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Risposta - Interpellanza nr. d'ordine 2247

da Assessore Alessandro Maggioni

Venezia, 27 gennaio 2014
n p.g. 2014/38042
 

Al Consigliere comunale Giampietro Capogrosso


e per conoscenza

Al Presidente del Consiglio comunale
Ai Capigruppo
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Al Vicesegretario Vicario

 

Oggetto: risposta all'interpellanza nr. d'ordine 2247 (Nr. di protocollo 2) inviata il 07-01-2014 con oggetto: Lido di Venezia – Accesso all’arenile

 

In riferimento all'interpellanza n.d'ordine 2247 recante ad oggetto "Lido di Venezia - Accesso all'arenile", sentita la Direzione Patrimonio e premesso che l'articolo di stampa citato nell'atto ispettivo sembra riferirsi più alle dune di sabbia create a protezione degli stabilimenti balneari in caso di mareggiate (autorizzate dalla Direzione Ambiente), piuttosto che ai cancelli chiusi di alcuni stabilimenti, si ritiene opportuno segnalare, in primo luogo, che la questione del libero e gratuito acesso al mare che i concessionari devono garantire ai sensi della "finanziaria 2007" (L. 27-12-2006 n. 296, art. 1, c. 251, l. e) che prevede l'obbligo per i titolari delle concessioni di consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione) risulta controverso nel territorio veneziano. Tale obbligo è riportato anche nell' ordinanza sindacale balneare n. 345/2011 e nel Regolamento per l'uso del demanio marittimo del Comune che riporta all'art. 7, comma 3 la seguente prescrizione: "Nel rispetto di quanto previsto dal Piano particolareggiato i concessionari devono garantire il pubblico accesso all'arenile in ogni stagione e senza vincoli di orario...". mentre non si rinviene che l'art. 6  disciplini le questioni poste.
Si ritiene opportuno segnalare che il Piano particolareggiato, che però non è più in regime di salvaguardia, indica quali sono gli accessi carrabili e quelli pedonali e riporta un'espressa deroga ai criteri generali indicati dalla L.R. Veneto n. 33/2002 che, all'allegato S/1 disciplina le direttive a carattere generale per la redazione dei piani dell'arenile.
Giova evidenziare come la L.R. V. n. 33/2002 prescriva che "ogni 5 concessioni deve esserci un ingresso libero al mare ed in ogni caso almeno 1 ogni ml. 200 con esclusione dei tratti privi di accessi all'arenile".
Si sottolinea, inoltre, come la deliberazione di Consiglio Comunale n. 35/2010, relativa all’approvazione delle controdeduzioni alle osservazioni al Piano particolareggiato dell’arenile del Lido, precisi che “la scelta di non modificare l’assetto consolidato delle concessioni per individuare percorsi pubblici di accesso ogni 200 metri è motivata dalla difficoltà di cambiare situazioni di fatto ormai consolidate che provocherebbero necessariamente la infrastrutturazione per realizzare questi nuovi accessi visti i dislivelli tra la strada e la spiaggia e vista l’organizzazione della stessa”, con ciò confermando quanto contenuto nella deliberazione di Consiglio comunale n. 54/2007 con cui adottava il suddetto Piano.
Sul fatto che la mancata approvazione del Piano, dopo quasi 7 anni dall'adozione, abbia ancora qualche valenza, si ritiene opportuno porre l'attenzione sul fatto che ciò riguarda in particolare le direttive a carattere generale stabilite dalla legge regionale.
Per quanto riguarda i quesiti posti dall'interpellante si segnala, da un lato, che l'onere di vigilanza sull'arenile, soprattutto con riferimento al Regolamento comunale e all'ordinanza sindacale, è posto in capo alla Polizia Municipale e, dall'altro, si osserva che nelle more dell'adozione di un nuovo Piano Particolareggiato più attuale, risulti in effetti difficile essere coercitivi soprattutto con riferimento a prescrizioni incerte nella loro natura.
Si comunica infine che gli uffici rimangono a disposizione dell'interpellante per ulteriori eventuali richieste di chiarimenti e/o informazioni.

 

Assessore Alessandro Maggioni

 
 
A cura della segreteria dell'Assessorato
Pubblicazione: 27-01-2014 ore 13:05
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