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Risposta - Interrogazione nr. d'ordine 951

da Assessore Ezio Micelli

Venezia, 16 febbraio 2012
n p.g. PG/2012/73354
 

Al Consigliere comunale Marco Gavagnin


e per conoscenza

Al Presidente del Consiglio comunale
Al Presidente della V Commissione
Ai Capigruppo
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Al Vicesegretario Vicario
Ai Presidenti delle Municipalità

 

Oggetto: risposta all'interrogazione nr. d'ordine 951 (Nr. di protocollo 239) inviata il 22-12-2011 con oggetto: ruolo del Comune di Venezia nella cancellazione delle prescrizioni contro il rischio idraulico dalla relazione istruttoria al CTP, allegata alla delibera di Giunta Provinciale n. 185 del 14.12.2011 avente ad oggetto “Rettifica parziale della delibera n. 159 del 09.11.2011 ad oggetto “PAT del Comune di Venezia – presa d’atto della conclusione della fase di concertazione e condivisione delle scelte strategiche”

 

Il seguente Paragrafo 5.2.4 della relazione di progetto del PAT, è inserito nel capitolo 5.2 “Difesa del suolo” che, a sua volta, è inserito nella parte 5 “Le scelte di progetto” della stessa relazione:
5.2.4 Piano delle Acque e controllo delle impermeabilizzazioni dei suoli
La pressione antropica sulle risorse naturali ha comportato spesso ipotesi di sviluppo urbanistico anche in aree a forte rischio idrogeologico, costringendo dunque ad assumere rischi sempre più elevati.
I frequenti allagamenti che si verificano in occasione di eventi atmosferici anche di non eccezionale intensità, portano all’evidenza della pubblica opinione la fragilità del territorio nel legame tra i suoi caratteri fisici e i fenomeni di urbanizzazione, facendo crescere nel comune sentire la domanda di sicurezza e la consapevolezza della necessità di intervenire in maniera organica e complessiva per garantire il mantenimento del corretto regime idraulico.
Le scelte del PAT e le sue previsioni di trasformazione del territorio sono pertanto strettamente correlate alla valutazione della loro compatibilità idraulica.
Al fine di evitare l’aggravio delle attuali condizioni critiche del regime idraulico, il PAT prevede la realizzazione di idonee misure che abbiano funzioni compensative dell’alterazione provocata dalle nuove previsioni urbanistiche, nonché di verificare l’assenza di interferenze con i fenomeni di degrado idraulico e geologico indagati dal “Piano delle Acque” predisposto dall’ Autorità di Bacino (Consorzi di Bonifica) nel 2005 successivamente integrato dalle disposizioni del Commissario Straordinario delegato per l’emergenza idraulica, a seguito degli eccezionali eventi atmosferici del 2006 e 2007.
In questo quadro assume primaria importanza la scelta di prescrivere che gli effetti delle nuove previsioni urbanistiche, non aggravino l’esistente livello di rischio idraulico né venga pregiudicata la possibilità di riduzione di tale livello. Pertanto ogni progetto di trasformazione dell’uso del suolo, che provochi una variazione di permeabilità superficiale, dovrà prevedere misure compensative volte e mantenere costante il coefficiente idrometrico secondo il principio dell’invariabilità idraulica.”

Considerando che tutta la descrizione delle scelte di progetto del PAT partono dalla volontà di risolvere le criticità del territorio (come nel caso dei temi relativi al Sistema di salvaguardia dalle acque alte, par. 5.2.1, al Sistema idrogeologico della laguna, par. 5.2.2 nonchè agli Agenti inquinanti e qualità urbana, par. 5.2.3), si rileva che tutta l’impostazione della relazione, come rilevabile da una lettura attenta della stessa, non assume assolutamente i toni ironici rilevati erroneamente dall’estensore dell’interrogazione, né si comprendono pertanto le motivazioni che lo hanno spinto a formulare delle ipotesi in merito alle responsabilità che inverosibilmente la relazione intenderebbe attribuire. L’evidente mancanza di conoscenza, da parte dell’estensore dell’interrogazione, dei processi e dei procedimenti che determinano i contenuti dello strumento urbanistico generale (codificati fin dal 1942 con la prima L.U.N. n. 1150 e successivamente con le leggi regionali 61/1985 e 11/2004), appare la causa più plausibile di dette esternazioni.

