nr. d'ordine | nr. protocollo | data pubbl. | proponente | assessore competente | data protocollo | data scadenza | tipo risposta |
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1666 | 14 | 05/02/2013 | Gian Luigi Placella |
Vicesindaco Sandro Simionato |
05/02/2013 | 07/03/2013 | scritta |
tipo comunicazione | data pubblicazione | testo |
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risposta | 20-03-2013 | Leggi |
Venezia, 5 febbraio 2013
nr. ordine 1666
n p.g. 14
Al Vicesindaco Sandro Simionato
e per conoscenza
Al Presidente del Consiglio comunale
Al Sindaco
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Ai Capigruppo Consiliari
Al Vicesegretario Vicario
Oggetto: Chiarimenti sull'applicazione dell'Imposta Municipale Propria
Tipo di risposta richiesta: scritta
Premesso che:
• l’art. 8 del D.Lgs 14 marzo 2011 n. 23 (c.d. federalismo municipale), ha istituito l’imposta Municipale Propria (IMU), a decorrere dall’anno 2014;
• l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha anticipato in via sperimentale l’istituzione dell’Imposta Municipale Propria a decorrere dall’anno 2012, stabilendo che la sua applicazione sia disciplinata dagli art. 8 e 9 del citato D.Lgss 14 marzo 2011, n. 23 e dando altresì ulteriori disposizioni circa la sua applicazione, escludendo nei fatti l'applicazione delle disposizioni del D.Lgs. n. 504 del 1992;
• Il 18 maggio 2012 il Dipartimento del Federalismo Fiscale ha emanato la circolare n. 3/DF, recante Chiarimenti sull' Imposta Municipale Unica;
• il principio del legittimo affidamento, sancito oltre che dalla Corte di Giustizia Europea in numerose sentenze, anche dalla Legge 212/2000 (Statuto del contribuente) art. 10: “i rapporti tra contribuente ed amministrazione sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede e che non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato ad indicazioni contenute in atti dell’amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall’amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni ed errori dell’amministrazione”.
Considerato che:
• l'art. 14, comma 6 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 conferma in materia di IMU la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
• il citato art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 dispone che “i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi”;
• la lettera e), comma 1 dell'art. 59, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, che attribuiva ai Comuni la facoltà di equiparare il regime impositivo ICI delle abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta a quello delle abitazioni principali, è stata espressamente abrogata dall’art. 13, comma 14, lett. b), del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201;
• la citata Circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012 recita, a pag. 19, che "Occorre, infine, sottolineare che non viene più riproposta per l’IMU la possibilità di assimilare ad abitazione principale l’immobile dato in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale stabilendo il grado di parentela, con conseguente applicazione dello stesso regime agevolativo previsto per l’abitazione principale, di cui all’art. 59, comma 1, lett. e) del D. Lgs. n. 446 del 1997, ormai abrogata.";
• sempre la citata Circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012 non riporta, nella sezione relativa a “Le agevolazioni e le esenzioni”, alcuna indicazione in merito alla possibilità di attribuire agevolazioni relativamente ad abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta;
Visto che:
• il Comune di Venezia, con delibera di Consiglio n. 50 del 9/10 luglio 2012 ha stabilito nello 0,76% l'aliquota “per un’altra unità immobiliare, oltre a quella costituente abitazione principale del possessore, se concessa in uso gratuito a parenti di primo grado (genitori – figli) e per le relative pertinenze, a condizione che i parenti utilizzino direttamente l’unità immobiliare come abitazione principale, avendo ivi costituito la propria residenza, e le pertinenze di essa.”;
Ritenuto pertanto che:
• la delibera di Giunta n. 50 del 9/10 luglio 2012, nel punto in cui concede una agevolazione per le unità immobiliari concesse in uso a parenti di primo grado, alla luce delle considerazioni sopra svolte, sembra individuare una fattispecie di agevolazione non prevista dalla normativa di riferimento, o una distinta fattispecie imponibile anch’essa non prevista dalla normativa di riferimento;
SI CHIEDE AL SINDACO E ALL’ASSESSORE COMPETENTE
• stante il legittimo affidamento dei soggetti passivi, di cui in premessa, di quantificare le mancate entrate per il Comune causate dalla previsione di una fattispecie di agevolazione non prevista dal legislatore e di spiegare al Consiglio come intende procedere per sanare la situazione.
• di accertare le eventuali responsabilità dei dirigenti comunali in ordine alle vicende qui evidenziate, anche sotto il profilo del riconoscimento o meno della retribuzione di risultato, e di spiegare se tale eventuale accertamento potrà incidere sulla Performance della categoria “Dirigenti”.
Gian Luigi Placella
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