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Risposta - Interrogazione nr. d'ordine 1393

da Vicesindaco Sandro Simionato

Venezia, 27 settembre 2012
n p.g. pg403992
 

Al Consigliere comunale Sebastiano Costalonga


e per conoscenza

Al Presidente del Consiglio comunale
Ai Capigruppo
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Al Vicesegretario Vicario

 

Oggetto: risposta all'interrogazione nr. d'ordine 1393 (Nr. di protocollo 198) inviata il 30-07-2012 con oggetto: difformità tra Regolamento e disciplinare di procedimento nella contribuzione della residenzialità per anziani.

 

La materia è complessa e può indurre qualche confusività; pertanto è utile richiamare alcuni concetti:
· residenzialità: si riferisce alle strutture di accoglienza 24 ore su 24 differenziate tra persone anziane e persone disabili in unità di offerta dedicate così come previsto dalla legge regionale 22/2002 e DGR 84/2007
· semi-residenzialità: si riferisce ai soli servizi di accoglienza diurna per persone anziane; i cosiddetti centri diurni sono finalizzati al trattamento di problemi relativi al decadimento cognitivo e all’alzheimer o a problematiche di ordine socio sanitario.

La delibera n. 36/2009, così come modificata con delibera n. 100/2011, approva il regolamento per l’accesso alle prestazioni economiche per il pagamento alle persone non autosufficienti (sia anziani che disabili) della retta alberghiera in strutture residenziali e il regolamento per l’accesso alle prestazioni economiche per il pagamento alle persone anziani non autosufficienti (esclusivamente anziani) della quota assistenziale in strutture semi residenziali.

Per quanto attiene alla residenzialità, il regolamento definisce l’entità del contributo economico a favore delle persone anziane e disabili che viene determinato in maniera differente pur essendo medesime le procedure di accesso. Per le persone disabili la retta è quella praticata dall’ente ospitante; per le persone anziane la retta è quella di riferimento stabilita dalla Giunta Comunale così come previsto dall’art. 11 Regolamento 36/09.

Infine, tutti i regolamenti che qui interessano richiamano ad un’unica deliberazione di Giunta che determina di anno in anno gli importi relativi a :

Residenzialità Semi-residenzialità
Anziani Punto 1. retta di riferimentoPunto 2. Somma a disposizione dell'anziano, se dovutaPunto 4. Quota di beni mobili nelle disponibilità punto 5. Importo giornaliero retta di centro diurnoPunto 6. Quota di partecipazione alla retta centro diurno in relazione all'ISEE

Disabili Punto 3. Somma a disposizione del disabilePunto 4. Quota di beni mobili nelle disponibilità

La deliberazione di Giunta Comunale non riporta le molteplici rette praticate dagli enti gestori di strutture per le persone disabili perché l’elenco sarebbe lunghissimo. Rimane comunque che l’ingresso in struttura per le persone disabili è determinato, oltre che autorizzato, dalla Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuale.
Le persone anziane invece hanno facoltà di scelta della struttura; previa autorizzazione UVMD, vengono inserite nel registro unico di residenzialità (RUR) sulla base del punteggio ottenuto dalla scheda SVAMA.

Ciò premesso i contenuti dell’interrogazione non sono chiari; lo dimostra lo stesso allegato che sotto il titolo: “difformità tra regolamento e disciplinare di procedimento nella contribuzione della residenzialità per anziani” riporta invece la tabella relativa “art. 5 Regolamento per strutture semi-residenziali” che nulla ha a che fare.

Non esiste alcuna incongruenza tra regolamento per l’accesso alle prestazioni economiche a favore delle persone non autosufficienti accolte nelle strutture residenziali e relativo procedimento.
Inoltre l’art. 6, solo per ridondanza, non ripete la dicitura “detratte le risorse economiche del beneficiario” perché intende porre in evidenza la differenza tra le due tipologie di persone rispetto alla questione retta: retta di riferimento per gli anziani, retta piena per i disabili.
Le procedure per il calcolo del riconoscimento del contributo sono le medesime e riassunte al comma 3 dell’articolo 8 del disciplinare.

Per le persone non autosufficienti (anziani e disabili) il requisito di accesso è costituito dall’ISEE individuale.
L’ISE/ISEE non considera le provvidenze (indennità di accompagnamento) e le pensioni quali quelle di invalidità, di guerra o simili. Peraltro queste vengono obbligatoriamente calcolate come capacità economica della persona al fine del pagamento della retta che è primariamente a suo carico, così come definito in una molteplicità di atti della Regione Veneto, e solo in subordine al comune di residenza.
Il contributo è determinato dal reddito netto della persona e da ogni altra risorsa economica percepita dall’interessato così come previsto all’art. 8 comma 3 del Disciplinare parte integrante della delibera n. 36/2009.
In sostanza, detratte le risorse del solo interessato, il contributo del Comune è tale da coprire l’intera retta praticata dai singoli gestori. Viene lasciata a disposizione una quota individuale a tutte le persone disabili e alle persone anziane senza figli, così come annualmente deliberato dalla Giunta ai sensi dell’art. 11 del regolamento.

 

Vicesindaco Sandro Simionato

 
 
A cura della segreteria dell'Assessorato
Pubblicazione: 27-09-2012 ore 11:00
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