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Liga Veneta Lega Nord Padania - Interrogazione nr. d'ordine 416

Logo Liga Veneta Lega Nord Padania Alessandro Vianello
nr. d'ordine nr. protocollo data pubbl. proponente assessore competente data protocollo data scadenza tipo risposta
416 12 18/01/2011 Alessandro Vianello
 
Assessore
Ezio Micelli
20/01/2011 19/02/2011 scritta

 
tipo comunicazionedata pubblicazionetesto
risposta15-03-2011Leggi

 

Venezia, 18 gennaio 2011
nr. ordine 416
n p.g. 12
 

All'Assessore Ezio Micelli


e per conoscenza

Al Sindaco
Al Presidente del Consiglio comunale
Al Presidente della V Commissione
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Ai Capigruppo Consiliari
Al Vicesegretario Vicario
Ai Presidenti delle Municipalità

 

Oggetto: verifica dei “requisiti di legittimità Urbanistica, edilizia e sanitaria” del sito individuato in via del Granoturco n°5 a Mestre-Ve, meglio noto come Campo Nomadi.

Tipo di risposta richiesta: scritta

 

Premesso che:


- il CAMPO NOMADI, di via del Granoturco n. 5 a Mestre, risulta censito catastalmente come UNICA UNITA IMMOBILIARE con categoria catastale E 9 (Categoria Speciale non Residenziale) e nello specifico composta da n. 5 mappali;
- all'interno del “Campo” stesso oltre ai previsti 38 moduli abitativi di 38 mq sono stati posizionati una serie di “Case Hobby”;
- la sentenza n° 2510/ 2007 ha definito il Campo Nomadi di Mestre come”nucleo essenziale”, che è la risultante della somma dell'area calpestabile dei moduli abitativi, aumentati dalla somma dell'area di pertinenza, a lato di ogni casetta, destinata al parcheggio, più l'area dei depuratori, casetta Enel ecc. ;
- la via del Granoturco, il sedime stradale interno della stessa via, tutto lo spazio interno e l'area verde, che si sarebbe dovuta realizzare, è da considerarsi area pubblica di interesse generale, per tutta la cittadinanza e non al solo esclusivo uso dei residenti del Campo Nomadi.


Accertato che:


- il D.M.05/07/75 (Norme Igienico Sanitario all'Art. 3 ), come è sancito anche dal regolamento Comunale, prevede una superficie minima di 38mq per 2 persone;
- all'interno di ogni modulo abitativo di 38mq, dell'attuale Campo Nomadi, vivono più di 2 persone in taluni casi fino a 9 componenti familiari;
- moltissimi utilizzatori dei moduli hanno recintato parte del terreno, ad uso verde pubblico, inglobandolo nella propria esclusività, aumentando considerevolmente l'area destinata al “nucleo essenziale”;
- nell'anno 2010 sono stati posizionati ulteriori 3 moduli abitativi (prefabbricati) di grandi dimensioni aumentando oltremodo la superficie del”nucleo essenziale” stesso;
- in parte l'area ha un vincolo da elettrodotto, di natura viaria (distanze minime) e vincolo ambientale di una roggia che divide l'area ora adibita a Campo Nomadi;
- via del Granoturco è anche una via di “servitù di passaggio” per altre proprietà private.

Considerato che:


