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Risposta - Interrogazione nr. d'ordine 416

da Assessore Ezio Micelli

Venezia, 15 marzo 2011
n p.g. PG/2011/111051
 

Al Consigliere comunale Alessandro Vianello


e per conoscenza

Al Presidente del Consiglio comunale
Al Presidente della V Commissione
Ai Capigruppo
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Al Vicesegretario Vicario
Al Presidente della Municipalità di Mestre - Carpenedo

 

Oggetto: risposta all'interrogazione nr. d'ordine 416 (Nr. di protocollo 12) inviata il 18-01-2011 con oggetto: verifica dei “requisiti di legittimità Urbanistica, edilizia e sanitaria” del sito individuato in via del Granoturco n°5 a Mestre-Ve, meglio noto come Campo Nomadi.

 

In risposta all’interrogazione presentata in data 18/01/2011 dal gruppo consiliare Liga Veneta – Lega Nord Padania avente per oggetto “verifica requisiti di legittimità urbanistica, edilizia e sanitaria” del sito individuato in via del Granoturco N° 5 a Mestre, meglio noto come campo Nomadi, si informa, per quanto di competenza e con specifico riferimento ai punti 1, 2, 3, 4 nonché 9, che il Servizio Controllo del Territorio congiuntamente a personale della Legione Carabinieri del Veneto stazione di Favaro Veneto ha effettuato nelle giornate del 09 e 11 novembre 2010 una serie di accertamenti di natura urbanistico-edilizia presso il Campo Nomadi in questione che hanno dato luogo, nei confronti degli occupanti i moduli abitativi, a N° 38 segnalazioni di Notizia di Reato per violazione all’art.35 del D.P.R.380/2001, in quanto nessuna delle opere accertate risultava in possesso di titolo autorizzativo rilasciato dall’Amministrazione Comunale.

Nei confronti delle ditte segnalate è stata trasmessa la comunicazione di avvio del procedimento e successivamente si procederà con l’invio dell’ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi.

Nello specifico per quanto riguarda il punto 1 dell’interrogazione, si rimanda al glossario allegato al Regolamento Edilizio del Comune di Venezia approvato con Delibera di G.R.V. N°2311 del 28/07/2009 (pag.18) il quale stabilisce che non sono computate nella SP le superfici di pavimento di “manufatti in legno adibiti a ripostiglio e ricovero attrezzi con una superficie geometrica di pavimento non superiore a mq.6 (ora mq. 8 in relazione alle nuove subentrate norme deliberate dal C.C. in data 17.01.2011 n.6) e altezza non superiore a ml.2.20, collocati su scoperti pertinenziali di edifici residenziali ovvero esclusivi di singoli alloggi, per un massimo di un manufatto per ogni scoperto pertinenziale.

Dall’accertamento effettuato si è riscontrata la presenza di uno solo manufatto avente le caratteristiche tipologiche sopra citate, collocato su area assegnata alla ditta H.A.
A maggior chiarimento si allega l’elenco con i nominativi dei responsabili degli abusi e le relative tipologie delle opere realizzate.

Con riferimento ai restanti punti esposti nell’atto interrogativo si rimanda alle valutazioni degli uffici a cui viene riservata la competenza sulla patrimonialità e contrattualizzazione delle aree pubbliche (Direzione Patrimonio) e sulla progettualità dell’opera (Direzione Progettazione ed Esecuzione Lavori).


Allegati
 
Rilevazione e censimento degli abusi edilizi presenti nel complesso immobiliare di proprietà comunale denominato "Nuovo campo nomadi Sinti" in Mestre via del granoturco 5 (pdf - 66 kb)

 

Assessore Ezio Micelli

 
 
A cura della segreteria dell'Assessorato
Pubblicazione: 15-03-2011 ore 11:46
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