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Risposta - Interrogazione nr. d'ordine 1992

da Sindaco Giorgio Orsoni

Venezia, 30 agosto 2013
n p.g. 375594
 

Al Consigliere comunale Luca Rizzi


e per conoscenza

Al Presidente del Consiglio comunale
Ai Capigruppo
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Al Vicesegretario Vicario

 

Oggetto: risposta all'interrogazione nr. d'ordine 1992 (Nr. di protocollo 139) inviata il 02-08-2013 con oggetto: Espulsione dei cosiddetti "Barbanera" dal territorio comunale

 

In risposta all'interrogazione in oggetto, si riferisce quanto segue, a relazione del Comandante della Polizia Locale.


L’interrogazione proposta dal Consigliere Sebastiano COSTALONGA si può così riassumere, sotto il profilo dichiarativo:
- “il Prefetto …ha decretato l’espulsione di 35 di essi (i cd. “barbanera” – nota della p.m.) per assenza di integrazione sociale e culturale verso la fine di luglio”;
- “a distanza di circa una settimana dal decreto di loro espulsione, alcuni cittadini mi riferiscono che la sera del 31 luglio, verso le ore 23.00 in Via della Pila (che poi diviene Via dell’Atomo) un nutrito numero di barbanera stava disteso sui materassi a passare la notte”.

Le richieste rivolte al Sindaco sono invece le seguenti:

- “se questo episodio debba far presagire l’inefficacia del provvedimento”;
- “se il Sindaco e/o delegati di Giunta…fossero a conoscenza del fatto riportato e se siano a conoscenza di analoghe situazioni, inoltre come intendano monitorare la fattiva operatività/efficacia del citato provvedimento sul territorio comunale”.

La censura del provvedimento come “efficace” od “inefficace” spetta sicuramente agli organi territoriali di Governo e all’Autorità di pubblica sicurezza, i quali hanno accesso esclusivo alle fonti informatiche del Ministero dell’Interno.
Presso tali banche dati sono infatti custoditi tutti gli esiti sui controlli inerenti ai destinatari dei provvedimenti.

Comunque, pare senz’altro utile osservare che la disciplina del diritto dei cittadini dell'Unione (e dei loro familiari) di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri è disciplinata dal Dlgs. 30/2007 così come successivamente modificato e integrato.
In tale fonte trova posto anche la normativa riguardante gli eventuali provvedimenti di allontanamento attuabili secondo quanto disposto dai seguenti articoli:

Art. 20 “Limitazioni al diritto di ingresso e di soggiorno”;

Art. 21 “Allontanamento per cessazione delle condizioni che determinano il diritto di soggiorno”.

