Logo della Città di Venezia
Sei in: Home > Comune > Consiglio comunale archivio 2010-2014 > Commissioni consiliari > IX Commissione > Archivio atti > Verbale
Contenuti della pagina

IX Commissione - Verbale

Seduta del 20-11-2013 ore 09:30

 

Consiglieri componenti la Commissione: Gabriele Bazzaro, Pierantonio Belcaro, Sebastiano Bonzio, Renato Boraso, Claudio Borghello, Giuseppe Caccia, Cesare Campa, Antonio Cavaliere, Pasquale Ignazio ''Franco'' Conte, Sebastiano Costalonga, Ennio Fortuna, Luigi Giordani, Giovanni Giusto, Giacomo Guzzo, Valerio Lastrucci, Lorenza Lavini, Jacopo Molina, Carlo Pagan, Gian Luigi Placella, Luca Rizzi, Emanuele Rosteghin, Alessandro Scarpa, Renzo Scarpa, Davide Tagliapietra, Domenico Ticozzi, Marco Zuanich, Michele Zuin

 

Consiglieri presenti: Gabriele Bazzaro, Pierantonio Belcaro, Sebastiano Bonzio, Claudio Borghello, Giuseppe Caccia, Antonio Cavaliere, Pasquale Ignazio ''Franco'' Conte, Sebastiano Costalonga, Ennio Fortuna, Luigi Giordani, Giovanni Giusto, Giacomo Guzzo, Jacopo Molina, Carlo Pagan, Gian Luigi Placella, Luca Rizzi, Alessandro Scarpa, Renzo Scarpa, Davide Tagliapietra, Domenico Ticozzi, Marco Zuanich, Saverio Centenaro (sostituisce Michele Zuin), Camilla Seibezzi (sostituisce Cesare Campa), Giuseppe Toso (sostituisce Emanuele Rosteghin), Simone Venturini (sostituisce Renato Boraso)

 

Altri presenti: Assessore Carla Rey, Dirigente Stefania Battaggia, C.N.A. Associazione Provinciale Venezia, A.E.P.E., A.N.V.A., A.V.A., Artigianato Provinciale Veneziano, Ascom Marghera, Ascom Mestre, Ascom Venezia, Associazione Artigianato Veneziano C.A.S.A. Artigiani, U.A.V., CGIA, CONCAVE, Confartigianato Venezia, Confcommercio Unione Venezia, Confesercenti Venezia- Federazione Prov.le Venezia, Confindustria , F.I.T. Federazione Italiana Tabaccai, F.I.V.A., Federdistribuzione

 

Ordine del giorno della seduta

  1. Prosecuzione esame della proposta di deliberazione PD n.634 del 2/10/2012 con oggetto:"Adempimenti in tema di liberalizzazione delle attività economiche, semplificazione amministrativa e adeguamenti procedurali:-Nuovo Regolamento del Commercio su Aree Pubbliche".

Verbale

Alle ore 9.50, il Presidente, Ennio Fortuna, constata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta, introduce l’argomento iscritto all’ordine del giorno e cede la parola alla Dirigente del Settore Commercio, Stefania Battaggia, per la prosecuzione dell’esame del provvedimento.

