Seduta del 21-10-2013
nr. d'ordine | seduta del | espressione di voto | mozione/i di riferimento |
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odg_314 | 21-10-2013 | approvato tabella votazione |
2079 |
Oggetto: La Giunta Regionale modifichi la Variante Parziale al Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C. 2009), con attribuzione della valenza paesaggistica L.R. 23.04.2004 n. 11 – art. 25 e art. 4., adottata con delibera GRV n. 427/2013.
Il Consiglio Comunale
Il CONSIGLIO COMUNALE DI VENEZIA
Vista la delibera n. 439, del 30.09.2013, con cui la G.C. ha condiviso i contenuti delle osservazioni alla VPTRC in oggetto e deciso di formalizzare alla Regione Veneto le osservazioni di cui sopra ai sensi dell’art. 25, c. 5, della LR 11/2004;
Vista la delibera n. 441, del 30.09.2013, con cui la G.C. ha deciso di avanzare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, avverso alla delibera GRV n. 427/2013 in oggetto;
considerato che:
- tali provvedimenti, in via generale, siano motivati in quanto alcuni elementi del Piano non sono coerenti con le norme e le determinazioni della regione, espresse attraverso la LR 11/2004 e le successive DGRV di indirizzi nonché attraverso le valutazioni fatte in relazione al PAT del Comune di Venezia, già condiviso, nel regime di co-pianificazione di cui all’art. 15 della LR 11/2004, sia dalla Regione stessa che dalla Provincia di Venezia ed in particolare:
1) La Variante parziale con attribuzione della valenza paesaggistica al PTRC adottata con DGR 427/2013 è uno strumento che si propone di modificare una precedente Variante al PTRC (2009) non ancora approvata, evidenziando una sostanziale incoerenza dello strumento con quanto disposto dalla L.R. 11/2004 all’art.25 – Procedimento di formazione, efficacia e varianti del Piano territoriale regionale di coordinamento, in quanto non si conoscono nè l’esito delle controdeduzioni alle osservazioni alla precedente VPTRC adottata nel 2009 nè le relative ripercussioni sul PTRC ed in particolare sui contenuti della variante in oggetto che lo modifica ed integra.
2) La definizione di “Variante Parziale”, ossia non incidente “…sulle caratteristiche essenziali e sul disegno generale del piano…” risulta non corrispondere agli atti che la compongono in quanto i loro contenuti (economia, mobilità, paesaggio, progetti strategici, ruolo del nuovo soggetto "Città Metropolitana di Venezia, ruolo della Regione, etc.) nonché le modalità di pubblicazione, configurano lo strumento in oggetto come Variante Generale che doveva comportare obbligatoriamente lo stesso processo di partecipazione del PTRC adottato nel 2009.
- tali provvedimenti siano motivati anche rispetto ai suoi principali contenuti di pianificazione ed in particolare:
1) al Sistema Ferroviario che non fa alcun riferimento ai contenuti del PAT del Comune di Venezia che risulta più aggiornato:
- rispetto all’evoluzione del dibattito e degli approfondimenti eseguiti su tale materia (V.Inc.A.);
- rispetto alla posizione del Commissario Straordinario di Governo che prevede l’adeguamento della rete ferroviaria esistente escludendo pertanto il tracciato di gronda previsto invece dalla VPTRC in oggetto;
- rispetto all’attuale posizione del Presidente della Regione Veneto che si è espresso a favore della posizione del Commissario Straordinario di Governo;
2) alla linea sublagunare (Linea sublagunare aeroporto Tessera - Venezia Lido - Cavallino Treporti - Chioggia), che non considera i contenuti del PAT del Comune di Venezia che sul tema delle linee di forza del traffico lagunare espresso un diverso indirizzo programmatorio attraverso l’approfondito dibattito del CC.
3) Al Sistema della Logistica in cui Porto Marghera non viene mai nominato mentre si da enfasi alla funzione dell’interporto di Padova sottraendo, in tal modo a Porto Marghera il ruolo di principale infrastruttura logistica del Veneto rispetto all’interporto padovano.
4) al Sistema della Mobilità Aria-Acqua che, negando il principio secondo cui i benefici dello sviluppo delle economie portuale ed aeroportuale debbano necessariamente avere ricadute a favore del territorio, anche sulla base del principio di compensazione che ormai rientra negli orientamenti di tutta la legislazione urbanistica regionale:
- non individua lo sviluppo indotto dall’infrastruttura aeroportuale come risorsa del territorio, che il PAT del Comune di Venezia identifica come “Quadrante Tessera”, bensì definisce tale sviluppo col termine “Cittadella aeroportuale”, identificata con l’area aeroportuale di Tessera;
- per lo sviluppo della crocieristica, identificato a Venezia (Marittima) e a sud di Fusina, elude il tema della compatibilità delle grandi navi con la città storica e col contesto lagunare e non considera che il Consiglio Comunale di Venezia ha definito, attraverso la consistente e approfondita partecipazione attuata nella fase concertativa e di discussione sia in sede di approvazione del Documento Preliminare che di adozione del PAT, una scelta di programmazione che, definendo uno scenario strategico per la sostenibilità ambientale delle nuove forme di flussi turistici che gravano sulla città lagunare, prefigura uno sviluppo della crocieristica che interessa la parte settentrionale di Porto Marghera.
5) ad alcuni aspetti normativi del Piano che, nel regime di salvaguardia, di cui all’art. 29 della LR 11/2004, incidono, con notevole ed immotivato aggravio di procedimento, su tutti i procedimenti urbanistici ed edilizi generati dai PRG vigenti di tutti i Comuni del Veneto, inserendo, nel processo di formazione degli atti di competenza comunale, elementi procedimentali, come l’obbligo del preventivo accordo con la Regione prescritto al comma 4 dell’art. 38 della VPTRC, non previsti dalla legislazione, nazionale e regionale, in materia urbanistica ed edilizia;
Ritenuto pertanto il provvedimento regionale in oggetto non coerente con i principi della sostenibilità e condivisione delle scelte strategiche della pianificazione territoriale in quanto:
- incoerente con il sistema di pianificazione in atto che la stessa Regione, con i PAT/PATI, ha imposto ai comuni attraverso le disposizioni della richiamata LR 11/2004;
- indifferente ad alcune scelte di programmazione strategiche per il territorio come quelle relative al sistema infrastrutturale e agli scenari relativi ai ruoli territoriali assegnati, le indicazioni del PAT del Comune di Venezia concretizzate attraverso i molteplici contributi reperiti attraverso il vasto processo di informazione e concertazione avviato in occasione dell’adozione di tale strumento;
- generatore di aggravi, legati all’attuazione delle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, ingiustificatamente lesivi dell’attività amministrativa dei comuni;
CHIEDE
alla Giunta regionale del Veneto di condividere le osservazioni avanzate dal Comune di Venezia e di modificare lo strumento adottato con la conseguente ripubblicazione della parte di piano interessata dalle modifiche apportate, impegnando il Sindaco e l’Assessore all’Urbanistica a concertare con la Regione l’immediata modifica della VPTRC nonché a perseguire il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, avverso alla Delibera GRV n. 427/2013 in oggetto, qualora la Regione non si attivi in tal senso.
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