1. Provvedimento di allontanamento ex art. 20:

Il diritto di ingresso e soggiorno dei cittadini dell'Unione o dei loro familiari, qualsiasi sia la loro cittadinanza, può essere limitato con apposito provvedimento solo per: motivi di sicurezza dello Stato; motivi imperativi di pubblica sicurezza; altri motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.
I motivi di sicurezza dello Stato sussistono quando la persona da allontanare appartiene a una delle categorie di cui all'articolo 18 della legge 22 maggio 1975, n. 152, e successive modificazioni, ovvero vi sono fondati motivi di ritenere che la sua permanenza nel territorio dello Stato possa, in qualsiasi modo, agevolare organizzazioni o attività terroristiche, anche internazionali.
Ai fini dell'adozione del provvedimento, si tiene conto anche di eventuali condanne pronunciate da un giudice italiano per uno o più delitti riconducibili a quelli indicati nel libro secondo, titolo primo del codice penale.
I motivi imperativi di pubblica sicurezza sussistono quando la persona da allontanare abbia tenuto comportamenti che costituiscono una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave ai diritti fondamentali della persona ovvero all'incolumità' pubblica.
I provvedimenti di allontanamento sono adottati nel rispetto del principio di proporzionalità e non possono essere motivati da ragioni di ordine economico, ne’ da ragioni estranee ai comportamenti individuali dell'interessato che rappresentino una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza.
L'esistenza di condanne penali non giustifica di per sé l'adozione di tali provvedimenti.
Nell'adottare un provvedimento di allontanamento, si tiene conto della durata del soggiorno in Italia dell'interessato, della sua età, della sua situazione familiare ed economica, del suo stato di salute, della sua integrazione sociale e culturale nel territorio nazionale e dell'importanza dei suoi legami con il Paese di origine.
Il Ministro dell'interno adotta i provvedimenti di allontanamento per motivi imperativi di pubblica sicurezza nonché i provvedimenti di allontanamento per motivi [di ordine pubblico o] di sicurezza dello Stato.
Negli altri casi, i provvedimenti di allontanamento sono adottati dal Prefetto del luogo di residenza o dimora del destinatario.
I provvedimenti di allontanamento sono motivati, salvo che vi ostino motivi attinenti alla sicurezza dello Stato. Se il destinatario non comprende la lingua italiana, il provvedimento è accompagnato da una traduzione del suo contenuto.
Il provvedimento e' notificato all'interessato e riporta le modalità di impugnazione e indica il termine stabilito per lasciare il territorio nazionale che non può essere inferiore ad un mese dalla data della notifica e, nei casi di comprovata urgenza, può essere ridotto a dieci giorni.
Il provvedimento indica anche la durata del divieto di reingresso che non può essere superiore a dieci anni nei casi di allontanamento per i motivi di sicurezza dello Stato e a cinque anni negli altri casi.
Il destinatario del provvedimento di allontanamento che rientra nel territorio nazionale in violazione del divieto di reingresso, è punito con la reclusione fino a due anni, nell'ipotesi di allontanamento per motivi di sicurezza dello Stato, ovvero fino ad un anno, nelle altre ipotesi.
Il giudice può sostituire la pena della reclusione con la misura dell'allontanamento immediato con divieto di reingresso nel territorio nazionale, per un periodo da cinque a dieci anni.
L'allontanamento è immediatamente eseguito dal questore, anche se la sentenza non è definitiva.
I provvedimenti di allontanamento de quo sono adottati tenendo conto anche delle segnalazioni motivate del sindaco del luogo di residenza o di dimora del destinatario del provvedimento.

2. Provvedimento di allontanamento ex art. 21:

Il provvedimento di allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari, qualunque sia la loro cittadinanza, può essere adottato quando vengono a mancare le condizioni che determinano il diritto di soggiorno dell'interessato.
Il provvedimento e' adottato dal prefetto, territorialmente competente secondo la residenza o dimora del destinatario, anche su segnalazione motivata del sindaco del luogo di residenza o dimora, con atto motivato e notificato all'interessato.
Il provvedimento e' adottato tenendo conto della durata del soggiorno dell'interessato, della sua età, della sua salute, della sua integrazione sociale e culturale e dei suoi legami con il Paese di origine.
Il provvedimento riporta le modalità d’impugnazione, nonché il termine per lasciare il territorio nazionale, che non può essere inferiore ad un mese.
Unitamente al provvedimento di allontanamento è consegnata all'interessato una attestazione di obbligo di adempimento dell'allontanamento da presentare presso un consolato italiano.
Il provvedimento di allontanamento non può prevedere un divieto di reingresso sul territorio nazionale.
Nei confronti dei soggetti che non hanno ottemperato al provvedimento di allontanamento e sono stati individuati sul territorio dello Stato oltre il termine fissato, senza aver provveduto alla presentazione dell'attestazione all’autorità consolare, il prefetto puo' adottare un provvedimento di allontanamento coattivo per motivi di ordine pubblico, ai sensi dell'articolo 20, immediatamente eseguito dal questore.

Alla luce di quanto sopra evidenziato, la presenza di un cittadino comunitario destinatario di un provvedimento di allontanamento ex art. 21 sul territorio nazionale sarà pienamente rispettosa della legislazione nazionale in materia, quando la stessa presenza sia riconducibile: al termine dilatorio di un mese dall’effettiva notifica del provvedimento, alla condizione “sospensiva” d’impugnazione secondo quanto previsto dall’art. 22, al rientro in territorio nazionale a seguito di esperita procedura di presentazione dell’attestazione all’autorità consolare.

Per quanto attiene invece la conoscenza dei fenomeni in parola da parte del Sindaco, per tramite della Polizia Locale, la stessa risulta assolutamente aggiornata ed approfondita tramite il programma di rigenerazione “Oculus”.
Detto programma, gestito in collaborazione con la Prefettura di Venezia, si occupa proprio di censire le segnalate situazioni di degrado, provvedendo conseguentemente con frequenti attività di sgombero e demolizione degli insediamenti abusivi.

 

Sindaco Giorgio Orsoni

 
 
A cura della segreteria dell'Assessorato
Pubblicazione: 30-08-2013 ore 13:01
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