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Di Pietro Italia dei Valori - Mozione nr. d'ordine 749

Logo Di Pietro Italia dei Valori Andrea Renesto
nr. d'ordine nr. protocollo data pubbl. proponente data protocollo
749 102 25/07/2011 Andrea Renesto
 
Claudio Borghello
Sebastiano Bonzio
Camilla Seibezzi
Cesare Campa
Luigi Giordani
Simone Venturini
Alessandro Vianello
Scarpa Alessandro
25/07/2011

 
tipo comunicazionedata pubblicazionetesto
esito25-07-2011Leggi

 

Venezia, 25 luglio 2011
nr. ordine 749
n p.g. 102
 

Al Sindaco
Al Presidente del Consiglio comunale
Ai Capigruppo consiliari
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Al Vicesegretario Vicario


 

Oggetto: atto di indirizzo sulla gestione del patrimonio immobiliare residenziale del Comune di Venezia.

 

PREMESSO CHE
Nella precedente legislatura si è ritenuto necessario approvare un atto di indirizzo della Commissione Consiliare VII, relativo alla gestione del patrimonio immobiliare residenziale che, a sua volta, faceva riferimento ad un emendamento del bilancio di previsione 2009 (PD 250 del 22 dicembre 2008), approvato dal Consiglio Comunale e che si riferiva a casi di ospitalità in essere al 23 dicembre 2008;
Le mutate condizioni intervenute negli ultimi anni richiedono una revisione dell’atto d’indirizzo, al fine di adeguarsi alle nuove esigenze emerse.

CONSIDERATO CHE
Negli alloggi di edilizia residenziale esclusi o escludibili dall’applicazione della Legge Regionale n. 10/1996 ai sensi dell’art. 1 della stessa Legge, si conviene di autorizzare la sottoscrizione di un contratto di social housing con i parenti fino al 3° grado ed affini entro il 2° grado dell’assegnatario deceduto che abbiano ottenuto autorizzazione, da parte del competente ufficio, all’ospitalità presso l’alloggio dell’assegnatario finalizzata all’assistenza, previa verifica dei requisiti di cui all’art. 2 della Legge Regionale n. 10/96, alle seguenti condizioni:
1. E’ autorizzata la sottoscrizione di un contratto di social housing con il parente o affine che ha assicurato all’assegnatario almeno tre anni, ridotti a due nel caso di assegnatari ultrasettantacinquenni, di assistenza continuata, o che hanno trasferito la residenza nell’alloggio dell’assegnatario per altri accertati validi motivi, precedenti al decesso;
2. Il contratto di social housing s’intende alle condizioni attualmente in essere nel Comune di Venezia;
3. La sottoscrizione del contratto è autorizzata con i soggetti il cui reddito è utile per l’accesso al Social Housing, così come attualmente regolamentato. È consentito stipulare il contratto social housing anche con i soggetti il cui reddito rientri tra quelli previsti per l’accesso all’ERP.
Alla luce di quanto esposto vanno valutate le posizioni di coloro che continuano a permanere all’interno dell’alloggio dell’assegnatario deceduto avendo già maturato i requisiti richiesti.

SOTTOLINEATO CHE
L’approvazione del bilancio preventivo 2011, in continuità con lo spirito dell’azione amministrativa iniziata nella precedente legislatura, ha reso disponibile al settore patrimonio e casa uno specifico stanziamento di 35.000 € riservato agli interventi descritti.

IL CONSIGLIO COMUNALE IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA AD:
• Accogliere i punti sopra descritti;
• Attivare urgentemente tutte le procedure necessarie per renderli materialmente operativi.

 

Andrea Renesto

Claudio Borghello
Sebastiano Bonzio
Camilla Seibezzi
Cesare Campa
Luigi Giordani
Simone Venturini
Alessandro Vianello
Scarpa Alessandro

 
 
Pubblicata il 25-07-2011 ore 12:17
Ultima modifica 25-07-2011 ore 12:17
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