DIR. BATTAGGIA legge le osservazioni presentate da Confcommercio Unione Venezia, partendo dal comma 1 dell’articolo 9, e ritenendole accoglibili con la riformulazione dell’articolo attraverso apposito emendamento di Giunta. Procede col comma 2 che richiede la possibilità di presentare la domanda per il rilascio dell’autorizzazione anche via fax. Questa osservazione non è ritenuta accoglibile perché le recenti normative prevedono l’invio telematico delle istanze e delle SCIA ed escludono l’utilizzo del fax. Da giugno 2013 la PEC è divenuta obbligatoria per tutte le ditte comprese quelle individuali. Le osservazioni al comma 7 dell’articolo 12 sono accogli bili in quanto la “scheda di mercato” che viene prevista per ogni mercato e per ogni posteggio isolato, contiene indicazioni specifiche valide per quel particolare mercato o posteggio isolato. Es.: orario del mercato, inizio delle attività di montaggio, tipologie dei posteggi, ecc. Proprio per questo la “scheda di mercato” con la relativa planimetria è parte integrante dell’allegato “B” al Piano del Commercio su aree pubbliche che viene approvato dal Consiglio Comunale. Non comporta modifiche. Legge le osservazioni presentate al comma 1 dell’articolo 13, presentate dall’Unione Ambulanti Veneti, ritenute accogli bili.Articolo 14, comma 2 non è ritenuto accoglibile perché è stato più volte ribadito anche dalla Regione Veneto che sull’area pubblica il Comune ha facoltà di decidere anche sulla specializzazione merceologica dei posteggi, settore merceologico compreso. Pertanto il punteggio presenza del precario non è assoluto, ma riferito al settore merceologico di appartenenza. Verrà comunque rivista la formulazione dell’articolo alla luce delle modifiche intervenute con l’Intesa del 5 luglio 2012. Le osservazioni all’articolo 14, comma 4 non sono accogli bili in quanto, pur non essendoci una base legislativa, il termine di 15 giorni, è il termine necessario affinché gli uffici possano effettuare le verifiche del possesso dei requisiti per l’esercizio dell’attività (possesso di autorizzazione, iscrizione al REA, regolarità contributiva). Legge le osservazioni al comma 9 dell’articolo 14, presentate dall’UAV e ritenute non accoglibili perché le recenti normative sulle liberalizzazioni in materia di orari che danno la possibilità all’operatore di iniziare la sua attività a qualsiasi ora, fanno sì che non sia possibile, per l’organo di controllo, verificare l’assenza dell’operatore titolare e di assegnare per la singola giornata il posteggio ai precari. Articolo 18, comma 1 è accoglibile e precisa che l’articolo 18 verrà suddiviso in due parti, mercati in deroga e mercati straordinari. Le osservazioni al comma 1 dell’articolo 19 non sono accoglibili e ribadisce che la “scheda di mercato” è a tutti gli effetti il “regolamento del mercato” e vengono previste tutte le indicazioni specifiche per quel mercato compreso l’orario di inizio e fine delle operazioni di montaggio e smontaggio, se ritenute necessarie. Non è opportuno stabilire nel regolamento gli orari di montaggio e smontaggio perché ogni mercato ha una situazione particolare che non può essere prevista in via generale. Avere fissato una fascia massima significa che l’operatore può esercitare la sua attività in quell’arco temporale, nulla vieta che possa adottare un orario ridotto.

TOSO chiede se ciò significhi che gli operatori sono obbligati a tener aperto il loro esercizio dalle ore 7 alle ore 23.

DIR. BATTAGGIA risponde che vogliono tenere, nel Regolamento, la fascia oraria più ampia (7.00/23.00) poi la scheda del singolo mercato potrà disciplinare diversamente l’orario. L’orario non è da ritenersi obbligatorio e ci sarebbero anche degli oggettivi problemi di controllo.

SCANDAGLIATO precisa che si parla di operatori precari che, fino all’ultimo momento, non sanno a quale mercato partecipare. Chiede che la richiesta possa avvenire contestualmente e non con 15 giorni di preavviso. Fa anche presente che ci sono operatori, tipo i c.d. “paninari” che lavorano oltre le 23.00

DIR. BATTAGGIA sulla prima parte non è d’accordo perché, anche se operatori precari sanno con anticipo a quali mercati intendono partecipare e comunque, anche se presentano la domanda, non sono obbligati a partecipare.

Alle ore 10.03 entra la Consigliera Seibezzi.

PLACELLA chiede spiegazioni sui controlli “poco reali” dopo un certo orario. Chiede di specificare se il controllo pubblico è garantito.

DIR. BATTAGGIA risponde che la fascia oraria 7.00/23.00 è riferita a operatori che operano su posteggi isolati o in mercati i c.d.”paninari” sono considerati operatori itineranti e per loro l’orario è equiparato agli esercizi in sede fissa, possono cioè operare sulle ventiquattro ore senza però sostare sempre nel medesimo posto. Risponde al Consigliere Placella dicendo che l’apertura non è obbligatoria dalle 7.00 alle 23.00 e che non sarebbe possibile controllare ogni singolo operatore. Procede con le osservazioni al comma 2 dell’articolo 21, ritenuta accoglibile perché si tratta di singoli posteggi previsti per alcune particolari ricorrenze, sostituire la competenza del dirigente con la Giunta rappresenterebbe un’eccessiva discrezionalità nel procedimento. Fa presente che la Fiera della Salute è già inserita nel Piano del Commercio delle aree pubbliche e gli altri eventi straordinari sono disciplinati dal successivo art. 23 Autorizzazioni temporanee.

Alle ore 10.10 esconi i Consiglieri Belcaro e Borghello ed entrano i Consiglieri Bonzio, R. Scarpa e Tagliapietra.

TOSO chiede quale sia la ratio secondo cui l’autorizzazione, prima in capo al dirigente, passa in capo alla Giunta, visto che probabilmente, la tempistica per un atto della Giunta è più lunga.

