da Assessore Ezio Micelli
Venezia, 9 settembre 2010
n p.g. 2010/0334028
Al Consigliere comunale Marco Gavagnin
e per conoscenza
Al Presidente del Consiglio comunale
Al Presidente della V Commissione
Ai Capigruppo
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Al Vicesegretario Vicario
Al Presidente della Municipalità di Mestre - Carpenedo
Oggetto: risposta all'interrogazione nr. d'ordine 70 (Nr. di protocollo 36) inviata il 14-06-2010 con oggetto: Legittimità dell’affidamento fiduciario di incarico per consulenza sul contratto di Quartiere di Altobello
L’interrogazione contiene questioni di merito sulla natura e sulla necessità dell’incarico e questioni di metodo sulla procedura di selezione adottata.
Per quanto riguarda il primo aspetto, va ricordato che - non a caso - i Contratti di Quartiere sono definiti dalla legislazione “programmi innovativi in ambito urbano”, in quanto si differenziano dai tradizionali programmi di intervento pubblico e comportano funzioni ed attività complesse, sia per la pluralità degli enti e dei soggetti attuatori, sia per la molteplicità delle competenze coinvolte all’interno dell’Amministrazione, sia ancora per la necessità di una rigorosa ottemperanza agli impegni sottoscritti con il Ministero e la Regione, enti finanziatori. Ricordiamo che si tratta di investimenti complessivi per oltre 40.000.000 di euro, realizzati da Comune, ATER e privati, con un contributo di Stato/Regione pari a 10.000.000 di euro.
L’affermazione che “il Contratto di Quartiere di Altobello è piuttosto risalente nel tempo” (in realtà la firma del protocollo definitivo e della convenzione con il Ministero risale all’ottobre 2007 e non al 2005 come sostenuto nell’interrogazione) e che “i lavori del Contratto di Quartiere sono già ben avviati”, non considera il fatto che proprio nella fase di attuazione tendono normalmente ad emergere difficoltà e complicazioni operative, e pertanto la necessità di produrre risposte tempestive.
Ciò comporta di dover verificare in modo costante la coerenza dei singoli interventi rispetto al programma e di monitorare il loro avanzamento, rispettando la cadenza di rendicontazione prestabilita dagli accordi, di elaborare analisi e strumenti in grado di superare eventuali situazioni di impasse, di produrre con frequenza e rapidità gli elaborati tecnici e di documentazione informativa atti a consentire all’Amministrazione di far fronte alle molteplici attività richieste dal Contratto e ai problemi insorgenti nel corso di attuazione del programma.
In considerazione di quanto sopra l’Amministrazione, già con precedente determinazione del dicembre 2004, ritenne di doversi avvalere di una consulenza professionale specialistica, particolarmente esperta nella normativa dei Contratti di Quartiere e capace di fornire tempestivo supporto di elaborazione e documentazione all’Amministrazione Comunale e al Responsabile del Contratto nel corso dello sviluppo e della gestione del programma di Altobello, da affiancare pertanto all’intero ciclo attuativo del medesimo (ne veniva infatti previsto il rinnovo nel caso si dovessero protrarre i tempi di realizzazione del programma).
L’effettivo allungamento del cronoprogramma originario, conseguente a situazioni impreviste in carico al Comune ma anche ad alcuni ritardi da parte di altri Enti e soggetti partecipanti, rende indispensabile ed urgente ripristinare e dare continuazione al suddetto incarico, anche per evitare ricadute negative sull’Amministrazione comunale e sugli altri soggetti partecipanti al programma.
L’incarico configura una consulenza “di tipo intellettuale, qualificata o specializzata”, come dettato dalla normativa vigente, fondata su una documentata capacità professionale nonché su esperienze e conoscenze normative consolidate con riferimento a questo tipo di programmi, mentre non induce “possibilità di rappresentare l’ente o di agire in nome e per conto dell’amministrazione” o “responsabilità di tipo dirigenziale o gestionale”.
Va chiarito, tra l’altro, che l’incarico in questione copre il complesso delle attività ordinarie previste dal Contratto di Quartiere e non riguarda gli adempimenti, specificatamente e puntualmente definiti nella convenzione stipulata con il Ministero, inerenti le attività e lavorazioni sperimentali, che costituiscono oggetto dell’incarico affidato alla fine del 2008, regolarmente iscritto nell’elenco delle consulenze per l’anno 2009.
Appare quindi del tutto evidente che le prestazioni oggetto dell’incarico comporterebbero la necessità di impegnare per periodi lunghi e continuativi professionalità facenti capo a settori molteplici e diversi dell’Amministrazione, dirottandole dall’attività corrente. L’accertamento preventivo di disponibilità interne - dovuto a norma di legge e di regolamento - ha dato a tutt’oggi esito negativo.
Per quanto riguarda la regolarità procedurale, va precisato che l’incarico rientra nella categoria degli incarichi di collaborazione, di studio, di ricerca e di consulenza ad esperti esterni, il cui conferimento è normato dal Regolamento comunale approvato con delibera di G.C. n° 171 del 14/03/2008, e successive modifiche, che ha necessariamente recepito la normativa sui contratti vigente a livello nazionale, in particolare per quanto riguarda le condizioni che consentono il conferimento per via fiduciaria dell’incarico, le modalità di selezione stabilite e le forme di pubblicità adottate, mentre non rientra nelle specifiche procedure inerenti all’affidamento di lavori pubblici.
Detta procedura è stata puntualmente rispettata per l’incarico di cui trattasi, attraverso la summenzionata ricerca preventiva di disponibilità interne e i criteri di selezione e conferimento, assicurando le indispensabili condizioni di trasparenza.
Va infine richiamato che la spesa per l’incarico trova copertura all’interno del quadro economico del Contratto di Quartiere e, specificatamente, nell’apposito capitolo di bilancio.
Assessore Ezio Micelli
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