da Assessore Ugo Bergamo
Venezia, 6 agosto 2013
n p.g. 347177
 
Al Consigliere comunale Gian Luigi Placella
e per conoscenza
Al Presidente del Consiglio comunale
Al Presidente della IV Commissione
Ai Capigruppo
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Al Vicesegretario Vicario
Oggetto: risposta all'interrogazione nr. d'ordine 1942 (Nr. di protocollo 127) inviata il 12-07-2013 con oggetto: pali di ormeggio in materiali alternativi al legno nella laguna di Venezia
In risposta all’interrogazione in oggetto si ricorda che nel Protocollo d’intesa  del 7.7.2011 è espressamente previsto che “Le tipologie sperimentate e sulle quali il parere da parte degli Enti Competenti è dichiarato favorevole con la sottoscrizione del presente Protocollo d’Intesa, per l’utilizzo nel delicato ambiente lagunare, saranno successivamente oggetto di apposita certificazione, da rilasciarsi di concerto con la soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio, nell’ambito delle attività del Comitato Tecnico di Magistratura, sulla scorta dei parametri testati e dei risultati sperimentalmente acquisiti. Medesima procedura verrà seguita per i materiali alternativi non considerati nella sperimentazione appena conclusa”.
Essendosi però valutata dal Magistrato alle Acque la necessità di ulteriori approfondite verifiche su alcune delle tipologie di  materiali ammessi, a quanto risulta a fini di garanzia di sicurezza sia per la salute sia per il sistema ecologico lagunare, non si è ad oggi in grado di conoscere con certezza quali siano i materiali diversi dal legno ritenuti idonei, tant’è che  il 4 giugno scorso  (prot.n. 254507) si è ulteriormente rappresentato il problema al Magistrato stesso che a tutt’oggi, tra l’altro, non ha ancora provveduto a rilasciare le certificazioni per i materiali non convenzionali.
In ogni caso, l’Amministrazione comunale - dopo la firma del Protocollo -  ha dato applicazione  allo  stesso per la parte di sua immediata competenza  con la modifica del relativo regolamento e la Direzione Mobilità ha predisposto le bozze di disposizioni  per la regolarizzazione delle concessioni da emanarsi dopo  l’approvazione delle tipologie di pali non in legno da parte del Magistrato. 
Va anche ricordato che il Protocollo non parla solamente  delle paline di ormeggio ma anche di tutte le strutture di ormeggio, di sottofondazione e per impianti tecnologici da realizzarsi nel territorio lagunare, e che per quest’ultime esso è direttamente applicabile. Il testo del Protocollo poi non presenta dubbi - in merito ad una possibile implicita approvazione di tipologie non conformi - tali da richiedere l’intervento interpretativo da parte dell’ Avvocatura civica. 
Per quanto riguarda l’azione della Polizia Municipale va detto che non necessita di particolari direttive, in quanto tenuta ad  applicare la normativa esistente.
Non risultando allo stato che vi siano pontili realizzati dal Comune o per suo conto con pali  costruiti, o forniti di dispositivi  di protezione del legno, di tipologia  dichiarata inidonea dal Comitato tecnico, si precisa anche che il Protocollo vale per le acque di competenza del Comune e del Magistrato  e per i pareri della Soprintendenza. 
Relativamente alla sperimentazione in Rio del Ponte Longo si ricorda che essa ha tutti i caratteri della specificità e come tale va conseguentemente considerata.
Ricordando infine che nessuna somma è stata sostenuta ad oggi dal Comune di Venezia,  né è iscritta a bilancio in atto, quale contributo per l’attività del Comitato Tecnico, si assicura che sarà cura dell’Amministrazione dare la massima pubblicità presso la cittadinanza dei materiali ammessi non appena verrà comunicato -  come appunto sollecitato -  dal Magistrato alle Acque di Venezia.
Assessore Ugo Bergamo
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