DIR. BATTAGGIA prosegue col comma 3 dell’articolo 22 le cui osservazioni sono ritenute accogli bili e l’articolo verrà riformulato alla luce delle modifiche intervenute con l’intesa del 5 luglio 2012, attraverso un emendamento di Giunta. Le osservazioni al comma 1 dell’articolo 23 non sono ritenute accogli bili perché anche le Municipalità hanno la possibilità di organizzare manifestazioni con propria deliberazione.
La relativa autorizzazione va poi sempre rilasciata dal Settore Commercio.

ASS. REY la delibera che la Municipalità produce, viene semplicemente accolta senza un ulteriore vaglio tecnico. È vero che l’Ufficio autorizza ma se c’è una delibera di Giunta, l’ufficio non entra nel merito dalla manifestazione ed autorizza direttamente.

DIR. BATTAGGIA procede col comma 2 dell’articolo 24, parzialmente accoglibile perchè l’inserimento di “nuovi” è ritenuto accoglibile mentre non appare giustificato l’esclusione dei mercati giornalieri o settimanali.

Alle ore 10.15 escono i Consiglieri A. Scarpa e Bazzaro.

SCANDAGLIATO chiede di sottolineare nelle schede di mercato cosa non si può vendere, rispetto all’elenco degli articoli che si possono vendere.

DIR. BATTAGGIA risponde che si era parlato di questo problema già nel Capo I del Regolamento e la decisione verrà seguita anche nelle schede di mercato. Legge le osservazioni presentate dalle Municipalità, al comma 1 dell’articolo 10 ed al comma 2 dell’articolo 18, ritenute entrambe accoglibili. Procede con la lettura commentata delle osservazioni al Capo III presentate dall’UAV. Articolo 25, comma 3, le ritengono accogli bili perché era una disciplina che proveniva dalla precedente impostazione della norma. Comma 4 dell’articolo 26 non è accoglibile perché le recenti normative sulle liberalizzazioni in materia di orari che danno la possibilità all’operatore di iniziare la sua attività a qualsiasi ora, fanno sì che non sia possibile stabilire quali siano gli orari autorizzati. Inoltre le aree interessate dalla collocazione di posteggi isolati sono quasi esclusivamente in centro storico, area del tutto vietata al commercio itinerante in forza della legge regionale n. 10/2001.

Alle ore 10.20 entrano i Consiglieri Rizzi e Conte.

SCANDAGLIATO interviene in merito al comma 2 dell’articolo 26 rilevando che il divieto di collocare, o mettere in mostra per la vendita, le merci a terra risulta essere incompatibile per quegli operatori che vendono, per esempio, alberi di natale o anfore e vasi.

Alle ore 10.23 entrano i Consiglieri Costalonga e Molina.

DIR. BATTAGGIA risponde che si tratta di capire se questo divieto sia volto ad ottenere un maggior ordine e comunque la richiesta verrà valutata in sede di emendamento. Prosegue con la lettura dell’articolo 27 comma 2/secondo punto, ritenuto non accoglibile in quanto la procedura prevista per le aree demaniali è esageratamente complessa per la tipologia di commercio prevista in questo articolo. Si rimanda alle medesime osservazioni già evidenziate all’art. 2 sulle definizioni. Spiega che, invece, gli operatori chiedevano di assimilare la regolamentazione delle attività all’interno dei parchi a quelle su aree demaniali. Loro ritenevano di lasciare in capo all’Ente Parco la possibilità di prevedere il commercio itinerante in occasione di particolari manifestazioni.

SCANDAGLIATO torna all’articolo 26, comma 5 dove si dice che al termine delle operazioni di vendita l’operatore deve spostarsi di almeno 250 metri e fa notare che in altri Comuni si fa generico divieto di tornare nello stesso luogo.

PLACELLA chiede perché gli operatori chiedono l’omologazione di trattamento fra aree demaniali e parchi pubblici.

R. SCARPA ritiene non si possa delegare all’Ente Parco ciò che è prerogativa del Consiglio comunale.

DIR. BATTAGGIA risponde a Scandagliato dicendo che si può sostituire la parola punto con area. Per le altre richieste, fa presente che ciò che il Consiglio dispone con questo articolo sono le zone vietate, un divieto generale. Le aree di parchi e giardini sono, in linea generale, tutte vietate. Si prevede, in particolari occasioni, delle attività che possono essere o su posteggi, come per esempio le iniziative che vengono fatte all’interno del parco S. Giuliano. Sono tutte attività in previsione di deroga ad un particolare divieto. Per le aree demaniali, la disciplina regionale prevedeva, da parte del Sindaco, un certo numero di nulla osta che ogni anno, attraverso un bando e la redazione di un’apposita graduatoria, veniva assegnato per esercitare il commercio. È uno di quegli articoli che andrà completamente riformulato.

