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Il Popolo della Liberta' - Mozione nr. d'ordine 93

Logo Il Popolo della Liberta' Marta Locatelli
nr. d'ordine nr. protocollo data pubbl. proponente data protocollo
93   21/06/2010 Marta Locatelli
 
 

 
tipo comunicazionedata pubblicazionetesto
annullamento24-06-2010Leggi

 

Venezia, 21 giugno 2010
nr. ordine 93
n p.g. ........
 

Al Sindaco
Al Presidente del Consiglio comunale
Ai Capigruppo consiliari
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Al Vicesegretario Vicario


 

Oggetto: Applicazione dell’art. 58 D.L. 112/2008 convertito nella L.133/2008; per la costituzione del Fondo immobiliare città di Venezia e piano di destinazione dei proventi derivati dall’alienazione degli immobili al Fondo.

 

CONSIDERATO CHE:


• il Comune di Venezia con Delibera del Consiglio comunale n. 95 del 30.7.2009 ha approvato il Piano delle alienazione e valorizzazione degli immobili pubblici,  mediante la costituzione di un Fondo Immobiliare ad apporto;

• la deliberazione n. 95/2009 del C.C. costituisce variante allo Strumento Urbanistico Generale ai sensi dell’art. 58 comma 2 D.L. 112/02008 convertito nella Legge 133/2008;

• contestualmente al conferimento da parte del Comune di Venezia dei 7 immobili al Fondo è stato stanziato dalla Banca Unicredit un finanziamento al Fondo immobiliare per 50 ML di Euro;

• a seguito del predetto finanziamento, il Fondo immobiliare ha acquistato altri 11 immobili dal Comune di Venezia, che ha incassato 41,5 ML di Euro;

• ai sensi e per effetto dell’applicazione dell’art. 58 comma 2 del D.L. 112/2008, gli Enti pubblici possano apportare varianti al Piano Regolatore Generale agli immobili che rientrano nel Piano delle valorizzazioni e alienazioni dell’asset immobiliare approvato con deliberazione del Consiglio comunale;

• l’inserimento degli immobili nel Piano ne determina la classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica;

• le modifiche alle destinazioni d’uso degli immobili inseriti nel Piano di cui all’art. 58 D.L. 112/2008 convertito con L. 138/2008 perseguono l’interesse pubblico sancito dalla stessa norma alla valorizzazione del Patrimonio disponibile di proprietà pubblica e alla sua eventuale alienazione i cui proventi sono destinati alla realizzazione di opere pubbliche, di edilizia residenziale pubblica o sociale (Social Housing).

Nel rispetto della ratio e per evitare l’indebito utilizzo dell’art. 58 del D.L. 112/2008 convertito nella L. 133/2008 e in relazione a quanto previsto dalla Legge nazionale e nel rispetto del patto di stabilità;

SI INVITA IL SINDACO E LA GIUNTA

a destinare nell’esercizio 2010 quanto incassato dal Comune di Venezia per l’alienazione degli asset immobiliari al Fondo immobiliare Città di Venezia, ovvero euro 41,5 ML, alla realizzazione di opere con finalità sociale e a spese di investimento volte alla riqualificazione del patrimonio di edilizia residenziale, opere pubbliche e progetti speciali;

a stabilire che la Direzione Sviluppo del Territorio ed Edilizia predisponga l’elenco delle variazioni urbanistiche che l’ufficio ha apportato a ciascun immobile per valutarne la rispondenza e funzionalità alla realizzazione di opere di interesse pubblico e sociale;

a disporre che il Comune di Venezia mantenga durate tutto il periodo di durata del Fondo immobiliare, attraverso un proprio organo di controllo con parere vincolante, i diritti di governance per la salvaguardia delle garanzie sociali alla base della costituzione dei Fondi immobiliari.

 

Marta Locatelli

 
 
Pubblicata il 21-06-2010 ore 13:41
Ultima modifica 21-06-2010 ore 13:41
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