Sei in: Home > Comune > Consiglio comunale archivio 2010-2014 > Gruppi consiliari > Movimento 5 Stelle Beppegrillo.it > Consiglieri comunali > Marco Gavagnin > Archivio atti > Interrogazione nr. d'ordine 960 > Risposta
Contenuti della pagina

Risposta - Interrogazione nr. d'ordine 960

da Assessore Ugo Bergamo

Venezia, 8 febbraio 2012
n p.g. 60726
 

Al Consigliere comunale Marco Gavagnin


e per conoscenza

Al Presidente del Consiglio comunale
Ai Capigruppo
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Al Vicesegretario Vicario

 

Oggetto: risposta all'interrogazione nr. d'ordine 960 (Nr. di protocollo 240) inviata il 29-12-2011 con oggetto: Ordinanza n.° 811 del 22/12/2011 avente per oggetto “Regolamentazione della sosta di autocaravan e caravan nel territorio del Comune di Venezia”

 

In risposta ai nove quesiti posti nell’interrogazione in oggetto, premettendo che la ordinanza è in fase di rimodulazione relativamente alla tipologia di mezzi interessati e relativamente alla maggiore offerta di punti sosta con conseguente approntamento della prescritta segnaletica, si precisa:

1 - La sola finalità è la regolamentazione della sosta di veicoli ricreazionali provvedendo al contempo ad individuare aree libere a disposizione su suolo “pubblico” allo scopo dedicate, offrendo la possibilità, anche a chi non dispone di un’area privata, di parcheggiare il proprio veicolo in aree idonee e gratuite.

2 - Le norme di riferimento sono il D.Lgs. 285/92 “Nuovo Codice della strada” e sue modifiche, così come interpretato dalla nota 2 aprile 2007, prot. 0031543/2007, di “Specificazione sulla corretta applicazione del Codice della strada in materia di autocaravan (articolo 185 C.d.S.)”.

3 - Il provvedimento in questione non pone alcun nuovo limite alla circolazione stradale di caravan e autocaravan. Ne disciplina la sosta e il dispositivo deve essere letto e interpretato nel suo complesso. Il testo del dispositivo deve essere inteso nel seguente modo:
a) è consentita la sosta su determinati ambiti e sempre quando l’ingombro complessivo del veicolo è contenuto all’interno dello stallo di sosta, che in negativo si traduce nel divieto di sostare con veicoli che presentano ingombri eccedenti lo stallo di sosta o ove questa non è prevista.
b) In caso di sosta – nei modi consentiti – è comunque vietato il “campeggio” nelle aree non espressamente indicate, e lo scarico di qualsiasi deflusso che non sia quello del propulsore meccanico;
c) è comunque vietata la sosta dei soli caravan,
d) nelle aree a pagamento si precisa la tariffa da applicarsi.

4 - Il dispositivo deve essere letto diversamente: quando è consentita la sosta, questa non autorizza le operazioni riconducibili alla nozione di “campeggio”. Vale la pena precisare che la fattispecie indicata nell’ultimo periodo del quesito 4 è espressamente consentita dall’ordinanza in parola.

5 - Si ribadisce: nessuna limitazione alla circolazione e regolamentazione della sosta come sopra indicato. L’esigenza nasce dal fatto che numerosi sono i casi di sosta di veicoli ricreazionali, anche in transito, con occupazione di stalli di sosta oltre i limiti indicati che comportano, in taluni casi un pericolo per la circolazione stradale, basti pensare alla sosta su stalli posti perpendicolarmente al senso di circolazione che impedisce la visibilità nelle manovre di ingresso/egresso dagli stalli più prossimi. Si rammenta che in caso di occupazione di stalli di sosta oltre i limiti indicati ricorre la fattispecie prevista dal N.C.d.S, all’art. 157 “Arresto, fermata e sosta dei veicoli”, comma 5, che recita: “ Nelle zone di sosta all'uopo predisposte i veicoli devono essere collocati nel modo prescritto dalla segnaletica“, la cui violazione è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 39.00 a euro 159.00.


6 - L’individuazione dei parcheggi scambiatori di Miranese e Castellana è una prima risposta in ambiti strategici e più prossimi alle grandi direttrici di comunicazione, a servizio sia degli utenti in transito che di eventuali utenti “stanziali”. Vala la pena precisare che la Pubblica Amministrazione non ha l’onere prescrittivo di individuare aree idonee per la sosta per caravan e autocaravan. Con il provvedimento in parola si riconosce l’esigenza di dotare la rete stradale di competenza anche di questi servizi e se ne offre una prima risposta.

7 - Si ritiene applicabile la sanzione per divieto di sosta che prevede la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 39.00 a euro 159.00. Per la rimozione il costo è di circa euro 200.00.

8 - Trattandosi di ordinaria regolamentazione della sosta, gli oneri derivanti da un ipotetico contenzioso si ritiene rientrino nelle fisiologiche attività istituzionali. Si evidenzia tuttavia che gli eventuali interessati possono direttamente verificare la rispondenza della propria fattispecie alle norme del Codice della Strada, che l’ordinanza in parola altro non fa che esplicitare in modo puntuale anche con l’obiettivo di chiarire ex ante le possibili cause di contenzioso.


9 - Non si ritiene opportuno ritirare il provvedimento, ma di rimodularlo come sopra indicato, in quanto lo si ritiene conforme alle norme vigenti, inerente materia di competenza degli organi proprietari delle strade e funzionale al raggiungimento degli obiettivi che l’Amministrazione si è data in materia - basti pensare alla introduzione delle ZTL volte alla puntuale definizione e regolamentazione della circolazione degli autobus, mezzi pesanti, e valorizzazione del Centro storico di Mestre -, ma di darne attuazione attraverso una puntuale e precisa segnaletica in grado di raggiungere le finalità poste.

 

Assessore Ugo Bergamo

 
  1. Marco Gavagnin
  2. Archivio atti
 
A cura della segreteria dell'Assessorato
Pubblicazione: 08-02-2012 ore 15:50
Stampa