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Risposta - Interrogazione nr. d'ordine 1085

da Assessore Gianfranco Bettin

Venezia, 30 marzo 2012
n p.g. 2012/141590
 

Al Consigliere comunale Saverio Centenaro


e per conoscenza

Al Presidente del Consiglio comunale
Al Presidente della X Commissione
Ai Capigruppo
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Al Vicesegretario Vicario
Al Presidente della Municipalità di Mestre - Carpenedo

 

Oggetto: risposta all'interrogazione nr. d'ordine 1085 (Nr. di protocollo 66) inviata il 21-03-2012 con oggetto: Misurazione ARPAV - sanzione per le campane che disturbano!!

 

 

In riferimento all’interrogazione in oggetto si specifica quanto segue.
Il rumore delle campane è un problema noto agli Uffici della Direzione Ambiente, come testimoniano alcuni esposti giunti negli ultimi anni e relativi in particolare alle campane della chiesa San Pietro Orseol di viale Don Sturzo e della chiesa San Giuseppe Lavoratore di Viale San Marco.
Un contesto densamente urbanizzato come quello presente in vaste parti del nostro territorio comunale favorisce a volte l’emergere di situazioni potenzialmente conflittuali, rivelando in tal modo il ruolo che devono svolgere gli attori istituzionali coinvolti: contemperare le diverse esigenze e sensibilità presenti nel territorio. È utilizzando quest’ottica, quindi, che si può valutare il rapporto tra il suono prodotto dalle campane, da tempo immemorabile espressione culturale della comunità ecclesiale, e il diritto dei cittadini di vivere in un ambiente acusticamente in linea con quanto previsto dalle normative vigenti in materia.
Anche la giurisprudenza penale e civile è intervenuta più volte sull’argomento (vedi ad esempio sentenze Cass. Penale n. 2316 del 23.04.1998 e n. 443 del 19.01.2011), operando in primo luogo una distinzione fondamentale tra suono delle campane al di fuori delle funzioni liturgiche e suono delle campane collegato alla liturgia. Nel primo caso l’utilizzo delle campane non differisce sostanzialmente dall’uso di un qualsiasi altro strumento sonoro e quindi, come tutte le altre sorgenti, deve rispettare tutti i limiti previsti dalla normativa vigente.
Al contrario, se l’uso delle campane è collegato con la liturgia, trova applicazione l’articolo n. 2 dell’Accordo di revisione del Concordato nella parte in cui assicura alla Chiesa Cattolica la libertà di pubblico esercizio del culto.
Questo non significa che l’uso delle campane possa essere indiscriminato, perché comunque lo Stato non può rinunciare alla tutela dei beni fondamentali, quale la salute dei cittadini. E infatti la citata giurisprudenza fa riferimento al concetto di normale tollerabilità.
La problematica in oggetto è nota anche alla Conferenza Episcopale Italiana che, con un’apposita circolare (n. 33 del 10.05.2002), ha affrontato il tema della regolamentazione del suono delle campane, invitando i Vescovi delle Diocesi italiane di assumere un apposito provvedimento finalizzato a regolamentare la questione. In tale circolare viene affermato che l’uso delle campane rientra nell’ambito della libertà religiosa, secondo la concezione propria della Chiesa Cattolica e gli accordi da essa stipulati con la Repubblica Italiana, ma va comunque regolamentato nel rispetto delle attuali esigenze delle popolazione.
La Diocesi di Venezia non si è dotata del citato provvedimento. Sull’argomento esiste solamente un articolo del XXXI° Sinodo Diocesano del 1957 che si riporta integralmente qui di seguito: “I parroci sono strettamente impegnati, anche per motivo di cortesia e carità, ad attenersi fedelmente alle norme di una intelligente discrezione circa il suono delle campane. In particolare occorre disciplinare e controllare la frequenza dei “segni” di richiamo e inoltre la durata del suono: sia, e specialmente, nelle prime ore del mattino per non provocare giustificate lamentale da parte di chi ha diritto al riposo dopo prolungati turni di lavoro, sia in occasione delle solennità”.
Riportiamo inoltre in allegato, a titolo di esempio, il decreto emanato nel 2002 dal Vescovo di Oppido Mamertina-Palmi, che regola il suono delle campane sia in termini di orario (dalle 7.30 alle 20) che di durata (massimo 1 minuto e 30 secondi nelle grandi solennità).
Nel caso in oggetto, ARPAV ha rilevato l’uso delle campane tra le 14 e le 18 volte al giorno, con diversi eventi giornalieri di durata superiore ai 3 minuti.
Tale frequenza, unitamente alla tipologia della sorgente sonora (trattasi di suono impulsivo che viene penalizzato dalla normativa vigente) e alla vicinanza tra le campane ed il ricettore, ha indotto ARPAV ad attestare superamento dei limiti acustici di zona.
Nell’ottica di contemperare le diverse e legittime esigenze esistenti sul territorio, sarà nostra cura innanzitutto verificare con ARPAV quali condizioni operative si possano adottare (per esempio riducendo la durata degli eventi più lunghi o limitando l’uso delle campane agli scopi strettamente liturgici) al fine di contenere l’impatto acustico delle stesse.
In un panorama più generale, inoltre, al fine di disciplinare la materia su tutto il territorio comunale, ci attiveremo prontamente con la Curia affinché adotti il regolamento sul suono delle campane, così come suggerito dalla CEI con la citata circolare n. 33 del 10.05.2002.
Per quanto concerne il Piano di Classificazione acustica comunale, infine, bisogna precisare che esso disciplina zone omogenee di territorio e non le singole strutture. Pertanto non si rende necessaria alcuna revisione o deroga allo stesso.


Allegati
 
Norme campane (doc - 23 kb)

 

Assessore Gianfranco Bettin

 
 
A cura della segreteria dell'Assessorato
Pubblicazione: 30-03-2012 ore 10:24
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