Relativamente all’argomento relativo al parere istruttorio che accompagna la delibera della Giunta Provinciale n. 159 “ PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO (PAT) DEL COMUNE DI VENEZIA: PRESA D’ATTO DELLA CONCLUSIONE DELLA FASE DI CONCERTAZIONE E CONDIVISIONE DELLE SCELTE STRATEGICHE.”, approvata nella seduta del 09/11/2011, si ritiene di evidenziare due elementi fondamentali per l’oggettiva e corretta valutazione degli atti formatisi:
1) il documento della Provincia che determina la conclusione della formazione concertata del PAT, ai sensi dell’art. 15 della LR 11/2004, è costituito dal testo dalla delibera GP 159/2011 che, facendo sintesi del procedimento avviato con l’Accordo di Pianificazione del 20.01.2009, prende atto della conclusione del processo ed impartisce specifiche prescrizioni indirizzate al Comune che adotta il PAT (ALL. 1).
Tale atto riporta la seguente frase prima del dispositivo: “ ritenuto, ai fini dell’adozione del PAT del Comune di Venezia, di condividerne le scelte strategiche come dettagliato nel parere in data 7 ottobre 2011 allegato, redatto dal Dirigente del Servizio pianificazione territoriale e urbanistica a conclusione dell’attività istruttoria;”. Tale parere, che comunque costituisce atto interno dell’Amministrazione Provinciale, è stato trasmesso al Comune di Venezia con nota del Dirigente Provinciale prot. 0075550 in data 11.10.2011 (trasmissione con P.E.C.). (ALL. 2)
Sulla base di tale parere il comune ha aderito alla sottoscrizione degli elaborati del PAT avvenuta in data 30.11.2011.
2) il parere istruttorio apparso come allegato alla citata delibera GP 159/2011 all’Albo Pretorio on line della Provincia, citato dall’interrogazione, è invece datato 08.11.2011 . Esso rappresenta pertanto un documento che non coincide con quello espressamente citato sia dalla delibera GP 159/2011, né corrisponde alle prescrizioni che la stessa delibera riporta nel suo dispositivo.

Ciò premesso, considerato che tale parere, datato 08.11.2011 non è mai stato trasmesso al Comune di Venezia, questa Amministrazione ha chiesto chiarimenti in merito alla differenza di contenuto tra l’atto istruttorio, interno alla Provincia, allegato, nell’albo pretorio on line, alla del. GP n. 159/2011 e quello citato dalla delibera stessa e trasmesso regolarmente al Comune in data 11.10.2011.

A tale richiesta di chiarimenti la Provincia ha tempestivamente risposto con nota 13.12.2011, prot. 95360/2011, con cui segnala che per errore il parere pubblicato all’albo pretorio della Provincia non è quello trasmesso al Comune in data 11.10.2011 con prot. 75550/2011 (ALL. 3) e successivamente approvato la delibera di Giunta Provinciale n. 185/2011 “RETTIFICA PARZIALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA N. 159 DEL 9.11.2011 AD OGGETTO: “PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO (PAT) DEL COMUNE DIVENEZIA: PRESA D’ATTO DELLA CONCLUSIONE DELLA FASE DI CONCERTAZIONE E CONDIVISIONE DELLE SCELTE STRATEGICHE.” (ALL. 4)

Si specifica, a questo proposito che, alla luce degli atti depositati e consultabili da chiunque, non risulta che la Provincia abbia “cambiato idea cancellando le tre prescrizioni”, come affermato dall’estensore dell’interrogazione, visto che il parere oggetto della delibera provinciale di rettifica è stato redatto circa un mese dopo il parere istruttorio trasmesso al Comune con prot. 75550 del 11.10.2011 e che pertanto le ricordate tre prescrizioni non sono state eliminate al parere istruttorio bensì aggiunte a quello già trasmesso al Comune.

Relativamente all’argomento relativo al “coniugare il decantato, e sempre ricordato, PAT “senza ulteriore consumo di suolo” (copyright dell’assessore Micelli) con le reali previsioni di urbanizzazione previste nel PAT”, con cui l’estensore dell’interrogazione espone una singolare lettura dei contenuti del PAT attribuendo, in particolare, alla scelta del Quadrante di Tessera la volontà di “derogare al principio della SAU perché considerato progetto strategico, in realtà inesistente perché il PTRC non è stato approvato definitivamente da parte del consiglio regionale)”, si segnala che tutti i contenuti tecnici del PAT del Comune di Venezia sono stati validati dai seguenti pareri:

