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Interpellanza nr. d'ordine 331

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nr. d'ordine nr. protocollo data pubbl. proponente assessore competente data protocollo data scadenza tipo risposta
331 75 24/11/2010 Marco Gavagnin
 
Vicesindaco
Sandro Simionato
 
e p. c.
Al Presidente della II Commissione
29/11/2010 29/12/2010 in Commissione

 
tipo comunicazionedata pubblicazionetesto
verbale seduta commissione consiliare06-04-2011Leggi

 

Venezia, 24 novembre 2010
nr. ordine 331
n p.g. 75
 

Al Vicesindaco Sandro Simionato


e per conoscenza

Al Sindaco
Al Presidente del Consiglio comunale
Al Presidente della II Commissione
Ai Capigruppo consiliari
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Al Vicesegretario Vicario

 

Oggetto: Legittimità delle clausole discriminatorie contenute nei bandi di concorso indetti dal Comune di Venezia per l’assunzione di nuovo personale per l’anno 2010

Tipo di risposta richiesta: in Commissione

 

                                                          Premesso

 


che il Comune di Venezia ha indetto nel 2010 una decina di bandi di concorso per titoli ed esami al fine di selezionare nuovo personale da assumere con mansioni varie e che in tali bandi viene operata una netta discriminazione tra coloro che hanno maturato precedenti esperienze lavorative presso il Comune di Venezia e coloro che hanno maturato esperienze di lavoro similari presso altre amministrazioni pubbliche;


che, in particolare, si prevede che la fase di preselezione sia totalmente esclusa per coloro che hanno lavorato, con rapporto di lavoro subordinato o come co.co.co., per almeno rispettivamente 6 o 12 mesi presso il Comune di Venezia (va ricordato che tali prove servono a far accedere alle prove scritte 30, 36, 50 o 100 persone a seconda del tipo di concorso e che la partecipazione è stata in media di 840 persone per concorso con un minimo di 148 fino ad un massimo di 2606 persone);

che si stabilisce poi (lettera b punto 1 del paragrafo “CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI”) che a tutti quelli che abbiano avuto una precedente esperienza di lavoro presso il Comune, venga assegnato un punteggio di 0,40 per ogni mese di servizio per un massimo di 3 punti (indipendentemente dal tipo di contratto, subordinato o co.co.co.) mentre a coloro che hanno avuto un impiego da lavoratore subordinato presso altre amministrazioni viene assegnato soltanto un punteggio di 0,20, discriminando, a sua volta, i semplici co.co.co. e co.co.pro. (lavoro parasubordinato) per i quali i bandi non assegnano proprio alcun punto. Tuttavia, e in netta contraddizione con quanto sopraccennato, con formulazione piuttosto anomala si afferma di seguito (lettera b punto 2 dello stesso paragrafo) che soltanto per quei candidati con esperienze lavorative pregresse all’interno del Comune di Venezia si potrà superare addirittura l’attribuzione massima di 3 punti per giungere fino a 10 punti che è il massimo del punteggio attribuibile per i titoli di servizio (ad esempio, per chiarire meglio, con soli due anni ed un mese di lavoro “interno” si potranno raggiungere i 10 punti, ovvero un terzo del punteggio finale, anche in assenza di titoli di studio e altre qualifiche);


che l’art. 35 del D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” afferma testualmente, in tema di reclutamento del personale, al comma I che “L’assunzione nelle pubbliche amministrazioni avviene con contratto individuale di lavoro: a) tramite procedure selettive, conformi ai principi del comma III, volte all’accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l’accesso dall’esterno…” ed al comma III che “Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi: a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione; b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire; c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori; d) decentramento delle procedure di reclutamento; e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali”;


che infine, nell’ambito della propria autonomia normativa (artt. 3 e 7 del TUEL), il comune di Venezia si è dotato di un apposito Regolamento dei Concorsi (citato all’art. 29 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi) il quale non è però pubblicato nella specifica sezione del sito internet comunale a differenza degli altri regolamenti disciplinanti le materie più varie e sempre di competenza comunale (ad esempio: le affissione pubblicitarie, l’edilizia, la gestione cimiteriale, l’assegnazione di alloggi pubblici, ecc.);

