Sei in: Home > Comune > Consiglio comunale archivio 2010-2014 > Gruppi consiliari > Di Pietro Italia dei Valori > Consiglieri comunali > Andrea Renesto > Archivio atti > Interrogazione nr. d'ordine 502
Contenuti della pagina

Di Pietro Italia dei Valori - Interrogazione nr. d'ordine 502

Logo Di Pietro Italia dei Valori Andrea Renesto
nr. d'ordine nr. protocollo data pubbl. proponente assessore competente data protocollo data scadenza tipo risposta
502 55 28/02/2011 Andrea Renesto
 
Guzzo Giacomo
Nicola Funari
Valerio Lastrucci
Sindaco
Giorgio Orsoni
 
e p. c.
Al Presidente del Consiglio comunale Roberto Turetta
28/02/2011 30/03/2011
 
rinviata al
29/04/2011
in Consiglio

 
tipo comunicazionedata pubblicazionetesto
risposta in Consiglio comunale27-07-2011Leggi
risposta10-05-2011Leggi
rinvio dei termini24-03-2011Leggi

 

Venezia, 28 febbraio 2011
nr. ordine 502
n p.g. 55
 

Al Sindaco Giorgio Orsoni


e per conoscenza

Al Presidente del Consiglio comunale
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Ai Capigruppo Consiliari
Al Vicesegretario Vicario

 

Oggetto: Ronda Verde: una nuova supereroina, figlia de “l’incredibile Hulk”, o la solita carnevalata in salsa leghista?

Tipo di risposta richiesta: in Consiglio

 

Premesso che:


- Con il Decreto Legge n. 11 del 2009, vengono istituite le “associazioni tra cittadini non armati, al fine di segnalare alle Forze di polizia dello Stato o locali, eventi che possano arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale”, descritte dall’art. 6, comma 3;
- Lo stesso art. 6, comma 3, indica chiaramente che “I sindaci, previa intesa con il prefetto, possono avvalersi [di tale] collaborazione”;
- Il Decreto del Ministro dell’Interno, Roberto Maroni, dell’8 agosto 2009 va a definire, con l’Art. 1, diritti e doveri delle sopra citate associazioni e, in particolare, “ai fini della predetta iscrizione, le stesse associazioni devono”:
a) svolgere la propria attività gratuitamente e senza fini di lucro, anche indiretto;
b) non essere espressione di partiti o movimenti politici, ne' di organizzazioni sindacali nè essere ad alcun titolo riconducibili a questi;
c) non essere ad alcun titolo collegate a tifoserie organizzate;
d) non essere riconducibili a movimenti, associazioni o gruppi organizzati, di cui al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito dalla legge 25 giugno 1993, n. 205;
e) non essere comunque destinatarie anche indirettamente, di risorse economiche, ovvero di altri finanziamenti a qualsiasi titolo provenienti da soggetti di cui alle lettere b), c) e d);
f) individuare gli associati destinati a svolgere attività di segnalazione di cui al comma 1, quali osservatori volontari, ed attestare che gli stessi siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 5.
- L’Art. 2 dello stesso decreto, afferma testualmente:
1. Le associazioni di cui all'art. 1, comma 1, attraverso i propri associati individuati per lo svolgimento delle attività di segnalazione di cui al medesimo comma, di seguito indicati come «osservatori volontari», svolgono attività di mera osservazione in specifiche aree del territorio comunale. I predetti volontari, in presenza dei presupposti di cui all'art. 4, comma 1, ultimo periodo, segnalano alla polizia locale e alle Forze di polizia dello Stato eventi che possono arrecare danno alla sicurezza urbana, ovvero situazioni di disagio sociale.
2. L'attività di osservazione può essere svolta esclusivamente in nuclei composti da un numero di persone non superiore a tre, di cui almeno una di età pari o superiore a 25 anni, senza l'ausilio di mezzi motorizzati e di animali. Durante lo svolgimento della predetta attività gli osservatori volontari devono essere in possesso di un valido documento di riconoscimento e, anche se titolari di porto d'armi, non devono portare al seguito armi o altri oggetti atti ad offendere.
3. Gli osservatori volontari, durante lo svolgimento delle attività previste al comma 1, indossano una casacca, con le caratteristiche di cui all'allegato A del presente decreto, di colore giallo fluorescente, contenente la scritta «osservatori volontari», il logo dell'associazione, il nome del comune ed un numero progressivo associato al nominativo dell'operatore. E' fatto divieto di utilizzare uniformi, emblemi, simboli, altri segni distintivi o denominazioni riconducibili, anche indirettamente, ai corpi di polizia, anche locali, alle forze armate, ai corpi forestali regionali, agli organi della protezione civile o ad altri corpi dello Stato, ovvero che contengano riferimenti a partiti o movimenti politici e sindacali, nonchè sponsorizzazioni private.
4. L'attività di segnalazione è effettuata dai soggetti di cui al comma 1 utilizzando esclusivamente apparecchi di telefonia mobile, ovvero, se in possesso dell'apposita abilitazione, apparati radio-ricetrasmittenti omologati, i cui elementi identificativi o di riferimento devono essere comunicati al responsabile del servizio di polizia municipale territorialmente competente.
5. Le modalità operative per l'impiego degli osservatori volontari, contenute nel presente decreto, devono essere coordinate con i servizi della polizia municipale del comune interessato in modo che sia garantita un'idonea ricezione delle segnalazioni.
- L’Art. 6 prevede:
1. L'iscrizione dell'associazione è revocata dal Prefetto quando:
a) venga meno anche uno dei requisiti previsti dall'art. 1, commi 2 e 4;
b) l'associazione violi il divieto disposto dal Prefetto ai sensi dell'art. 5, comma 3;
c) l'associazione non ottemperi nel termine previsto dall'art. 5; comma 3, a far cessare l'interessato dal rapporto associativo;
d) il Prefetto abbia adottato nel corso di un anno, nei confronti della medesima associazione, più di un provvedimento di divieto di impiego in relazione a quanto previsto dall'art. 5, comma 1, lettere c), d), ed e);
e) l'associazione violi il divieto di cui all'art. 7, comma 1;
f) l'associazione ponga in essere comportamenti in contrasto con quanto previsto dall'art. 3, commi 40 e 42, della legge 15 luglio 2009, n. 94, e dal presente decreto.
2. Il Prefetto comunica al Sindaco la revoca dell'iscrizione dell'associazione nell'elenco provinciale.

