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Federazione della Sinistra Veneta - Interrogazione nr. d'ordine 1506

Logo Federazione della Sinistra Veneta Sebastiano Bonzio
nr. d'ordine nr. protocollo data pubbl. proponente assessore competente data protocollo data scadenza tipo risposta
1506 248 12/10/2012 Sebastiano Bonzio
 
Assessore
Ezio Micelli
15/10/2012 14/11/2012 scritta

 
tipo comunicazionedata pubblicazionetesto
risposta10-12-2012Leggi

 

Venezia, 12 ottobre 2012
nr. ordine 1506
n p.g. 248
 

All'Assessore Ezio Micelli


e per conoscenza

Al Presidente del Consiglio comunale
Al Sindaco
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Ai Capigruppo Consiliari
Al Vicesegretario Vicario

 

Oggetto: Fare luce sugli assetti patrimoniali che interessano le aree del Palais Lumière

Tipo di risposta richiesta: scritta

 

Premesso che

il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", all'ARTICOLO 77 stabilisce quali sono gli amministratori locali, ovvero “i sindaci, anche metropolitani, i presidenti delle province, i consiglieri dei comuni anche metropolitani e delle province, i componenti delle giunte comunali, metropolitane e provinciali, i presidenti dei consigli comunali, metropolitani e provinciali, i presidenti, i consiglieri e gli assessori delle comunità montane, i componenti degli organi delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali, nonché i componenti degli organi di decentramento.”

All'ARTICOLO 78, parla dei doveri e della condizione giuridica degli amministratori.
In particolare prevede:
• al comma 1 che “Il comportamento degli amministratori, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all'imparzialità e al principio di buona amministrazione, nel pieno rispetto della distinzione tra le funzioni, competenze e responsabilità degli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2 e quelle proprie dei dirigenti delle rispettive amministrazioni.”
• al comma 2 che “Gli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.”
• al comma 4 che “Nel caso di piani urbanistici, ove la correlazione immediata e diretta di cui al comma 2 sia stata accertata con sentenza passata in giudicato, le parti di strumento urbanistico che costituivano oggetto della correlazione sono annullate e sostituite mediante nuova variante urbanistica parziale. Nelle more dell'accertamento di tale stato di correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini è sospesa la validità delle relative disposizioni del piano urbanistico.”

Considerato che
L'obbligo di astensione trova il suo fondamento nel principio costituzionale di imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.).

La giurisprudenza (Consiglio di Stato, sez. V, sentenza del 13 giugno 2008, n. 2970) sul tema dell'obbligo di astensione per conflitto di interessi da parte dei soggetti appartenenti ad organi collegiali, ha chiarito come lo stesso ricorra per il solo fatto che essi siano portatori di interessi personali che possano trovarsi in posizione di conflittualità, ovvero anche solo di divergenza, rispetto a quello generale, affidato alle cure dell'organo di cui fanno parte.

la norma ha disciplinato l'obbligo di astensione in modo tale che la sua violazione possa verificarsi solo in presenza di un interesse immediato, diretto e specifico dell'amministratore (o dei suoi parenti o affini) e non di un interesse genericamente non definito, fatto che rende necessario valutare, di volta in volta, le condizioni specifiche che consentano di escludere o ammettere la corrispondenza del caso concreto alla fattispecie ipotizzata dalla norma.

Il Consiglio di Stato, sez. IV, con sentenza del 26 maggio 2003, n. 2826 e sentenza successiva del 28 gennaio 2011, n. 693., al riguardo, ha affermato che: 'L'obbligo di astensione che incombe sugli amministratori comunali in sede di adozione (e di approvazione) di atti di pianificazione urbanistica sorge per il solo fatto che, considerando lo strumento stesso l'area alla quale l'amministratore è interessato, si determini il conflitto di interessi, a nulla rilevando il fine specifico di realizzare l'interesse privato e/o il concreto pregiudizio dell'amministrazione pubblica'.

Considerato inoltre che

Al termine di un iter che lo scrivente gruppo consiliare ha fortemente contestato, anche per l’insufficienza delle informazioni e dei dati messi a disposizione, il Consiglio Comunale, con delibera n° 61 del 23 luglio 2012, ha approvato “l’Accordo di programma ai sensi dell’art-32 Legge reg.35/2001 per la realizzazione del progetto denominato ‹‹Palais Lumiere Pierre Cardin›› a Porto Marghera. Mandato al Sindaco di sottoscrivere l’accordo di programma ai sensi dell’art.21, comma 3 dello Statuto Comunale.”

Uno dei fattori che suscitava le maggiori perplessità nello scrivente gruppo consiliare riguardava l’assetto patrimoniale delle aree che risultava essere astruso, complicato e frazionato, nonostante le documentazioni cartografiche e l’elenco che riproduce (con molti punti lacunosi o di difficile lettura) l’assetto patrimoniale delle aree interessate dal progetto denominato ‹‹Palais Lumiere Pierre Cardin›› a Porto Marghera messi a disposizione dall’amministrazione.

Nel corso delle riunioni di Commissione e del Consiglio Comunale si è sviluppato un ampio dibattito che ha visto protagonisti numerosi Consiglieri comunali, quasi tutti impegnati a difendere e promuovere il progetto denominato ‹‹Palais Lumiere Pierre Cardin›› a Porto Marghera, a giudizio dello scrivente in alcuni casi in maniera aprioristica e ideologica.

Durante il Consiglio Comunale del 23 luglio 2012, nel corso della dichiarazione di voto sulla delibera, ho testualmente affermato che: “… non transigeremo rispetto a nessun tipo di sbavatura che riguardi compromessi, che riguardi giochetti fatti sul Piano patrimoniale, sul tema delle valorizzazioni urbanistiche, non tollereremo nessun tipo di gioco e saremo a vigilare, a fare da cane da guardia a questo tipo di percorso, perché credo che questo sia un percorso troppo frettolosamente messo in moto.”

È evidente che lo scrivente gruppo consiliare intende onorare questo impegno assunto, a cominciare dal porre massima attenzione per scongiurare eventuali conflitti di interesse in capo ad amministratori coinvolti nell’iter di approvazione del faraonico progetto denominato ‹‹Palais Lumiere Pierre Cardin›› a Porto Marghera, il che significa anche il mantenimento di una condotta degli stessi non atta ad influenzare, né direttamente con il voto, né indirettamente perorando la stessa con interventi nelle commissioni ed in Consiglio.

Tutto ciò premesso e considerato, si interroga l’Assessore all'Urbanistica per conoscere:

alla luce dell’assetto patrimoniale in essere al momento dell’approvazione della delibera n° 61 del 23 luglio 2012, “Accordo di programma ai sensi dell’art-32 Legge reg.35/2001 per la realizzazione del progetto denominato ‹‹Palais Lumiere Pierre Cardin›› a Porto Marghera. Mandato al Sindaco di sottoscrivere l’accordo di programma ai sensi dell’art.21, comma 3 dello Statuto Comunale.”, se fossero in essere fattispecie in contraddizione del principio costituzionale di imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa ovvero che abbiano violato il principio dell’obbligo di astensione, così come descritto nelle premesse, anche per evitare che il manifestarsi di simili situazioni compromettano l’iter del progetto.

 

Sebastiano Bonzio

 
 
Pubblicata il 12-10-2012 ore 15:32
Ultima modifica 12-10-2012 ore 15:32
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