nr. d'ordine | nr. protocollo | data pubbl. | proponente | assessore competente | data protocollo | data scadenza | tipo risposta |
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2298 | 24 | 28/01/2014 | Pierantonio Belcaro |
Assessore Gianfranco Bettin e p. c. Al Presidente della X Commissione |
29/01/2014 | 28/02/2014 | in Commissione |
tipo comunicazione | data pubblicazione | testo |
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risposta in Consiglio comunale | 26-05-2014 | Leggi |
Venezia, 28 gennaio 2014
nr. ordine 2298
n p.g. 24
All'Assessore Gianfranco Bettin
e per conoscenza
Al Presidente della X Commissione
Alla Segreteria della Commissione consiliare X Commissione
Al Presidente del Consiglio comunale
Al Sindaco
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Ai Capigruppo consiliari
Al Vicesegretario Vicario
Oggetto: Sono a norma le Sale del Commiato in Comune di Venezia?
Tipo di risposta richiesta: in Commissione
Vista la Legge regionale del Veneto 4 marzo 2010, n. 18 “Norme in materia funeraria” che agli artt 2 e 17 stabilisce che la Giunta regionale provveda alla definizione dei requisiti strutturali delle sale del commiato;
Vista la deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 1807 del 08 novembre 2011 “Legge Regionale n. 18 del 4 marzo 2010 ‘Norme in materia funeraria’. Definizione dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2.” che nell’Allegato A stabilisce che per la sala del commiato:
“La struttura deve avere destinazione d’uso esclusivo e rispondere ai seguenti requisiti:
1. locali al piano terra e direttamente comunicanti con l’esterno;
2. assenza di barriere architettoniche nel rispetto della normativa vigente in materia;
3. illuminazione e aerazione naturali dirette in ragione di 1/8 della superficie in pianta dei singoli locali, uniformemente distribuita;
4. altezza libera interna non inferiore a m 3,00 fatte salve diverse previsioni stabilite dai regolamenti edilizi locali in relazione a situazioni geografiche particolari;
5. superficie minima in pianta dei singoli locali di commemorazione non inferiore a mq 70 con lato minimo non inferiore a m 7;
6. impianto di condizionamento idoneo ad assicurare condizioni microclimatiche confortevoli;
7. servizi igienici per il pubblico accessibili e attrezzati anche per i portatori di handicap;
8. dotazione di arredi adeguati all’accoglimento del feretro e dei partecipanti.
Non costituisce “sala del commiato” il locale destinato alla sosta temporanea del feretro per il tributo di speciali onoranze.”;
Considerato che sono decorsi oltre due anni dall’approvazione della citata DGRV e che sono tuttora in corso le procedure per l’approvazione da parte del Consiglio comunale del nuovo Regolamento comunale di polizia mortuaria e dei servizi cimiteriali, esaminato dalla Giunta in data 25 ottobre 2013 e pervenuto alla Decima Commissione in data 29 ottobre 2013 e che comunque con tale nuovo regolamento non potranno essere derogati i requisiti di cui sopra;
Chiede all’Assessore all’Ambiente e città sostenibile
Se le sale del commiato presenti nel territorio del Comune di Venezia rispondono ai requisiti di cui sopra e, nel caso in cui ciò non si verificasse per una o più strutture, che cosa l’Amministrazione comunale intende fare al proposito.
Pierantonio Belcaro
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