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Gruppo Misto - Interpellanza nr. d'ordine 1793

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nr. d'ordine nr. protocollo data pubbl. proponente assessore competente data protocollo data scadenza tipo risposta
1793 58 19/04/2013 Renzo Scarpa
 
Gianluigi Placella - Movimento 5 Stelle
Assessore
Gianfranco Bettin
 
e p. c.
Al Presidente della X Commissione
19/04/2013 19/05/2013 in Commissione

 
tipo comunicazionedata pubblicazionetesto
risposta in Consiglio comunale03-06-2014Leggi

 

Venezia, 19 aprile 2013
nr. ordine 1793
n p.g. 58
 

All'Assessore Gianfranco Bettin


e per conoscenza

Al Presidente della X Commissione
Al Presidente del Consiglio comunale
Al Sindaco
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Ai Capigruppo consiliari
Al Vicesegretario Vicario

 

Oggetto: ATTUAZIONE ESITO REFERENDUM ABROGATIVO ACQUA BENE COMUNE

Tipo di risposta richiesta: in Commissione

 

 

Premesso che:
● con il referendum di giugno 2011 sono stati abrogati:
o l’art. 23 bis (dodici commi) della Legge n. 133/2008, relativo alle modalità di affidamento e gestione dei servizi pubblici di rilevanza economica;
o l’art. 154 del Decreto Legislativo n. 152/2006 (c.d. Codice dell’Ambiente), limitatamente a quella parte del comma 1 che disponeva che la tariffa per il servizio idrico fosse determinata tenendo conto anche dell’adeguata remunerazione del capitale investito.
● Relativamente al regime di proprietà delle reti idriche, la Corte Costituzionale, con sentenza 320/2011, ha ribadito il principio secondo il quale dette reti sarebbero “assoggettate al regime giuridico del demanio accidentale pubblico, con conseguente divieto di cessione e di mutamento della destinazione pubblica. In particolare le reti, intese in senso ampio, vanno ricomprese, in quanto appartenenti ad enti pubblici territoriali, tra i beni demaniali, ai sensi del combinato disposto del secondo comma dell’art. 822 e del primo comma dell’art. 824 cod. civ. Il comma 1 dell’art. 143 del d.lgs. n. 152 del 2006 (anch’esso anteriore alla disposizione regionale impugnata) conferma la natura demaniale delle infrastrutture idriche, dettando una specifica normativa di settore. Esso dispone, infatti, che: «Gli acquedotti, le fognature, gli impianti di depurazione e le altre infrastrutture idriche di proprietà pubblica, fino al punto di consegna e/o di misurazione, fanno parte del demanio ai sensi degli articoli 822 e seguenti del codice civile e sono inalienabili se non nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge»”.
● L’articolo 2-bis “Il bene acqua” dello Statuto Comunale recita: “Il Comune di Venezia dichiara di: riconoscere il Diritto umano all'acqua, ossia l’accesso all’acqua come diritto umano, universale, indivisibile, inalienabile e lo status dell’acqua come bene comune pubblico; garantire la disponibilità e l’accesso individuale e collettivo all’acqua potabile in quanto diritti inalienabili e inviolabili della persona umana e si estrinseca nell’ impegno a garantire ai cittadini un minimo vitale giornaliero e la priorità del consumo umano delle risorse idriche rispetto ad altri usi; confermare il principio della proprietà e gestione pubblica del servizio idrico integrato e che tutte le acque, superficiali e sotterranee, anche se non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa da utilizzare secondo criteri di equità, solidarietà (anche in rapporto alle generazioni future) e rispetto degli equilibri ecologici”.

Considerato che:
• A quanto emerge dal bilancio 2011 di Veritas S.p.A., questa risulta proprietaria degli impianti e macchinari costituenti la rete idrica, e nello specifico;
condotte idriche k€. 44.415
condotte fognarie k€. 131.988
allacciamenti idrici k€. 22.549
allacciamenti fognari k€. 2.627
impianti di depurazione delle acque k€. 46.264
impianti di sollevamento idrico k€. 3.452
impianti di sollevamento fognario k€. 8.142
Totale k€ 259.437

• Tale assetto proprietario pare in contrasto con l’ordinamento vigente, come ricostruito e interpretato dalla Corte Costituzionale con la citata sentenza 320/2011, e nello specifico con la previsione dell’assoggettamento delle reti idriche al regime del demanio accidentale pubblico;
• La citata sentenza 320/2011 specifica infatti chiaramente come il regime demaniale non possa risultare coerente con il conferimento della proprietà delle reti idriche a società di capitali anche a ad esclusiva partecipazione pubblica, in quanto “La sola partecipazione pubblica, ancorché totalitaria, in società di capitali non vale, dunque, a mutare la disciplina della circolazione giuridica dei beni che formano il patrimonio sociale e la loro qualificazione”;
• Pare quindi necessario procedere alla ri-pubblicizzazione della rete idrica, al fine di rendere l’assetto proprietario della stessa coerente con l’ordinamento vigente;

