da Assessore Carla Rey
Venezia, 9 settembre 2013
n p.g. 388985
Al Consigliere comunale Luca Rizzi
e per conoscenza
Al Presidente del Consiglio comunale
Ai Capigruppo
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Al Vicesegretario Vicario
Oggetto: risposta all'interrogazione nr. d'ordine 1999 (Nr. di protocollo 142) inviata il 07-08-2013 con oggetto: Come si può essere credibili se non si riesce a mettere a sistema gli interventi contro degrado e insicurezza sul territorio? Il caso di una attività di scommesse a pochi passi dalla stazione di Mestre.
In riferimento all’interrogazione di cui all’oggetto, si rappresenta, per quanto di competenza, che ad oggi non è pervenuta alla Direzione Commercio e Turismo - Settore Commercio alcuna richiesta di autorizzazione per l’esercizio dell’attività di sala giochi nei locali siti a Mestre via Cappuccina, 157-159.
La tematica evidenziata ricade nelle disposizioni del Decreto-Legge 06/12/2011, n. 201 “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici” convertito, con modificazioni, dalla Legge 22/12/2011, n. 214, in vigore il 28 dicembre 2011, con il quale vengono abrogate le restrizioni disposte dalle normative che disciplinano le attività economiche.
La competenza al rilascio di autorizzazioni per “sale dedicate” o “videolottery “ (VLT video lotterie) è comunque in capo alla Questura e non all’Amministrazione Comunale, così come previsto dall’art. 88 del Testo Unico di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni.
Attualmente vengono imposti, limitatamente ai giochi di cui all’articolo 110, commi 6 del T.UL.P.S., i limiti disposti dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. 30011 del 27/07/2011 che, tra l’altro, prescrive all’art. 5 che “gli apparecchi di cui all’articolo 110, commi 6 del T.UL.P.S., non possono, in alcun caso, essere installati nei punti di vendita di cui al precedente articolo 3, qualora gli stessi si trovino all’interno di luoghi di cura, istituti scolastici ovvero all’interno delle pertinenze di luoghi di culto (co. 1)” ed inoltre “il titolare del punto di vendita è tenuto ad assicurare il rispetto del divieto di partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro ai minori di anni diciotto (co.3)”.
Si tratta di un fenomeno socialmente molto rilevante, causa di terribili conseguenze per intere famiglie. Purtroppo, per quanto disciplinato dalla legge, il mio referato non ha alcuna facoltà di intervento per contrastare problematiche legate alla diffusione di queste attività.
Assessore Carla Rey
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