da Assessore Ugo Bergamo
Venezia, 16 aprile 2013
n p.g. 177401
Al Consigliere comunale Gian Luigi Placella
e per conoscenza
Al Presidente del Consiglio comunale
Ai Capigruppo
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Al Vicesegretario Vicario
Oggetto: risposta all'interrogazione nr. d'ordine 1689 (Nr. di protocollo 27) inviata il 22-02-2013 con oggetto: Affidamento emergenziale ad ACTV S.p.A. della gestione della nuova “Linea dell’Arte”: erronea qualificazione come servizio aggiuntivo di trasporto pubblico locale
In risposta all’interrogazione in oggetto si precisa quanto segue:
Per quanto riguarda il ricorso all'art. 5 comma 5 del Regolamento 1370/2007, è di tutta evidenza e logicità che le motivazioni di emergenza addotte nella citata deliberazione di Giunta n. 513/2011 (che fa il paio con la DGC n. 511/2011 relativa ai servizi minimi di TPL affidati ad Actv) non vanno a riferirsi alla nuova Linea dell'Arte bensì all'insieme dei servizi, minimi ed aggiuntivi di trasporto pubblico, erogati dal gestore, per i quali, viste le incertezze del quadro normativo e dei finanziamenti regionali, si poteva realisticamente configurare una situazione critica, con il concreto rischio di interruzione dei servizi. Ne sono la dimostrazione gli urgenti interventi di riduzione dei servizi e di pesante adeguamento delle tariffe, adottati in successione nel corso del 2011 e del 2012, nonostante i quali Actv nel 2012 dovrà chiudere il proprio bilancio di esercizio con una pesante perdita.
L'inserimento della nuova Linea dell'Arte tra le linee aggiuntive di trasporto pubblico locale non è stato certo motivato da cause emergenziali, ma il suo avvio sperimentale è avvenuto in tale contesto.
L'Amministrazione Comunale ha ritenuto di non classificare il servizio come turistico e commerciale per evitare il realizzarsi di situazioni critiche sia per l'impatto ambientale lungo il percorso del Canal Grande, derivante dal moto ondoso e dal già intenso traffico che interessa questa direttrice, sia per regolamentare questo servizio in termini di orari di esercizio e di tariffe al pubblico. Proprio per le suddette motivazioni si ricorda che l'ordinanza 310/2006 “Istituzione e disciplina della circolazione acquea della zona a traffico limitato comprendente tutti i rii e i canali a traffico esclusivamente urbano, di competenza del Comune di Venezia, siti all’interno del centro storico di Venezia e delle isole di Giudecca, Lido, Murano e Burano” non consente il transito in Canal Grande di servizi commerciali.
I dati richiesti (passeggeri trasportati, ricavi, costi diretti e indiretti relativi all’anno 2012) sono riportati nell’allegata nota della Direzione generale di Actv.
Si ricorda infine che l’argomento è stato ampiamente dibattuto nella seduta della IV commissione consiliare del 18.12.2012 in risposta a specifica interpellanza sull’argomento.
Allegati
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Assessore Ugo Bergamo
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