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Ordine del giorno nr. d'ordine odg_428

Seduta del 16-11-2009

nr. d'ordine seduta del espressione di voto mozione/i di riferimento
odg_428 16-11-2009 approvato
tabella votazione
1876

 

 

Oggetto: Acqua, bene comune pubblico e mantenimento pubblico dei servizi pubblici locali ad interesse sociale.

 

Premesso che

la gestione del servizio idrico integrato in Italia è attualmente normata dall'Art. 23bis della Lg. 133/2008 che prevedeva, in via ordinaria, il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali a imprenditori o società mediante il ricorso a gara, facendo largo forzatamente all’ingresso di privati;

il recente Art. 15 del D.L. 135/2009, che ha modificato l'Art. 23Bis, muove passi ancor più decisi verso la privatizzazione dei servizi idrici e degli altri servizi pubblici, ivi compreso quello integrato per la raccolta dei rifiuti, prevedendo:
- affidamento della gestione dei servizi pubblici a rilevanza economica a favore di imprenditori o di società in qualunque forma costituite individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica o, in alternativa, a società a partecipazione mista pubblica e privata con capitale privato non inferiore al 40%;
- la cessazione degli affidamenti “in house” a società totalmente pubblica, controllate dai comuni (in essere alla data del 22 agosto 2008) alla data del 31 dicembre 2011.

Ritenuto che

- la privatizzazione dell’acqua sia un epilogo da scongiurare, per un concetto inviolabile che annovera l’acqua come un diritto universale e non come merce, perché espropria l’acqua potabile dal controllo degli Enti locali e dei cittadini e consegna il bene comune “ acqua” al mercato, con tutte le ripercussioni sociali che questo può generare;
- non è l’Europa ad imporre la privatizzazione del servizio idrico;
- due diverse risoluzioni del Parlamento Europeo affermano il principio che l’acqua è un “bene comune dell’umanità” mentre gli organismi della U.E. hanno più volte evidenziato che “alcune categorie di servizi non sono sottoposte al principio comunitario della concorrenza”;
- le Istituzioni (Stato, Regioni, Comuni) hanno la libertà e l’autonomia di scegliere se fornire in prima persona un servizio di interesse generale o se affidare tale compito a altro Ente (pubblico, privato), in piena legittimità e coerenza con le vigenti direttive europee sui servizi pubblici locali.


Ritenuto inoltre che

Le lavoratrici e i lavoratori dell’igiene ambientale pubblica e privata sciopereranno per l’intera giornata del giorno 18 novembre 2009 contro l’articolo 15 del decreto legislativo 135/2009, approvato dal Governo che:

Distrugge anni di politiche di industriali in cui sono cresciute aziende pubbliche , capaci di garantire tutele ai cittadini, diritti ai lavoratori e rispetto per il territorio;
Frantuma l’intero ciclo dei rifiuti attraverso il regalo dei profitti degli impianti a pochi e la imputazione dei costi del settore esclusivamente sui cittadini;
Privatizza, nel peggiore dei modi il comparto, attraverso la mancanza di regole chiare e senza la garanzia occupazionale e l’applicazione dei contratti nazionali dell’igiene ambientale;
Spinge definitivamente la parte debole del comparto, in maniera indiscriminata, nella peggiore deregolamentazione che favorirà esclusivamente pochi speculatori contigui alla zona grigia del sistema rifiuti, attraverso un sistema di gare grave e incontrollabile, penalizzando fortemente sul piano tariffario tutti i cittadini/utenti.

Considerato che

È fondamentale mantenere un assetto dei servizi pubblici locali che ne incentivi una sempre crescente qualificazione e che sappiano garantire servizi di qualità, un ambiente sostenibile, diritti per cittadini e per i lavoratori, a tariffe eque.

gli organismi dell’UE hanno a più riprese evidenziato che “alcune categorie di servizi non sono sottoposte al principio comunitario della concorrenza” e, quindi, che la gestione dei servizi pubblici locali non deve necessariamente sottostare alle regole del mercato interno e le autorità pubbliche competenti (Stato, Regioni, Comuni) hanno la libertà di scegliere “se fornire in prima persona un servizio di interesse generale o se affidare tale compito a un altro ente (pubblico o privato)”.


Tutto ciò premesso e considerato,


 
Il Consiglio Comunale
 

DI VENEZIA


nella consapevolezza che nei Paesi dell’Unione Europea, dopo micro tentativi di privatizzazione di alcuni servizi pubblici locali e aver constatato l’abbassamento della qualità dei servizi ed un vertiginoso incremento delle tariffe, si è registrata una decisa e ferma inversione di marcia e la ripubblicizzazione degli stessi, nonché la conseguente nascita di soggetti economici che rappresenteranno i veri concorrenti e/o acquirenti dei servizi qualora il D.L 135/2009 venisse approvato:

1.Riconosce il Diritto umano all’acqua, ossia l’accesso all’acqua come diritto umano, universale, indivisibile, inalienabile e lo status dell’acqua come bene comune pubblico e, conseguentemente, impegna la Giunta affinché tale riconoscimento sia riportato in tempi rapidissimi nell'ambito dello Statuto comunale così come hanno fatto e stanno facendo in numerosi Comuni italiani;

2.Riconosce il servizio idrico integrato come un servizio pubblico locale privo di rilevanza economica e si impegni ad inserire questo principio nel proprio Statuto Comunale in quanto servizio pubblico essenziale per garantire l’accesso all’acqua per tutti e pari dignità umana a tutti i cittadini, la cui gestione va quindi attuata attraverso un Ente di Diritto pubblico;

3.Dà mandato al Sindaco affinché intraprenda tutte le azioni opportune al fine di contrastare i provvedimenti previsti dall’ art. 23bis Lg. 133/2008, come modificato dal’Art. 15 D.L 135/2009, che condurranno alla messa a gara della gestione del servizio idrico integrato ed alla consegna dell’acqua ai privati entro il 2011 e lo invita a relazionare sull'argomento alla prima occasione utile;

4.Invita i parlamentari veneziani e veneti ad operare il riconoscimento dell'acqua come diritto umano universale e , pertanto, a garantirne il libero accesso mantenendo lo status del servizio pubblico locale privo di rilevanza economica.

5) Dà mandato al Sindaco affinché intraprenda tutte le azioni opportune al fine del mantenimento pubblico dei servizi erogati da Veritas s.p.a;

6) Dà mandato al Sindaco affinché intraprenda tutte le azioni opportune al fine di giungere allo stralcio dell’Art. 15 del D.L. 135/2009 anche conferendo un incarico ad un noto costituzionalista per uno studio d’incostituzionalità dell’art. 15 del D.L. n. 135 del 2009

7) Dà mandato al Sindaco di intervenire presso la Regione Veneto affinchè la stessa avvii ricorso presso la Corte Costituzionale (vedi Regione Puglia) su quanto previsto dall’art. 15 del D.L. n. 135 del 2009, già approvato al Senato in data 04/11/2009 per la sua conversione in Legge.

8) Dà ulteriore mandato al Sindaco affinché attivi tutte le iniziative opportune e necessarie affinché le eventuali modifiche apportate dal Decreto Legge 135 del 2009, all’atto della conversione in Legge non determinino la perdita degli affidamenti in house già deliberati.

 

 
 
A cura della Segreteria della Presidenza del Consiglio comunale
Pubblicato il 17-11-2009 ore 13:10
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