Sei in: Home > Comune > Consiglio comunale archivio 2010-2014 > Gruppi consiliari > Movimento 5 Stelle Beppegrillo.it > Consiglieri comunali > Gian Luigi Placella > Archivio atti > Mozione nr. d'ordine 1710
Contenuti della pagina

Movimento 5 Stelle Beppegrillo.it - Mozione nr. d'ordine 1710

Logo Movimento 5 Stelle Beppegrillo.it Gian Luigi Placella
nr. d'ordine nr. protocollo data pubbl. proponente data protocollo
1710 13 07/03/2013 Gian Luigi Placella
 
Renzo Scarpa
08/03/2013

 

 

Venezia, 7 marzo 2013
nr. ordine 1710
n p.g. 13
 

Al Sindaco
Al Presidente del Consiglio comunale
Ai Capigruppo consiliari
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Al Vicesegretario Vicario


 

Oggetto: Effetti per l’amministrazione comunale derivanti dalla legittimità ed opportunità della scelta effettuata dalla Giunta Regionale in ordine alla nomina, con deliberazione n. 3227 del 21.12.2010, della “Autorità competente per la valutazione di incidenza ambientale e coordinamento del Comitato tecnico per l’attuazione dell’intesa tra regione e Ministero per i Beni e le attività Culturali in materia di paesaggio”, oltre che relativamente alla più estesa attribuzione delle competenze in materia di tutela dell'ambiente e del paesaggio al Segretario Regionale per le Infrastrutture

 

Premesso che
• la valutazione di incidenza ambientale (VINCA) è la procedura di valutazione preordinata alla tutela della biodiversità, in applicazione della direttiva 92/43/CEE “Habitat”, recepita nel nostro ordinamento con DPR. 8 settembre 1997 n. 357;
• il citato DPR. n. 357/97, ai quali hanno fatto seguito numerosi provvedimenti attuativi del Governo e del competente Ministero dell’Ambiente, ha trovato misure applicative da parte della Regione Veneto a partire dall’anno 2004 con numerosi provvedimenti della Giunta regionale tra i quali assume rilievo, in particolare, la Delibera G.R. n. 3173 del 10 ottobre 2006 recante “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/CEE e DPR. n. 357/1997. Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative”;
• il provvedimento di nomina, formulato dalla Giunta e richiamato in oggetto, viene motivato così: “In considerazione della rilevanza della procedura prevista dalla direttiva 92/43/CEE e dal D.P.R. 357/1997 relativa alla valutazione dell'incidenza di piani, progetti e interventi in rapporto alla possibilità degli stessi di incidere direttamente o indirettamente sulla conservazione degli habitat e specie di importanza comunitaria e delle relative competenze attribuite alle Regioni e Province autonome”;
• nel provvedimento stesso è richiamata pure l’intesa tra Regione e MIBAC (1) in materia di paesaggio, finalizzata alla redazione del piano paesaggistico regionale, come previsto dall'art. 135 del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 “Codice dei Beni culturali e del Paesaggio”, anche in applicazione della Convenzione Europea del Paesaggio, sottoscritta dallo Stato italiano il 20 ottobre 2000 al fine di perseguire politiche di salvaguardia, gestione e di pianificazione dei paesaggi;
• con tale provvedimento è individuata l’Autorità competente per l’applicazione della VINCA, oltre che per la pianificazione del paesaggio regionale, nella figura del “Segretario Regionale per le Infrastrutture” quale presupposto per il perseguimento dell'efficienza infrastrutturale e dello sviluppo sostenibile del “Terzo Veneto” poiché “è incaricato di definire e organizzare scenari, interventi ed azioni in linea con quanto già definito dal Programma Regionale di Sviluppo…e dal Piano Territoriale di Coordinamento” motivo per cui “è necessario conseguentemente che il segretario regionale per le Infrastrutture sia nominato autorità competente per la valutazione di incidenza ambientale, anche per quanto riguarda il compito di esprimere alla Giunta Regionale il proprio parere obbligatorio sugli studi di incidenza riguardanti le opere dello Stato o nei casi di contenzioso”;
• nel medesimo provvedimento si legge inoltre che, per le finalità richiamate, detto Segretario “si avvale direttamente del supporto tecnico-amministrativo della Direzione Pianificazione Territoriale e Strategica e dell’Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS, VINCA, NUVV(2) ) e provvederà, successivamente con opportuni atti, affinché le due strutture possano integrarsi nella loro complementarietà”;
• le citate Direzione Pianificazione Territoriale e Strategica e Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS, VINCA, NUVV) risultano parte dell'articolazione della Segreteria per le Infrastrutture, pertanto gerarchicamente subordinate al Segretario regionale destinatario del provvedimento in oggetto;
• il richiamato “Segretario Regionale per le Infrastrutture”, in forza dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 marzo 2003, n. 3273, è stato altresì nominato “Commissario-delegato per l'emergenza socio-economico-ambientale determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nella località di Mestre…”. Trattasi dei lavori di realizzazione del cosiddetto Passante di Mestre, per il quale sono ancora in fase di approvazione alcune delle opere complementari da sottoporre a VINCA (con esito positivo) oltre che ad autorizzazione paesaggistica, rilasciate dalla Direzione per l'Urbanistica e Paesaggio che risulta ugualmente parte costitutiva della citata Segreteria e quindi gerarchicamente subordinata al medesimo Segretario, come lo è l'esito della procedura VIA (Valutazione di Impatto Ambientale) rilasciata dalla Commissione VIA con presidente, sempre, il Segretario stesso;
• detto Segretario svolge pure le funzioni di “Commissario-delegato per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nel territorio delle province di Treviso e Vicenza”, in forza dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3802 del 15 agosto 2009, con il compito di creare le condizioni per il superamento dell'emergenza, attraverso la realizzazione della superstrada a pedaggio “pedemontana veneta” per la realizzazione della quale sono state richieste autorizzazioni (naturalmente, con esiti favorevoli) in materia di tutela dell'ambiente e del paesaggio, analogamente al punto precedente, comunque dipendenti da strutture regionali subordinate al Segretario regionale per le Infrastrutture;
• il Segretario medesimo risulta pure titolare della carica di Amministratore delegato di Veneto Strade S.p.A. Tale società, a prevalente capitale azionario pubblico(3) , persegue fini di gestione della rete stradale di interesse regionale nonché di progettazione, costruzione e gestione di infrastrutture e servizi di interesse viario, per la realizzazione delle quali debbono essere parimenti richiesti specifici atti di autorizzazione/approvazione regionale dipendenti da iter tecnico-amministrativi che ripropongono un rapporto di subordinazione tra chi li rilascia (il controllore) e chi li richiede (il controllato);
• le valutazioni ambientali e le autorizzazioni paesaggistiche riguardanti non solo i progetti stradali ma tutti i più rilevanti progetti di trasformazione del territorio regionale (quali cave, discariche, impianti di produzione d’energia elettrica, piani e programmi urbanistici, porticcioli turistici) sono condizionati da procedure di valutazione e autorizzazioni che fanno capo alle citate strutture (Nucleo di Valutazione e Direzione Urbanistica e Paesaggio) subordinate al Segretario per le Infrastrutture, sia nel caso di rilascio della VAS che della VINCA piuttosto che dell’autorizzazione paesaggistica ai sensi del cd. Codice Urbani. Anche la procedura di formulazione della VIA (Valutazione di Impatto Ambientale), sebbene di competenza della Segreteria per l'Ambiente, è lasciata alla competente Commissione (composta di consulenti privati) che direttamente esercita funzione istruttorie e di valutazione tecnica finale dei progetti ma è presieduta dal “Segretario Regionale per le Infrastrutture”;