Rilevato che:
i Consigli Comunali di importanti Città, quali Torino e Napoli hanno già deliberato l’abbandono della struttura di società commerciale per azioni e deciso la trasformazione in Azienda speciale consortile di diritto pubblico a norma degli artt. 31 e 114 d.lgs. 267/2001 e s.m.i., finalizzata esclusivamente a:
I. operare nell'ambito della produzione, erogazione e gestione del Servizio idrico integrato nel territorio degli enti locali consorziati;
II. non perseguire fini di lucro anche in via indiretta;
III. garantire la effettiva partecipazione della popolazione residente nel territorio degli enti locali consorziati alle scelte qualificanti relative alla produzione,erogazione e gestione del Servizio idrico integrato;
IV. garantire la continuità dei rapporti di lavoro in vigore e la partecipazione dei lavoratori/lavoratrici alle scelte qualificanti relative all’organizzazione del lavoro.
Considerato inoltre che:
• In questo ambito di riferimento, va inquadrata la realtà nella quale opera Veritas S.p.A. settore idrico,società che garantisce il servizio idrico integrato in 25 Comuni, ricompresi nei territori delle Provincie di Venezia e Treviso e da essi partecipata.
• Da quanto sopra evidenziato risulta ormai indispensabile riconsiderare l'attuale struttura giuridica, organizzativa e gestionale di Veritas S.p.A. cui la Città detiene il 51% delle azioni al fine di perseguire l’obiettivo di garantire il soddisfacimento dell'interesse collettivo di tutta la comunità presente sul territorio nel quale la stessa opera ad un accesso universale e di qualità alla risorsa primaria costituita dall'acqua, in primo luogo quella per uso umano; finalità inattingibile ove si ipotizzi che il perseguimento degli scopi operativi debba consentire di generare un profitto economico da distribuire ai soci.

I Gruppi consiliari Misto e Movimento 5 Stelle congiuntamente chiedono:
• La valutazione dell’Amministrazione Comunale in merito alle implicazioni della sentenza della Corte Costituzionale 320/2011 per quello che concerne il regime di proprietà delle reti idriche;
• Se è allo studio un progetto per la ri-pubblicizzazione delle reti idriche del Comune di Venezia, oggi di proprietà di Veritas S.p.A., come sia articolato e quale sia la tempistica prevista;
• se l’Amministrazione del Comune di Venezia, in ottemperanza alla volontà espressa dagli Italiani e dagli stessi Cittadini di Venezia, abbia l’obiettivo di istituire una Azienda Speciale di Diritto Pubblico cui conferire il ramo d’azienda di Veritas spa dedicato alla fornitura del Servizio Idrico Integrato(e di quant’altro connesso) e dei relativi impianti al fine di garantire una gestione trasparente, democratica e volta alla tutela degli interessi della collettività servita prevedendo che essa debba essere retta da uno Statuto che fissi i principi fondamentali al presidio di quelle esigenze.
Quanto sopra in quanto l’azienda speciale rappresenta il modello gestionale che meglio risponde alle finalità di tutela dell’acqua come bene comune. Essa infatti:
- non ammette, neanche in prospettiva, la partecipazione alla sua proprietà da parte di soggetti privati;
- non ha scopo di lucro;
- è soggetta ad un controllo da parte dell’ente proprietario assai più stringente rispetto al “controllo analogo” previsto per le società in-houseproviding; essa si colloca, per sua natura (e per la stringente connessione con il Consiglio Comunale competente all’approvazione di tutti i suoi atti fondamentali ex art.114, comma 8 del D.Lgs. n.267/2000 ss.mm.ii.) e per quanto riguarda il servizio acquedottistico, al livello più vicino «possibile alle esigenze degli utenti»
- è maggiormente rispondente a perseguire anche l’obiettivo della assunzione, step by step, delle attività e degli impianti relativi alla depurazione e fognatura comunale. In altri termini, il cambiamento delle regole organizzative incide in senso favorevole alle condizioni di adempimento del servizio, vuoi perché i rapporti tra l’azienda speciale ed il Comune verranno ad essere più diretti, con l’approvazione da parte del Consiglio comunale di tutti gli atti fondamentali (vedasi l’ultima formulazione dell’art.114, comma 8 del D.Lgs. 267/2000 ss.mm.ii.), vuoi perché l’azienda speciale semplifica notevolmente il passaggio nella nuova realtà aziendale di tutti i dipendenti di Veritas spa dedicati a questo ramo d’azienda salvaguardando i diritti dei dipendenti originariamente provenienti dal settore idrico e regolati dal contratto Federgasacqua.
• di avviare rapidamente un percorso di approfondimento partecipato dalla Cittadinanza residente nel territorio comunale, volto ad accertare, tra l’altro:
- come l’azienda speciale rappresenti un modello di gestione ammesso per l’esercizio del servizio idrico;
- quale procedura seguire per far subentrare l’azienda speciale al ramo d’azienda della esistente S.p.A.;
- gli eventuali risvolti giuslavoristici rispetto al personale in forza a Veritas spa;
- elaborare un modello di gestione compatibile con i principi di “bene comune” .
Tutto ciò premesso e considerati i principi sanciti dal referendum 2011, nella prospettiva di una possibile trasformazione del soggetto gestore, diviene improponibile l’operazione che la Direzione Veritas ha dichiarato di voler porre in essere e che riguarda la collocazione di tutto il personale amministrativo Veritas S.p.A. in carico al settore idrico attraverso il trasferimento al CCNL Federgasacqua anche del personale attualmente regolato dal CCNL Federambiente (circa 400 addetti).
Tale operazione oltre che maggiormente onerosa per le casse aziendali, graverebbe di costi impropri il settore idrico rendendolo da subito passivo. La situazione che si verrebbe a creare risulterebbe non tutelante dell’interesse generale e non rispettosa dei valori che con l’esito referendario si sono sanciti.

 

 

Renzo Scarpa

Gianluigi Placella - Movimento 5 Stelle

 
 
Pubblicata il 19-04-2013 ore 10:20
Ultima modifica 19-04-2013 ore 10:20
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