nr. d'ordine | nr. protocollo | data pubbl. | proponente | data protocollo |
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2334 | 19 | 11/02/2014 | Carlo Pagan Ed altri |
11/02/2014 |
tipo comunicazione | data pubblicazione | testo |
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esito | 11-02-2014 | Leggi |
Venezia, 11 febbraio 2014
nr. ordine 2334
n p.g. 19
Al Sindaco
Al Presidente del Consiglio comunale
Ai Capigruppo consiliari
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Al Vicesegretario Vicario
Oggetto: Inopportuna la permanenza di imprese funebri all’interno dell’ Ospedale “All’Angelo”-collegato alla delibera PD 712/2013
Premesso che
La legge regionale Veneto 18/2010 prevede, per finalità di tutela della salute e dell’igiene pubblica, una nuova figura di impresa, quella di attività funebre, discipinata dall’articolo 5 della citata legge;
All’impresa funebre sono affidati delicatissimi compiti, che vanno dalle funzioni di Stato Civile a compiti inerenti l’igiene pubblica. Basti pensare al riconoscimento del cadavere;
In funzione di queste nuove funzioni assegnate alla “impresa funebre” la regione Veneto ha previsto che il nuovo soggetto sia dotato di precisi requisiti formativi, strutturali, gestionali e professionali, indicati nella DGRV 1807/2011;
L’articolo 5 della L.R. 18/2010, citata, così dispone: “È vietata l’intermediazione nell’attività funebre. Il conferimento dell’incarico per il disbrigo delle pratiche amministrative, la vendita delle casse ed articoli funebri e ogni altra attività connessa al funerale si svolge unicamente nella sede autorizzata o, eccezionalmente su richiesta degli interessati, presso altro luogo purché non all’interno di strutture sanitarie e socio assistenziali di ricovero e cura, pubbliche e private, di strutture obitoriali e di cimiteri ”
Considerato che
E’ palese che nessuna impresa funebre potrà mai esercitare l’attività avendo, all’interno di un ospedale, i propri uffici;
L’impresa attualmente presente all’interno dell’Ospedale di Mestre pare che si occupi, per giunta, di incarichi relativi al disbrigo delle pratiche amministrative, la vendita delle casse ed articoli funebri ed ogni altra attività connessa al funerale;
Visto che
E’ intuitivo che ciò comporta, oltre alla violazione della norma regionale, una grave distorsione della concorrenza, potendo la predetta impresa avere un contatto immediato con i dolenti che hanno perduto il loro congiunto;
Ritenendo peraltro che
Il fatto di essere l’unica impresa avente la sede all’interno del nosocomio può dare una patente di accreditamento da parte della struttura pubblica che ha realizzato l’ospedale;
Alcune norme in vari periodi hanno stigmatizzato e vietato il fatto che vi sia commistione tra strutture pubbliche sanitarie ed imprese funebri (o di onoranze funebri);
Il Consiglio Comunale
Dà mandato al sindaco ed alla giunta di attivare ogni azione necessaria affinchè il tutto soddisfi la norma di legge al fine di risolvere, quanto prima, tale spiacevole evidente sleale concorrenza tra imprese funebri all'interno del nostro territorio impedendo così il confronto competitivo tra gli operatori.
Carlo Pagan
Ed altri
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