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Partito Democratico - Mozione nr. d'ordine 2241

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nr. d'ordine nr. protocollo data pubbl. proponente data protocollo
2241 1 03/01/2014 Maurizio Baratello
 
09/01/2014

 

 

Venezia, 3 gennaio 2014
nr. ordine 2241
n p.g. 1
 

Al Sindaco
Al Presidente del Consiglio comunale
Ai Capigruppo consiliari
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Al Vicesegretario Vicario


 

Oggetto: Riforma Legge Speciale per Venezia

 

Premesso che

• il Consiglio Comunale nella seduta del 30 settembre 2010, ha approvato la delibera n. 120 con la quale ha previsto l’istituzione di una Commissione Straordinaria a termine, per contribuire ad effettuare un’accurata analisi, e proporre delle linee guida comuni, per una Riforma della Legge Speciale per Venezia;

• nell’attività svolta, si è cercato di recuperare il materiale delle normative tuttora vigenti; è stato presentato uno studio comparativo dei disegni di legge depositati in Parlamento, con l’intento di mettere nelle condizioni i commissari di verificare, studiare, valutare e concorrere a proporre un elaborato di sintesi, alla revisione della Legge 16 aprile 1973, n. 171 e della Legge 29 novembre 1984, n. 798 e s.m.i.;

• la Commissione ha ascoltato, in audizione, le organizzazioni di categoria rappresentanti il tessuto produttivo, le istituzioni culturali e religiose, gli ordini professionali, i cui atti sono depositati, così come le proposte, considerazioni o analisi che rimangono a disposizione dell’amministrazione comunale per eventuali future consultazioni;

Considerato che

• le proposte di legge depositate alla Camera dei Deputati e in Senato della Repubblica hanno iniziato l’iter parlamentare di discussione nelle previste commissioni;

• la comparazione dei disegni di legge, di cui alle premesse, ha fatto emergere la necessità di presentare all’Esecutivo e al Parlamento, delle linee guida, ad ampia condivisione, sulla salvaguardia fisica, ambientale ed architettonica della città e il suo sviluppo socio-economico, sulle competenze e la centralità del Comune per una semplificazione gestionale, amministrativa e fiscale rispetto all’attuale assetto frammentato  e centralistico;

• la valutazione delle diverse proposte ha evidenziato, altresì che, oltre ad una parziale risposta alle obiettive necessità di Venezia in tema di salvaguardia fisica, ambientale e socio economica, anche una carenza di proposte sullo stato di necessità e sulle modalità di reperire le risorse finanziarie necessarie per avviare un nuovo corso di investimenti in città, basate sul federalismo fiscale e demaniale, a dimostrazione che una governance autorevole si fonda sull’autonomia impositiva e sulla fiscalità di vantaggio;

• risulterebbe quindi importante una sostanziale convergenza dei testi all’attenzione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica nonché l’adesione del Governo a tale percorso di revisione;

tutto ciò premesso e considerato,

 

il Consiglio Comunale auspica

• La revisione della strumentazione legislativa trovi articolazione in un testo finalizzato al perseguimento di obiettivi precisi, con una ridefinizione in senso federale della legislazione speciale, che individuino la “laguna di Venezia”, quale soggetto unico a cui far riferimento per la determinazione delle priorità in tema di salvaguardia fisica, ambientale e del tessuto socio economico, che permettano l’identificazione di una struttura unificata tra i soggetti competenti, in grado di dar attuazione, in tempi certi ed in forma integrata, agli interventi programmati, lo sviluppo socio-economico della città storica, delle isole, delle città della gronda lagunare e delle aree economico-produttive del sito, per favorire l'inserimento di attività ad elevato contenuto tecnologico e scientifico, potenziando e migliorando il servizio sanitario locale e il trasporto pubblico locale in relazione alla specificità e alla peculiarità veneziana, la certezza e costanza dei finanziamenti necessari alla programmazione pluriennale degli interventi previsti dalla legge.

• Lo Stato, in armonia con le direttive Comunitarie, è il soggetto garante della salvaguardia ambientale della laguna di Venezia a tutela del patrimonio naturale, archeologico, storico, artistico e per promuovere lo sviluppo socio economico, sostenibile, dell’area lagunare, assicurando finanziamenti anche, mediante l’utilizzo delle risorse provenienti dal tessuto sociale e produttivo del territorio lagunare.

• Le finalità della salvaguardia ambientale, fisica, socio-economica, siano attuate attraverso un Piano Generale degli Interventi, elaborato dal Comitato per la Salvaguardia, presieduto dal Sindaco della Città di Venezia e quando sarà costituita, dal Sindaco della Città Metropolitana di Venezia, con compiti di indirizzo, coordinamento e controllo, per le attività di salvaguardia e di riparto dei finanziamenti.