- la categoria catastale E9 è definita, dal Regolamento Edilizio (R.E.), come “categoria catastale non residenziale”;
- le case hobby, per effetto delle norme del R.E., non sono ammesse perché destinate alla residenza. Il R.E. parla esclusivamente di strutture da adibire a deposito in legno con una superficie coperta non superiore ad 8 mq e con un'altezza massima non superiore a 2.20 m, collocati su scoperto pertinenziale alla residenza ed esclusivo, con un numero massimo di una unità per unità immobiliare;
- la L.R. 54/89 Art.3 comma 1 prevede, per il Campo Nomadi, un'area non superiore a 4000 mq e non inferiore a 2000 mq;
- alcuni cittadini, con una sottoscrizione, hanno fatto ricorso al T.A.R. del Veneto perché il progetto dell'Amministrazione Comunale di Venezia prevedeva un' area di circa 22000 mq, lo stesso T.A.R. del Veneto con sentenza n° 2510/07 ha accolto le indicazioni della cittadinanza imponendo, alla Pubblica Amministrazione, due sospensive dei lavori, quindi la riduzione dell'area in applicazione della L.R. N°54/89;
- la sentenza del Consiglio di Stato n° 6866/2009 ha confermato la sentenza del T.A.R. del 2007 motivando che “la Giunta Comunale ha ridotto le dimensioni del Campo a 3494 mq” al di sotto quindi del dimensionamento massimo imposto dall'Art. 3 della L.R. n°54/89;
- la capacità insediativa del Campo quindi, in applicazione dell'Art 3 del D.M.05/07/75 e del regolamento edilizio, deve prevedere una capacità massima di 76 abitanti;
- l'Art 3 del D.M. 05/07/75 impone per i primi 4 abitanti un aumento di 14 mq ciascuno, per i successivi, nella stessa unità abitativa, deve essere aumentata di 10 mq per ciascun abitante aggiuntivo;
- la sentenza del T.A.R. N°207/2009 a pag. 13 recita:”pur conservando caratteri di Campi Nomadi, con l'abbandono delle roulotte e con la creazione di quelli che possono considerarsi mini- alloggi dotati di servizi, tendono a configurare una sorta di insediamento stanziale”. E' palese l'intenzione del giudice di non far accedere le roulotte nel Campo Nomadi di via del Granoturco n°5, proprio perché tale Campo con alloggi è da considerarsi un insediamento stanziale pur conservando caratteri propri della cultura delle comunità Rom e Sinti, rendendo attuativa la disposizione del T.A.R..

tutto ciò premesso, lo scrivente chiede:

1)se il numero delle case-hobby sia legittimo in relazione all'unica unità immobiliare come risulta da catasto;
2)se le case-hobby allocate nel campo siano legittime, e che si verifichino le superfici e le altezze, nonché le distanze tra le stesse in applicazione delle NTA e le norme del Codice Civile in materia di distanze;
3)se siano legittimamente autorizzati i 3 moduli abitativi (prefabbricati) montati nel Campo Nomadi nel 2010 dopo il loro trasferimento;
4)se le recinzioni interne realizzate in questi ultimi mesi, che comprendono le aree dei moduli abitativi, degli accessi pedonali e carrai e dei giardini, che quindi sono diventati esclusivi, siano abusive o regolarmente autorizzate dagli organi competenti tramite richieste scritte, se siano comunque conformi alle disposizioni delle sentenze del T.A.R. e ribadite con sentenza del Consiglio di Stato, e se l'aumento smisurato della superficie del “ Nucleo Essenziale” ora non renda illegittimo il Campo Nomadi di via del Granoturco perché non potrebbe più essere nei limiti posti nell'Art. 3 della L.R. 54/89;
5)se siano state rispettate le distanze in materia di vincolo da elettrodotti e se le distanze di rispetto alle varie viabilità siano conformi alle NTA e alle norme del Codice Stradale;
6)se il numero degli abitanti insediati nei vari moduli abitativi sia conforme alle disposizioni delle NTA ed alle disposizioni di cui all'Art. 3 del D.M.05/07/75 e del Regolamento Edilizio Comunale;
7)quanti, in realtà, siano gli abitanti del Campo Nomadi, sito in via del Granoturco 5 a Mestre;
8)se tutti i moduli abitativi siano stati assegnati;
9)SE LA PRESENZA DI ROULOTTE ALL'INTERNO DEL CAMPO NOMADI SIA RISPETTOSA DELLE DISPOSIZIONI DEL TAR E DEL CONSIGLIO DI STATO (VEDERE LA SU ESPOSTA SENTENZA DEL TAR 207/2009 PAG 13).

 

Alessandro Vianello

 
 
Pubblicata il 18-01-2011 ore 10:34
Ultima modifica 18-01-2011 ore 10:34
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