Parere sulla Valutazione Ambientale Strategica
Espresso dalla Commissione Regionale VAS, Autorità Ambientale per la Valutazione Ambientale Strategica, in data 02.12.2008
Parere sulla Valutazione di Compatibilità Idraulica ai sensi della DGRV n. 1322/2006
Parere favorevole con alcune prescrizioni emesso dal Genio Civile – Unità Periferica della provincia di Venezia – Distretto Idrografico Laguna, Veneto Orientale e Coste – in data 31.07.2009 prot. n.429896
Parere geologico
Osservazioni della Direzione Geologia ed Attività Estrattive. Parere favorevole con precisazioni, emesso in data 03.07.2009
Parere Agronomico
Osservazioni della Direzione Agroambiente. Parere favorevole con precisazioni, emesso in data 07.08.2009
Conformità del Quadro Conoscitivo
Il supporto contenente il Quadro Conoscitivo è stato formalmente consegnato all’Ufficio Dati Territoriali della Direzione Urbanistica Regionale che provvederà ad emettere un parere interno (IQ e ICQ)
Parere dei Consorzi di Bonifica
Il Consorzio di Bonifica Dese Sile con nota prot. n. 5618 del 07.07.2009 ha espresso il proprio parere ai sensi della DGR n. 1322 del 10.05.2006.
Il Consorzio di Bonifica Sinistro Medio-Brenta, con nota prot. n. 6619 del 21.07.2009, ha espresso il proprio parere ai sensi della DGR n. 1322 del 10.05.2006.

In particolare La Superficie Agricola Utilizzata (SAU) corrisponde alla porzione di una particella che viene effettivamente coltivata: nella SAU sono escluse perciò le carrarecce, gli scoli, le capezzagne, i filari, le siepi campestri, che non concorrono direttamente alla produzione agricola. Ai fini del PAT per conseguire l’obiettivo delle legge urbanistica di ridurre la trasformabilità delle aree agricole, su tale superficie è calcolata la porzione del territorio comunale che può essere trasformata da agricola ad altre destinazioni urbanistiche. Nel caso di Venezia la porzione calcolata ammonta allo 0,65% della SAU, poiché il rapporto tra SAU e STC – o Superficie Territoriale Comunale – è inferiore al 61,3% previsto per le zone di pianura (settori % SAU/STC: pianura 61.3%; collina 45.4%; montagna 19.2%).
Nel calcolo della SAU, in conformità all’art. 13, comma 1, lettera f) della L.R. 11/04, sono state seguite le indicazioni contenute nei più recenti “Atti di Indirizzo” della legge urbanistica regionale, che stabiliscono le classi di uso del suolo da considerare “agricole”, e quelle invece da escludere. Ad esempio, in passato, le porzioni di Laguna interessate da acquacoltura non erano considerate “colture” assimilabili ed erano escluse nel conteggio della SAU; allo stesso modo erano esclusi dalla SAU anche i pioppeti; ora tali superfici, secondo le direttive regionali, fanno parte della SAU a pieno titolo. Rientrano nel conteggio della SAU tutte le zone E da PRG vigente tranne le superfici per la viabilità, l’idrografia, gli edifici e le loro pertinenze, le superfici boscate, le superfici identificate con i codici comprese tra il codice 32200 e il 63100 della Carta della Copertura del Suolo Agricolo della Regione Veneto.

Ciò premesso, si ritiene che l’estensore dell’interrogazione anche in questo caso, come già rilevato per gli argomenti precedenti, abbia attribuito alle elaborazioni analitiche del PAT contenuti e relative motivazioni che non corrispondono agli atti, alle validazioni ed alle norme di riferimento che li hanno determinati, e che gli apprezzamenti, riferiti in particolare alla scelta fondante del PAT relativa all’obiettivo dello sviluppo senza consumo di suolo, rileva una evidente e generale mancanza di conoscenze che appare quindi la causa più plausibile di dette esternazioni in quanto non si può nemmeno immaginare la motivazione che avrebbe spinto l’estensore dell’interrogazione a dimostrare le sue tesi distorcendo e travisando coscientemente i contenuti del PAT.

Tutto ciò premesso e considerato, si ritiene che il PAT, adottato con delibera CC n. 5/2012, sia uno strumento di programmazione urbanistica che, sulla base di un complesso di elaborazioni specialistiche conformi alle disposizioni e direttive regionali e validate sia dalle strutture tecniche della Regione e della Provincia, fa sintesi di una lunga ed approfondita discussione attraverso scelte e previsioni che, dopo aver ottenuto il consenso del Consiglio Comunale, verranno sottoposte alla fase della pubblicazione concludendo così il processo partecipativo e concertativo avviato nel 2008 con il Documento Preliminare.


Allegati
 
ALL.1 (pdf - 103 kb)
ALL.2 (pdf - 1,6 Mb)
ALL.3 (pdf - 24 kb)
ALL.4 (pdf - 67 kb)

 

Assessore Ezio Micelli

 
  1. Marco Gavagnin
  2. Archivio atti
 
A cura della segreteria dell'Assessorato
Pubblicazione: 16-02-2012 ore 12:47
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