da Assessore Carla Rey
Venezia, 16 maggio 2012
n p.g. 210199
Al Consigliere comunale Sebastiano Costalonga
e per conoscenza
Al Presidente del Consiglio comunale
Ai Capigruppo
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Al Vicesegretario Vicario
Oggetto: risposta all'interrogazione nr. d'ordine 1132 (Nr. di protocollo 88) inviata il 16-04-2012 con oggetto: mercatini parrocchiali - Cosap.
Con riferimento all’interrogazione a risposta scritta, di cui all’oggetto, si fa presente che il vigente Regolamento COSAP prevede all'art. 16 il rilascio delle concessioni di suolo per attività marginale solo a favore di ONLUS e Associazioni di Volontariato legalmente riconosciute.
Visto che la dicitura "mercatino" sta ad indicare un'attività commerciale che, di per sè, non dovrebbe rientrare tra quelle marginali, si precisa che l’Amministrazione ha sempre garantito lo svolgimento delle attività indicate dal D.M. 25/05/1995 ed espressamente richiamate dal Regolamento Comunale, quali:
“a) attività di vendita occasionali o iniziative occasionali di solidarietà svolte nel corso di celebrazioni o ricorrenze o in concomitanza a campagne di sensibilizzazione pubblica verso i fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato;
b) attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario;
c) cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari sempreché la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario;
d) attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale;
e) attività di prestazione di servizi rese in conformità alle finalità istituzionali, non riconducibili nell'ambito applicativo dell'art. 111, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (4), verso pagamento di corrispettivi specifici che non eccedano del 50% i costi di diretta imputazione.
Si ricorda che tali attività devono essere svolte:
a) in funzione della realizzazione del fine istituzionale dell'organizzazione di volontariato iscritta nei registri di cui all'art. 6 della legge n. 266 del 1991 (5);
b) senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato, quali l'uso di pubblicità dei prodotti, di insegne elettriche, di locali attrezzati secondo gli usi dei corrispondenti esercizi commerciali, di marchi di distinzione dell'impresa.”
Per quanto ci riguarda, le Associazioni di Volontariato o ONLUS, riconosciute dall’Amministrazione, non hanno mai ricevuto motivi ostativi allo svolgimento delle attività su menzionate a favore delle Parrocchie, in quanto considerate iniziative di carattere solidale.
Con i migliori saluti,
Assessore Carla Rey
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