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Interrogazione nr. d'ordine 2212

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nr. d'ordine nr. protocollo data pubbl. proponente assessore competente data protocollo data scadenza tipo risposta
2212 234 12/12/2013 Gian Luigi Placella
 
Assessore
Ugo Bergamo
17/12/2013 16/01/2014 scritta

 
tipo comunicazionedata pubblicazionetesto
risposta13-01-2014Leggi

 

Venezia, 12 dicembre 2013
nr. ordine 2212
n p.g. 234
 

All'Assessore Ugo Bergamo


e per conoscenza

Al Presidente del Consiglio comunale
Al Sindaco
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Ai Capigruppo Consiliari
Al Vicesegretario Vicario

 

Oggetto: sanzione amministrativa per chi transita sui pontoni di ACTV sprovvisto del titolo di viaggio

Tipo di risposta richiesta: scritta

 

Premesso che
l'art. 37 comma 1 della L.R. 25 ottobre 1998 n. 25, dedicata a “Disciplina e Organizzazione del TPL” stabilisce che: “gli utenti dei servizi di trasporto pubblico locale, ad esclusione dei servizi ferroviari di interesse regionale disciplinati dall’articolo 37 bis, sono tenuti a munirsi di valido titolo di viaggio, ad obliterarlo e convalidarlo anche all’inizio di ogni singola tratta del viaggio, in conformità alle apposite prescrizioni previste dal gestore, a conservarlo per la durata del percorso e ad esibirlo su richiesta degli agenti accertatori di cui all'articolo 41”; 
nella Carta di Mobilità di ACTV S.p.A., emanata a marzo 2013 (aggiornata a giugno 2013), al punto 5.3 del paragrafo "Validazione biglietti e sanzioni" si afferma che “nel caso di impossibilità di preacquisto del titolo di viaggio (assenza di biglietteria aperta o emettitrice automatica) il personale di bordo provvede alla vendita e alla contestuale validazione del titolo. In questo caso, il cliente deve chiedere al marinaio la vendita del titolo al momento della salita a bordo” e poi, di seguito, che “è consentito l'acquisto a bordo senza sovrapprezzo (secondo le modalità previste dal succitato punto 5.3)”; 
dal primo giorno di luglio ACTV ha stabilito che i controllori possano elevare la contravvenzione per carenza di valido titolo di viaggio anche sopra i pontoni galleggianti (gli imbarcaderi) nonostante la prestazione di trasporto non si sia ancora perfezionata (la persona non è salita a bordo del mezzo);

considerato che 
un numero considerevole di persone, tra le quali molti turisti, hanno dimostrato e continuano a dimostrare le loro perplessità, formulando continue richieste di chiarimenti, di fronte all'incongruenza di poter acquistare il loro titolo di viaggio a bordo (in molti casi senza oneri aggiuntivi), ma di non poter transitare dove sono obbligate a transitare, cioè sul pontone, per poterlo acquistare;

premesso e considerato quanto sopra,
si chiede:
1. di chiarire come sia conciliabile con le disposizioni di cui al punto 5.3 della Carta della Mobilità di ACTV, la nuova sanzione richiamata in apposite affissioni all'ingresso dei vari pontoni di imbarco;
2. di comunicare il numero di verbali di contravvenzione elevati finora, sopra i pontoni d'imbarco, e l'eventuale numero di contenziosi pendenti ed il loro stato;
3. di valutare l'opportunità di chiedere ad ACTV di rimuovere le suddette affissioni o di sostituirle con nuovi cartelli in grado di chiarire meglio i regolamenti effettivamente vigenti.
4. di valutare infine la sussistenza di eventuali responsabilità in capo alla dirigenza societaria per le contraddizioni palesi sopra accennate e i disagi eventualmente recati ai passeggeri.

 

Gian Luigi Placella

 
 
Pubblicata il 12-12-2013 ore 09:43
Ultima modifica 12-12-2013 ore 09:43
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