Cavallino, anche tutti gli altri ambiti peri-lagunari esistenti quali, per fare esempi vicini, quelli di Caorle e Marano, interessando un numero di casi facilmente stimabile in alcune migliaia, considerato che, fino all’emissione della nota del Direttore Regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto, non risulta che le Amministrazioni anzi dette abbiano avviato procedimenti paesaggistici per interventi rientranti negli ambiti ora ipoteticamente assimilati a “linea di battigia”.


Non solo, tale illegittimità paleserebbe infine, dalla stessa data (Agosto 1985), le oggettive gravi responsabilità derivanti dal permanente mancato rispetto dei doveri di controllo ed intervento disposti dalle norme di legge anzi richiamate che avrebbero indotto le Amministraszioni locali, non informate dell’esistenza del vincolo in questione in quanto non identificato dagli atti ufficiali, a rilasciare molteplici autorizzazioni per interventi potenzialmente non rispettosi delle bellezze paesaggistiche tutelate.
Si segnala infine che, sull’argomento, questa Amministrazione ha richiesto un parere pro-veritate al prof. Vittorio Domenichelli che si allega alla presente. (ALLEGATO A).

Considerando la necessità di fornire a tutti, sulla materia in oggetto, la massima chiarezza e certezza del diritto, con particolare riferimento alla doverosa tutela delle Amministrazioni Comunali rilascianti gli atti abilitativi edilizi, si informa che, con nota 12.03.2013 prot. 119888, è stato richiesto un confronto con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, il Segretariato Generale Servizio I, Coordinamento e Studi, la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto, la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Venezia e laguna e la Regione del Veneto, Direzione Urbanistica e Paesaggio, sottolineando che quest’ultima, titolare del procedimento di Accordo di Programma “Palais Lumiere – Pierre Cardin” (ai sensi dell’art. 32 L.R. 29 Novembre 2001 n. 35), non ha mai convocato il Ministero BAC alle conferenze di servizi, istruttorie e decisorie, preliminari alla sottoscrizione della bozza di Accordo del 28.12.2012 confermando, in tal modo, la netta posizione in merito all’insussistenza del vincolo ipotizzato dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto.
Questo atteggiamento appare confermato dalla ricognizione dei vincoli paesaggistici esistenti sul territorio del Veneto, eseguita in occasione del Piano Paesaggistico – Variante n. 1 al PTRC (adottato con DGRV 372/2009) con attribuzione della valenza paesaggistica, secondo le disposizioni dell’art. 136 del D. lgs. N. 42/2004 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.
Tale ricognizione, coordinata dalla Direzione Regionale Pianificazione Territoriale e Strategica titolare del Piano, si è avvalsa del previsto Comitato Tecnico per il Paesaggio composto, tra l’altro, da:
- l’Arch. Ugo Soragni Direttoree Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto;
- l’Arch. Renata Codello Soprintendente BAP di Venezia e Laguna;
- l’Arch. Sergio Mazza del Ministero per i Beni e le Attività Culturali;
- l’Arch. Guido Beltramini e Arch. Elisabetta Callegaro, esperti nominati dal Direttore Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto.


Dalla consultazione degli esiti della citata ricognizione, pubblicata sul sito web della regione www.ptrc.it, nella sezione dedicata al Piano Paesaggistico, tra gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico, ai sensi dell’art. 136 del D. lgs. N. 42/2004, tra i vincoli rilevati risulta l’”area costiera del lido sito nel Comune di Venezia – 19851209 Doc.” mentre non risulta alcun vincolo relativo ad altra area costiera ed in particolare all’assimilazione a quest’ultima della conterminazione della laguna di Venezia, talchè le affermazioni in merito all’esistenza di tale vincolo, riportate dalla nota 26 Nov. 2012, prot. 20686, dell’Ufficio Legislativo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, di cui alla premessa della presente risposta, non risultano corrispondere ai contenuti degli atti pubblici citati.


Allegati
 
ALLEGATO A (pdf - 1,2 Mb)

 

Assessore Ezio Micelli

 
 
A cura della segreteria dell'Assessorato
Pubblicazione: 18-03-2013 ore 10:19
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