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Risposta - Interrogazione nr. d'ordine 1709

da Assessore Ugo Bergamo

Venezia, 2 aprile 2013
n p.g. 149601
 

Al Consigliere comunale Gian Luigi Placella


e per conoscenza

Al Presidente del Consiglio comunale
Ai Capigruppo
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Al Vicesegretario Vicario

 

Oggetto: risposta all'interrogazione nr. d'ordine 1709 (Nr. di protocollo 34) inviata il 07-03-2013 con oggetto: affidamento emergenziale ad Alilaguna S.p.A. dei servizi aggiuntivi programmati per il collegamento lagunare di Venezia con l’Aeroporto Marco Polo – necessità di verifica delle modalità di calcolo delle compensazioni economiche

 

In risposta all’interrogazione in oggetto si precisa quanto segue:

- Alilaguna s.p.a. è affidataria dei servizi di linea lagunari Tessera - Murano - Lido - Venezia.

- Il servizio di linea venne concesso nel 1997 alla Cooperativa San Marco Motoscafi a seguito di istruttoria comparativa svolta dalla Provincia di Venezia, allora competente in materia di servizi di TPL lagunari, ed era regolato dalla concessione prot. n. 12529 del 23.3.1998 rilasciata dalla Provincia di Venezia con validità dal 1.1.1997 al 31.12.2001, così come modificata dal decreto prot. n. 1760 del 13.1.99 e dal decreto prot. n. 36485 del 6.8.1999. A seguito di apposito contratto di associazione in partecipazione tra la Cooperativa San Marco Motoscafi e l’ACTV, nel 1999 venne costituita la Società Alilaguna, che subentrava nella titolarità della concessione dei servizi lagunari di collegamento di Venezia con l’Aeroporto Marco Polo .

- La Regione del Veneto, con Legge Regionale 30 ottobre 1998 n. 25 e successive modificazioni ed integrazioni, ha attribuito ai Comuni le competenze del settore del trasporto lagunare e ha dato la possibilità agli Enti affidanti di prorogare i servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale in corso alla data di entrata in vigore della legge medesima, in qualsiasi forma affidati e con qualsiasi modalità effettuati, all'attuale affidatario sino al 31.12.2003, data entro la quale dovevano essere espletate le procedure di gara per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale.

- Il servizio di linea non è stato riconosciuto come “servizio minimo” dalla Regione Veneto ma,
in quanto previsto dal Piano di Bacino di Venezia adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale prot. n. 57943/III di verb. del 17.9.1998, è definito "servizio programmato aggiuntivo" ai sensi dell'art. 4 comma 2 lett. b) della l.r. n. 25/1998.
Conseguentemente alla nuova legislazione nazionale e regionale, ad Alilaguna vennero affidati i servizi aggiuntivi di collegamento lagunare della Città di Venezia con l’Aeroporto Marco Polo, regolati da contratto di servizio approvato con D.G.C. n. 609 del 9.6.2000, successivamente prorogato con D.G.C. n. 297 del 23.3.2001 fino al 31.12.2003.
Poiché ai sensi dell’art. 22, comma 1 ter della L.R. 25/1998, ricorrendo la fattispecie ivi prevista, competeva alla Regione l’espletamento delle procedure concorsuali per l’affidamento dei servizi minimi di TPL di competenza del Comune di Venezia, la Giunta Comunale di Venezia con atto di indirizzo n. 57 del 30.10.2003 richiese alla Regione Veneto di inserire i servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale del Comune di Venezia nella gara ad evidenza pubblica che la Regione stessa doveva espletare per l'affidamento dei servizi minimi, allo scopo di ottenere un migliore risultato di gara in termini economici e quali-quantitativi.

- Allo stato attuale dei fatti si deve rilevare che:
1) i termini per l’affidamento diretto dei servizi di TPL sono stati negli anni prorogati da disposizioni di legge, in attesa dell’espletamento delle procedure concorsuali per l’affidamento dei servizi;
2) il termine ultimo del regime transitorio di affidamento ad Alilaguna S.p.A. dei servizi lagunari aggiuntivi di trasporto pubblico di competenza del Comune di Venezia era collocabile nella norma costituita dalla lett. e) del comma 8 dell’art. 23 bis del d.l. 112/2008, convertito con modificazioni dalla L. 133/2008 e modificato dal d.l. 135/2009 e dalla relativa legge di conversione n. 166/2009, e, pertanto, la cessazione della gestione in essere dei servizi era fissata alla data del 31.12.2010, successivamente prorogata da provvedimenti legislativi nazionali fino al 30.9.2011;
3) il citato art. 23 bis venne abolito dal Referendum popolare del 19.6.2011, lasciando il settore dei servizi pubblici locali in una situazione di incertezza per quanti riguardava termini e procedure di affidamenti dei servizi.