Alle ore 10.30 entra il Consigliere Zuanich.

TOSO chiede, in merito alla vendita di prodotti agricoli che sta prendendo piede in Città, se questi soggetti siano autorizzati, o meno, al commercio e come vengano regolamentati.

R. SCARPA rileva che se anche la norma prevede il divieto all’interno dei giardini e parchi pubblici, la possibilità di derogare lascia la facoltà all’Ente gestore di disporre liberamente chi escludere e chi ammettere. La norma deve valere anche all’interno dell’Ente e la decisione deve spettare al Comune.

Alle ore 10.35 entra il Consigliere Caccia.

BONZIO l’Ente Parco non è un secondo livello ma è strettamente legata al Consiglio comunale. Non gli risulta poi, al di là del Centro Storico che il Parco di San Giuliano, piuttosto che il Parco di Via Bissuola, ricada in questi ambiti soggetti a divieto. Si deve stare attenti al fato che a qualcuno non venga in mente di consentire il commercio ambulante e itinerante all’interno del Bosco di Mestre. Scritto così, gli pare un po’ rigido e pensa andrebbe riscritto. Per quanto concerne l’articolo 27, così com’è formulata la legge regionale e recepita dal Consiglio comunale, è un po’ una caccia al ladro, difficile da attuare. Condivide le iniziative legate alla vendita di prodotti agricoli, direttamente dal produttore. L’Amministrazione deve governare il territorio assumendo le responsabilità disegnando delle aree sulle quali è consentito il commercio itinerante ed aree in cui far rispettare i divieti.

Alle ore 10.40 entrano i Consiglieri Venturini e Cavaliere e rientra il Consigliere Borghello.

PLACELLA chiede se sia per l’accettazione o per il rifiuto della richiesta da parte dell’Ente Parco sia prevista una motivazione. Se non fosse prevista chiede di prevederne l’inserimento nel Regolamento. Rileva una disparità di trattamento, nell’attuazione del Regolamento fra la Terraferma ed il Centro Storico e ciò gli fa pensare che questa specificità debba prevedere dei regolamenti differenziati.

Alle ore 10.43 rientra il Consigliere A. Scarpa

RIZZI approva in toto le osservazioni del Consigliere R. Scarpa perché crede che il Comune di Venezia avoca a se anche la gestione di alcune attività che andrebbero lasciate al privato. Se questo articolo dovesse esser valido per i parchi lo deve essere anche per i Forti. In ultima analisi, ritiene che questo tipo di decisioni, pur prevedendo un potere consultivo da parte degli Enti, debba spettare al Consiglio comunale.

ASS. REY sarà il Consiglio comunale che deciderà su chi ha la competenza a derogare su specifici eventi o manifestazioni che avvengono all’interno dei parchi ma specifica che gli Enti o le associazioni non decidono diversamente dalla norma e dalle graduatorie. Il fatto che sia stata data loro questa facoltà è dettata dal fatto che, avendo queste manifestazioni un carattere temporaneo, devono essere decise in tempi brevi, cosa che il Consiglio comunale non riuscirebbe a fare. Ricorda che sono eventuali deroghe che riguardano il commercio itinerante all’interno di manifestazioni ed eventi. Per quanto riguarda l’intervento del Consigliere Placella, è normale che le aree precluse siano maggiori nel Centro Storico che nella Terraferma ma non fine fatta alcuna disparità di trattamento.