 


                                                          considerato

 


che i candidati con esperienza all’interno dell’Amministrazione comunale godono già di sufficienti riconoscimenti e agevolazioni rispetto a quelli con esperienze esterne, e quindi appare realmente eccessivo e, a dir poco, discriminante non riconoscere affatto, in termini di punteggio per la valutazione dei titoli, le esperienze lavorative dei parasubordinati “esterni”;


che, in fatto di preselezione, i giudici amministrativi hanno ricordato che “il potere della pubblica amministrazione di avvalersi di una prova selettiva per limitare il numero dei partecipanti ad una procedura concorsuale ha carattere assolutamente eccezionale, dato che esso comunque limita le possibilità di vagliare tutti i concorrenti così riducendo, da un lato la chance individuale di accesso all’impiego e, dall’altro lato, le opportunità di scelta dell’amministrazione. Tali sacrifici degli interessi pubblici e privati si giustificano solo in ragione di un superiore interesse organizzativo il quale trova la sua ragione nell’art. 97 della Costituzione” (sentenza del TAR Umbria n. 107 del 24.03.2004);


che, già con interrogazione n. 27 del 27.05.2010, lo Scrivente consigliere poneva la questione della presunta illegittimità dei criteri di determinazione dei punteggi per la valutazione titoli di cui ai differenti bandi di concorso e che il Vicesindaco ha risposto agli interrogativi posti, in sede di Consiglio comunale, riferendo delle cose inesatte: “in realtà, non è che non ci sia nessun punto per coloro che abbiano prestato attività di co.co.co. o co.co.pro. presso altre Amministrazioni, ma ci sono in misura evidentemente ridotta, nel senso che per ogni mese di servizio prestato presso l’Amministrazione Comunale, quindi 144 ore di prestazione, quindi un mese, i punti sono 0,40; per quelli che invece sono presso altre Amministrazioni Pubbliche, con un rapporto di lavoro subordinato,tempo determinato eccetera è di 0,20, quindi non è che non ci sia un riconoscimento,c’è un riconoscimento in termini minori” (la realtà però è ben diversa: in nessuno dei bandi si trova un’assegnazione di 0,20 punti al mese per parasubordinati; gli 0,20 punti al mese a cui fa riferimento il Vicesindaco sono assegnati ai soli lavoratori subordinati);



                             si chiede al Sindaco e all’assessore competente

 


• di apprendere innanzitutto quali siano i motivi per cui ai candidati, con esperienze di servizio presso altre pubbliche amministrazioni con rapporto di lavoro parasubordinato, non venga assegnato alcun punteggio per i titoli di servizio;


• di garantire equità ed imparzialità nel trattamento di tutti i concorrenti modificando parzialmente i bandi di concorso, come previsto dagli stessi per motivi di pubblico interesse nella sezione “Disposizioni finali”, aggiungendo il punteggio di 0,2 per ogni mese di servizio prestato presso altre pubbliche amministrazioni con rapporto di lavoro parasubordinato ed eliminando la possibilità di attribuire fino a 10 punti ai soli “interni” causando pesanti ipoteche sulla graduatoria finale;


• di rendere pubblico il Regolamento comunale “fantasma” dedicato al tema dei concorsi pubblici visto che la conoscenza a priori delle “regole del gioco” non può che far bene ai singoli partecipanti ai concorsi ed alla stessa amministrazione locale che, così facendo, diminuisce i motivi eventuali di ricorso e/o di malumore, informando peraltro completamente il suo agire al principio fondamentale di trasparenza della pubblica amministrazione (previsto dall’art. 1 della Legge 241 del 07.08.1990 sul Procedimento Amministrativo, dall’art. 10 comma I del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 o TUEL il quale recita testualmente: “Tutti gli atti dell’amministrazione comunale e provinciale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una motivata dichiarazione del sindaco…”).

 

Marco Gavagnin

 
 
Pubblicata il 24-11-2010 ore 13:03
Ultima modifica 24-11-2010 ore 13:03
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