- Per far fronte a tale scenario di incertezza normativa, a causa del quale si stava prefigurando un quadro emergenziale per il possibile pericolo imminente di interruzione dei servizi di trasporto pubblico locale, e constatata l’inerzia della Regione Veneto per quanto di sua competenza nell’avvio delle procedure di gara per l’affidamento dei servizi di TPL, la Giunta Comunale di Venezia è tempestivamente intervenuta con propri provvedimenti, in ordine alla determinazione della scadenza contrattuale, stabilendo con la deliberazione n. 116/2011 di prorogare non oltre il 31.12.2011, o diversa, antecedente data stabilita da un eventuale provvedimento del legislatore statale, l’affidamento dei servizi di TPL ad Alilaguna S.p.A..
Nel frattempo, il nuovo articolo 4 del D.L. 13.8.2011, n. 138, così come convertito dalla Legge 148/2011 (peraltro anch’esso soppresso con decisione n. 199/2012 della Corte Costituzionale), riproponeva con modificazioni l’abrogato art. 23 bis, per quanto riguarda il percorso per l’espletamento delle procedure concorsuali per l’affidamento dei servizi pubblici locali entro il nuovo termine del 31 marzo 2012.

- Rilevato che le sopradescritte circostanze (in particolare la scadenza dei vigenti affidamenti diretti dei servizi e l’evoluzione della normativa nazionale in materia di affidamento dei servizi pubblici locali) ponevano forti riserve alla predisposizione del capitolato di gara per l’affidamento dei servizi di TPL e all’espletamento delle procedure concorsuali da parte della Regione Veneto nei termini previsti dalla norma dell’art. 4 e conseguentemente e realisticamente possibile il verificarsi di situazioni emergenziali nella regolare prosecuzione del servizio, la Giunta Comunale valutò legittima e praticabile una proroga consensuale del servizio ad Alilaguna s.p.a., per una durata non superiore a due anni (quindi fino al 31.12.2013), ai sensi dell’art. 5, comma 5, del Regolamento Comunitario n. 1370/2007, fatte salve diverse scadenze stabilite dalla legislazione nazionale degli affidamenti diretti dei servizi pubblici o la conclusione delle procedure di gara per l’affidamento del servizio di trasporto pubblico locale con l’affidamento del servizio al nuovo gestore, se antecedenti a tale periodo.

- Il vigente contratto di servizio con Alilaguna s.p.a., per il collegamento lagunare di Venezia con l’Aeroporto Marco Polo, è stato approvato con D.G.C. n. 512 del 2.11.2011.

- Il richiamato contratto di servizio negli specifici allegati stabilisce gli obblighi di servizio del gestore Alilaguna, in termini di programmazione delle linee (percorsi, fermate), di frequenza, di variazioni stagionali, di orari, di tariffe, a fronte dei quali non è prevista alcuna compensazione economica di servizio, ma l’applicazione di tariffe (stabilite dall’Amministrazione Comunale e diversificate rispetto a quelle dei servizi minimi) adeguate a garantire l’autonoma sostenibilità economica del servizio, basata esclusivamente sui proventi tariffari.

- La scelta di non prevedere alcuna compensazione economica, attribuisce al gestore del servizio l’intero rischio economico ed imprenditoriale nella produzione di servizi pubblici di linea che devono essere assicurati, come da programma di esercizio, anche su collegamenti, con frequenze e in fasce orarie, applicando tariffe con Cartavenezia e abbonamenti, non sempre e necessariamente remunerativi, e impone che le tariffe applicate, nel loro insieme, consentano una adeguato risultato economico all’impresa.
Al riguardo si deve avere ben presente che si tratta di attività di produzione di servizi, dove la componente “lavoro” è decisamente preponderante e il capitale investito relativamente contenuto.

- Essendo definiti come servizi lagunari di trasporto pubblico locale, parimenti ai servizi minimi gestiti da Actv, alle tariffe dei titoli di viaggio senza Cartavenezia si applica la cosiddetta “quota Comune”, ovvero l’importo previsto dal contratto di servizio di competenza dell’Amministrazione Comunale “a titolo di indennizzo a fronte delle conseguenze dannose prodotte dal sistema complessivo della mobilità sul territorio comunale, per il finanziamento di specifici investimenti e il potenziamento e/o miglioramento del servizio”.

- Sono attualmente in corso le attività propedeutiche per procedere all’affidamento concorsuale del servizio di collegamento lagunare di Venezia con l’Aeroporto Marco Polo, a decorrere dal 1 gennaio 2014.

 

Assessore Ugo Bergamo

 
 
A cura della segreteria dell'Assessorato
Pubblicazione: 02-04-2013 ore 10:17
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