• Partendo dalla centralità della laguna di Venezia e in una logica di sussidiarietà, diviene fondamentale riposizionare le competenze del Magistrato alle Acque di Venezia, della Regione del Veneto e degli altri enti o autorità affinché ogni intervento, in tema di manutenzione urbana, sia eseguito, in forma unitaria, dal Comune di Venezia/Comune Metropolitano di Venezia, per  garantire l'omogeneità tecnico-progettuale, il coordinamento complessivo e la necessaria concentrazione delle risorse finanziarie.

• Nel quadro di uno sviluppo sostenibile, si individua nel Comune di Venezia/Comune Metropolitano di Venezia, il coordinare ogni azione finalizzata al mantenimento e alla valorizzazione del tessuto socio economico della Città. In particolare, la centralità decisionale, è ritenuta prioritaria, nella riconversione di Porto Marghera e delle altre aree dismesse.

• Gli enti e le autorità coinvolte in quanto competenti all'esecuzione degli interventi e nella gestione dell'ambiente laguna di Venezia provvedono a perfezionare apposito accordo di programma ai sensi e per gli effetti dell'articolo 34 della legge 18 agosto 2000, n. 267.

• Ogni competenza in tema di acque lagunari, ad eccezione delle acque portuali, sono trasferite dal Magistrato alle Acque alla Città Metropolitana.

• Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, per il tramite del Magistrato alle Acque assicura, precipuamente, il completamento delle opere di difesa e la riduzione dei livelli di marea (sistema Mo.S.E.).

• Il Ministero dell’Ambiente e la Regione Veneto elaborano i programmi di risanamento delle acque lagunari e del bacino idrografico scolante in laguna. Il Piano troverà attuazione mediante sottoscrizione di Accordi di Programma, con la Città Metropolitana.

• Il Ministero dell’Ambiente e la Città Metropolitana elaborano i programmi di bonifica dei siti inquinati. Il Piano troverà attuazione mediante sottoscrizione di Accordi di Programma, con i Comuni della Città Metropolitana.

• La Città Metropolitana ha competenza per la riconversione e lo sviluppo dell’area di Porto Marghera. Il Piano troverà attuazione mediante sottoscrizione di Accordi di Programma, con i soggetti destinatari quali, a titolo esemplificativo,  l’Autorità Portuale e il Comune di Venezia. La Città Metropolitana ha competenza in tema di interventi di equilibrio idrogeologico e morfologico della laguna, contrasto al moto ondoso, processo erosivo e perdita dei sedimenti. Il Piano troverà attuazione mediante sottoscrizione di Accordi di Programma, con i Comuni della Città Metropolitana.

• I Comuni di Venezia, Chioggia, Cavallino-Treporti, hanno competenza in tema di interventi di manutenzione urbana e rivitalizzazione socio economica, ciascuno nel proprio ambito.

• Gli interventi di manutenzione urbana, per la città di Venezia, completano il Piano programma degli interventi integrati per il risanamento igienico ed edilizio della città di Venezia “Progetto Integrato Rii”, assicurando la manutenzione ed efficienza delle opere già realizzate. La prosecuzione del “Progetto Integrato Rii” è affidata alla Società Insula SpA. I Comuni di Chioggia e Cavallino-Treporti, previa partecipazione nella società, potranno affidare a Insula SpA, i loro programmi di manutenzione.

• Per la rivitalizzazione socio economica i Comuni di Venezia, Chioggia, Cavallino- Treporti, possono assegnare contributi, a seguito di bando, per il risanamento  conservativo del patrimonio immobiliare residenziale privato. I Comuni, anche in deroga alla normativa nazionale e regionale, potranno attuare politiche per un uso esclusivamente residenziale, del patrimonio immobiliare privato.

• I Comuni di Venezia, Chioggia, Cavallino-Treporti, per il mantenimento della residenzialità e delle attività socio economiche negli insediamenti urbani lagunari, possono destinare risorse per l’acquisizione di patrimonio abitativo e nuova edificazione, anche con finalità produttiva artigianale, per favorire l’occupazione e il ripopolamento della città. I Comuni assumono iniziative dirette alla riconversione delle attività produttive in essere e all’insediamento di nuove attività ad alto tasso di innovazione.

• La Città Metropolitana e il Ministero per i Beni e Attività Culturali, elaborano i piani di restauro e ristrutturazione degli edifici demaniali di carattere storico artistico, destinati ad un uso pubblico, compresi gli edifici delle confessioni religiose, aperti al culto, di carattere storico artistico.