DIR. BATTAGGIA risponde al Consigliere Toso specificando che le imbarcazioni che effettuano la consegna a domicilio non fanno un’attività di vendita (che invece viene fatta a monte). C’è anche la vendita al domicilio del consumatore, il c.d. “porta a porta”. Quella di cui si parla in questo Regolamento è la vendita itinerante che viene fatta in un determinato posto e per un tempo limitato. La parte del nuovo Regolamento che tratta di questo tipo di vendita, riprende il vecchio Regolamento che parte da un divieto generico, con alcune esclusioni, dovuto al fatto che si era valutato che consentire la vendita nei rii e nei canali del Centro Storico avrebbe creato problemi di traffico. All’articolo 27 comma 2, dove si dice:”nelle strade sulle quali è vietata la circolazione degli automezzi e nelle seguenti zone….” La richiesta di inserire anche Piazza del Mercato a Marghera è accoglibile. L’osservazione presentata da Confcommercio Unione Venezia al comma 1 dell’articolo 25 non è accoglibile perché l’indicazione “primo Comune” non è una restrizione per l’operatore che sceglie liberamente dove avviare la propria attività e di conseguenza presenta l’istanza o la SCIA in quel comune. L’impugnativa del Presidente del Consiglio dei Ministri di agosto 2013 riguarda i criteri per l’esercizio del commercio itinerante sulle aree demaniali marittime. Al comma 6 dell’articolo 26 le osservazioni sono parzialmente accogli bili nel seguente modo: Accoglibile per l’introduzione esplicita di una motivazione legata alla viabilità. Accoglibile per quanto riguarda le pertinenze esterne. Accoglibile per l’aumento a 250 metri di distanza dagli ospedali, ecc. Non accoglibile per la parte in cui si chiede l’inserimento di una distanza di 50 metri dalla Città Antica, considerato che il commercio itinerante è già vietato, in tutti i centri storici, dalla legge regionale. L’osservazione alla prima parte del secondo comma dell’articolo 27 non è accoglibile perché non si ravvisa il motivo per cui gli enti gestori di parchi e giardini non possano prevedere delle attività itineranti all’interno delle aree di loro competenza. Si rimanda alle medesime osservazioni già evidenziate all’art. 2 sulle definizioni. L’osservazione al comma 1 dell’articolo 28 non è accoglibile perchè in ogni caso l’intero articolo verrà completamente riformulato alla luce della l.r. (L.r. 8/2013) nonchè degli elementi di criticità rilevati dall’impugnativa del Presidente del Consiglio dei Ministri rispetto all’art. 5 della suindicata l.r. 8/2013. Procede con le osservazioni presentate dall’Unione Ambulanti Veneti, ritenendo accoglibile quella al comma 3 dell’articolo 25, perché in base alle recenti normative sulle liberalizzazioni non sono più ammessi limiti numerici nel rilascio di autorizzazioni. Non accoglibile quella al comma 4 dell’articolo 26, in quanto le recenti normative sulle liberalizzazioni in materia di orari che danno la possibilità all’operatore di iniziare la sua attività a qualsiasi ora, fanno sì che non sia possibile stabilire quali siano gli orari autorizzati. Inoltre le aree interessate dalla collocazione di posteggi isolati sono quasi esclusivamente in centro storico, area del tutto vietata al commercio itinerante in forza della legge regionale n. 10/2001. Non accoglibile quella al comma 2/secondo punto dell’articolo 27 perché la procedura prevista per le aree demaniali è esageratamente complessa per la tipologia di commercio prevista in questo articolo. Si rimanda alle medesime osservazioni già evidenziate all’art. 2 sulle definizioni. Ed infine, non accoglibile l’osservazione al comma 5 dell’articolo 27 perché l’articolo cui si fa riferimento non è il 27, comma 5 ma il 31 comma 4 (Formazione della graduatoria dei precari ed assegnazione posteggi eccezionalmente liberi nelle fiere). Quest’ultimo verrà riformulato sulla base di quanto previsto dall’Intesa Stato Regioni.

SCANDAGLIATO per quanto concerne le aree vietate, quando si propone l’allargamento di queste aree per quanto concerne il commercio itinerante, si deve tener conto anche di quelle attività che sono stagionali, come i venditori di caldarroste che, se passasse questo articolo, rischieremmo di non vedere più.

COSTALONGA chiede di fare un’osservazione sui commi 3 e 4 dell’articolo 11 chiedendo di stralciare il comma 3 perché il suo contenuto non è chiaro ed è già presente all’interno dell’articolo 5. Riguardo il comma 4, dove c’è scritto: ”anche alla luce di quanto verrà previsto da eventuali provvedimenti regionali.. ecc, rileva che la Regione non ha previsto alcunché e quindi chiede di modificarne il contenuto, lasciando quello che c’era scritto nel Regolamento attuale.
ASS. REY spiega che hanno già risposto, nel merito dell’articolo in cui si rimanda, nella Commissione che si è svolta il 6 novembre u.s., dicendo che verrà fatta una valutazione per ogni richiesta fatta.

PRES. FORTUNA esaurito l’ordine del giorno, alle ore 11.05 dichiara chiusa la seduta.

 

 

 

 

Atti collegati
convocazione tabella presenze resoconto sintetico
leggi apri leggi
 
 
A cura della segreteria della Commissione
Pubblicato il 05-12-2013 ore 15:59
Ultima modifica 05-12-2013 ore 15:59
Stampa