considerato che
• “si verifica un conflitto di interessi quando viene affidata un'alta responsabilità decisionale ad un soggetto che abbia interessi personali o professionali in conflitto con l'imparzialità richiesta da tale responsabilità, che può venire meno visti i propri interessi in causa” (cit. Wikipedia);
• gli ordinamenti giuridici democratici internazionali sono solitamente garantisti e contrari allo sfruttamento della propria posizione per interessi personali a discapito di altre parti in causa, in particolare rispetto ad incarichi pubblici; dispongono perciò di specifiche leggi che non permettono - o tentano di scongiurare - il verificarsi di tali conflitti. Anche il nostro ordinamento giuridico tenderebbe a eliminare i possibili conflitti d’interesse: ciò è desumibile innanzitutto dall’art. 97 della Costituzione che sancisce i generali doveri di imparzialità e buon andamento dell’amministrazione. Il canone dell’'imparzialità è ripetuto dal primo comma lettera d) dell'art. 2 d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 s.m. dedicato al pubblico impiego ed è, in ogni caso, presupposto da tutta la legislazione in materia di pubblica amministrazione;
• in relazione al ruolo di a.d. di Veneto Strade S.p.A. del Segretario “tuttofare”, va ricordato pure l’art. 2391 c.c. “Interessi degli amministratori” che dispone: “L'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale...”;
• la situazione di conflitto d’interessi è rilevabile in modo manifesto nel caso del “Segretario regionale per le Infrastrutture” il quale contemporaneamente svolge le funzioni di Commissario-delegato per la realizzazione di rilevanti infrastrutture viabilistiche nonché il ruolo di Amministratore delegato di una società per azioni la cui operatività resta però subordinata alle procedure autorizzatorie delle strutture regionali gerarchicamente subordinate al Segretario medesimo (VINCA, autorizzazione paesaggistica, VAS) o dallo stesso direttamente presiedute (VIA), anche come conseguenza della ricordata delibera di Giunta Regionale n. 3227 del 21.12.2010;
• a causa di tale organizzazione gerarchica regionale, al “Segretario Regionale per le infrastrutture”, e Amministratore delegato e due volte Commissario per le nuove arterie autostradali, fanno capo tutte le strutture regionali per la gestione della tutela ambientale, del paesaggio e per la pianificazione del territorio regionale anziché essere devolute al Segretario per l’Ambiente;
• le amministrazioni comunali di Mirano, Mogliano Veneto, Preganziol, Scorzé, Casale sul Sile, Martellago e Salzano presentarono nel 2003 un ricorso al TAR contro la nomina del citato Segretario a Commissario per il Passante anche in ragione di una presunta illegittimità causata dal conflitto d'interessi sulle valutazioni di compatibilità ambientale delle nuove opere (il ricorso fu poi, stranamente, ritirato);
• nell’ambito del territorio comunale di Venezia le attribuzioni del citato “Segretario Regionale per le Infrastrutture” sono emerse, oltre a quanto già descritto, in relazione specifica a:
1) piani urbanistici localizzati in aree tutelate dalla normativa PALAV(4) (di cui, forse, si sarebbe dovuto controllare puntualmente il rispetto) come ad esempio: il PIC di Campalto, le villette di via del Tinto, le villette di Ca’ Roman al Lido, le previsioni insediative incredibili previste sopra il Parco di San Giuliano, Forte Marghera, Isola delle Statue e Pili (0,50 mq/mq di SP);
2) la fu realizzazione del “Nuovo Palazzo del Cinema e dei Congressi del Lido di Venezia” (stesura del parere VIA);
3) il progetto di potenziamento dell’inceneritore di rifiuti industriali SG31 (parere VIA);
4) il progetto STE di stoccaggio rifiuti inquinanti a Marghera (parere VIA);
5) il progetto del “revamping” di Alles a Malcontenta per il trattamento di fanghi tossici (parere VIA);
6) la delega, dalla Regione al Comune, della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio ai sensi dell'art. 146 comma 6 Codice Urbani che, nel caso di Venezia, è stata attribuita a una commissione composta da due geometri e un perito industriale, occupatisi in precedenza di edilizia privata ma che, presumibilmente, sono “in possesso di appropriati requisiti di competenza ed esperienza” richiesti dalla legge (qui la Direzione Urbanistica e Paesaggio della Regione Veneto, che fa capo sempre alla Segreteria Regionale alle Infrastrutture avrebbe dovuto controllare quanto fatto dal Comune);


