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Risposta - Interpellanza nr. d'ordine 1589

da Assessore Carla Rey

Venezia, 17 gennaio 2013
n p.g. 27863
 

Al Consigliere comunale Nicola Funari


e per conoscenza

Al Presidente del Consiglio comunale
Ai Capigruppo
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Al Vicesegretario Vicario

 

Oggetto: risposta all'interpellanza nr. d'ordine 1589 (Nr. di protocollo 203) inviata il 03-12-2012 con oggetto: apertura nuova sala giochi a San Lio – Castello

 

In riferimento all’interpellanza di cui all’oggetto, con risposta in Commissione consiliare, si rappresenta che ad oggi non è pervenuta alla Direzione Commercio e Turismo - Settore Commercio alcuna richiesta di autorizzazione per l’esercizio dell’attività di sala giochi nei locali siti a Venezia Castello n. 5979 e 5989.
A seguito di alcune verifiche, risulta che alla Direzione Sviluppo del Territorio ed Edilizia, Settore Sportello per l’Edilizia Centro Storico ed Isole sia stata presentata Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) in data 23/08/2012 con protocollo n. 2012/352199 per l’esecuzione di opere di straordinaria manutenzione su unità commerciale. Dopo i sopralluoghi avvenuti in data 07/09/2012 e 25/09/2012, il Servizio Controllo del Territorio ha accertato che “i lavori in corso sono coerenti con il permesso presentato” e che “le opere edilizie in corso risultano conformi agli atti presentati”.

La tematica evidenziata ricade nelle disposizioni del Decreto-Legge 06/12/2011, n. 201 “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici” convertito, con modificazioni, dalla Legge 22/12/2011, n. 214, in vigore il 28 dicembre 2011, con il quale vengono abrogate le restrizioni disposte dalle normative che disciplinano le attività economiche.


La competenza al rilascio di autorizzazioni per “sale dedicate” o “videolottery “ (VLT video lotterie) è comunque in capo alla Questura e non all’Amministrazione Comunale, così come previsto dall’art. 88 del Testo Unico di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni.

Attualmente vengono imposti, limitatamente ai giochi di cui all’articolo 110, commi 6 del T.UL.P.S., i limiti disposti dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. 30011 del 27/07/2011 che, tra l’altro, prescrive all’art. 5 che “gli apparecchi di cui all’articolo 110, commi 6 del T.UL.P.S., non possono, in alcun caso, essere installati nei punti di vendita di cui al precedente articolo 3, qualora gli stessi si trovino all’interno di luoghi di cura, istituti scolastici ovvero all’interno delle pertinenze di luoghi di culto (co. 1)” ed inoltre “il titolare del punto di vendita è tenuto ad assicurare il rispetto del divieto di partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro ai minori di anni diciotto (co.3)”.

 

Assessore Carla Rey

 
  1. Nicola Funari
  2. Archivio atti
 
A cura della segreteria dell'Assessorato
Pubblicazione: 17-01-2013 ore 10:39
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