Considerato che:


-  dalla stampa locale si apprende la costituzione e l’attività di ronde di cittadini nel Territorio Comunale in palese difformità al dettato legislativo sia nella numerosità dei soggetti che le compongono (cinque anziché tre) che nella mancata iscrizione di dette Associazioni in apposito elenco tenuto a cura del Prefetto;
- a rigor di logica ciascun cittadino italiano in cui alberghi il senso civico può autonomamente denunciare atti e fatti non rispettosi della normativa vigente;


Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto Consigliere Comunale,


Chiede al Sindaco e all’Assessore competente:


- Di convocare con urgenza, nella competente Commissione Consiliare, il responsabile della Polizia Municipale del Lido di Venezia per relazionare su quanto accaduto, sulla base dei dati e le informazioni in Suo possesso;
- Se l’associazione è iscritta regolarmente all’Albo di riferimento e, in caso affermativo, con quale numero progressivo;
- Se vi sono gli estremi per chiedere al Prefetto di iniziare l’iter che porti alla revoca dall’Albo dell’associazione, alla luce dei fatti descritti negli articoli allegati e confermati dalle competenti autorità.
- Nel caso in cui l’associazione non fosse iscritta all’albo, di punire i responsabili ai sensi della legge vigente e, su iniziativa del signor Sindaco, provvedere ad assegnare loro il Premio come “Migliori maschere e miglior carro allegorico (meglio, “Carroccio allegorico”) del Carnevale 2011”, sulla falsa riga del Premio “Parcheggio inutile dell’anno”, promosso (ahinoi, senza successo) in una celebre Interrogazione (Nr. d'ordine 403 (nr. prot. 5) del 11-01-2011. Oggetto: Deposito tram di Mestre – Via Triestina - Parcheggio fantasma?).

 

Andrea Renesto

Guzzo Giacomo
Nicola Funari
Valerio Lastrucci

 
 
Pubblicata il 28-02-2011 ore 16:21
Ultima modifica 28-02-2011 ore 16:21
Stampa