tutto ciò premesso e considerato,
si impegna il Sindaco e la Giunta
1. a esprimere in modo netto, nei confronti della Regione Veneto, una critica in ordine alla sopra descritta situazione di conflitto d’interessi, in considerazione dei riflessi potenzialmente negativi che essa potrebbe avere, o aver già avuto, sulla gestione del territorio comunale;
2. di far svolgere un preciso controllo su tutti gli atti posti in essere dalla citata Segreteria Regionale, con le sue varie attribuzioni, verso il Comune di Venezia al fine di valutare la loro legittimità e congruità rispetto alle situazioni oggetto di tutela ambientale e paesaggistica ivi considerate;
3. a invitare altresì l’amministrazione regionale a risolvere questa situazione provvedendo a revocare, o annullare in autotutela, gli incarichi affidati con la deliberazione di Giunta n. 3227 del 21.12.2010 in materia di VINCA e tutela paesaggistica nonché ad avviare tutti i provvedimenti indispensabili a garantire il più oggettivo e disinteressato svolgimento delle funzioni amministrative di tutela ambientale e paesaggistica attribuite alla Regione, anche in vista di un più responsabile e attento governo del territorio regionale, giunto peraltro a livelli insostenibili di degrado sia dal punto di vista ambientale, fisico/idrogeologico e paesaggistico che da quello della finanza regionale.

 

 

 

Note

1)Ministero per i Beni e le Attività Culturali;
2) Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici;
3) La Regione del Veneto partecipa con il 30% del pacchetto azionario, le sette Amministrazioni Provinciali di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza hanno una partecipazione pari al 50%, il restante 20% è suddiviso tra le quattro Società Autostradali: Società delle Autostrade Serenissima S.p.A., Autostrade per l’Italia S.p.A. , Società per Azioni Autovie Venete e A4 Holding S.p.A.
4) Piano di Area della Laguna e dell’Area Veneziana, approvato con delibera di Consiglio Regionale n. 70 del 9 novembre 1995;

 

Gian Luigi Placella

Renzo Scarpa

 
  1. Gian Luigi Placella
  2. Archivio atti
  3. punto di vista di
 
Pubblicata il 07-03-2013 ore 16:03
Ultima modifica 07-03-2013 ore 16:03
Stampa