• Il Federalismo Demaniale è elemento essenziale nella ridefinizione della legge speciale. E' constatazione comune di tutti i soggetti attori, nell'attuale legislazione, che siano troppi coloro che hanno ed esprimono competenze, in termini di "poteri", sulla laguna e le sue acque. Lo Stato (Magistrato alle Acque), la Capitaneria di Porto, l'Autorità Portuale, la Provincia, il Comune di Venezia e gli altri Comuni della Gronda, senza parlare dei privati nelle valli da pesca. E' indispensabile, nel rispetto delle reciproche autonomie, che proprio il Federalismo esalta, creare in ambito lagunare, un modello organizzativo nuovo per uscire dal "labirinto delle competenze".

La laguna di Venezia è anche il Porto di Venezia; città, laguna e porto sono un'unica cosa: rappresentano il passato, sono il presente, devono rimanere assieme per assicurare il futuro della città e delle città vaste che sono il Veneto.

Il Comune di Venezia deve poter essere, nella nuova legge speciale, il primo interlocutore del Porto, intervenire nelle scelte di programmazione, in quelle strategiche e di investimento e di regolamentazione, per le due polarità: quella commerciale e quella turistica.

Per il perseguimento della tutela e valorizzazione del patrimonio storico artistico, della città di Venezia, lo specchio acqueo antistante Piazza san Marco e ricompreso tra l’isola di san Giorgio, i giardini di Castello e l’intero canale della Giudecca, è escluso dall’ambito dei canali marittimi ed attribuito alla categoria dei canali interni della città di Venezia.

Per il perseguimento della rivitalizzazione socio economica della città di Venezia e della più vasta area della Città Metropolitana, deve essere istituita la Segreteria di Programmazione e Coordinamento del Porto di Venezia, Presieduta dal Sindaco della Città Metrolitana, e costituita dalla Regione del Veneto, Autorità Portuale, Comuni di Venezia, Chioggia, Cavallino-Treporti. L’attività di programmazione e coordinamento ha lo scopo di armonizzare le politiche di sviluppo dall’area portuale, con le politiche socio-economiche, degli enti territoriali. Attraverso la stesura di accordi di programma dovranno essere perseguiti i punti relativi:

a) totale estromissione del traffico petrolifero e delle grandi navi mercantili dalla laguna di Venezia,

b) creazione di uno scalo portuale mercantile a mare, riconversione ad uso portuale delle aree dismesse di Porto Marghera, col trasferimento dello scalo crocieristico per imbarcazioni di grandi dimensioni,

c) nuovi sistemi di mobilità sublagunare per merci e persone.

• La rivitalizzazione e lo sviluppo socio-economico e produttivo delle città di Venezia, di Chioggia, Cavallino-Treporti e della Laguna di Venezia, sono perseguiti anche attraverso l'agevolazione dello sviluppo di attività imprenditoriali e commerciali, privilegiando attività esistenti, quelle caratteristiche e quelle ad alto contenuto innovativo, i servizi consortili finalizzati al sostegno delle stesse attività, anche in collaborazione con la Camera di Commercio Industria e Artigianato di Venezia; la realizzazione di Fondaci, quali luoghi di interrelazioni culturali, di scambio di merci e relativa contrattazione, produzione culturale e artigianale, con l’utilizzazione di  siti produttivi  dismessi, di   complessi immobiliari o aree demaniali; lo sviluppo del comparto fieristico, anche attraverso l'utilizzo sinergico delle strutture della Stazione Marittima, dell’Arsenale, dell'aeroporto Nicelli e del VEGA (Parco Scientifico e Tecnologico di Venezia); l'incentivazione della residenza nel centro storico mediante la realizzazione di appartamenti pubblici collegati all’apertura di attività produttive di natura artigianale, commerciale e dell’immateriale, di cui il conduttore si accolla, in deroga al codice civile, sia la manutenzione ordinaria che straordinaria; erogazione di contributi per il restauro del patrimonio immobiliare privato, di contributi per l’abbattimento degli interessi passivi sui mutui contratti con Istituti di Credito per l’acquisto dell’abitazione principale quale prima casa, dell'integrazione al canone di locazione per i redditi bassi; la manutenzione urbana, l'esecuzione di opere di consolidamento e di sistemazione di   ponti e canali e di fondamenta all'interno del centro storico e delle isole; il recupero e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e museale; l'acquisizione, il restauro e il risanamento conservativo di immobili da destinare alla residenza nonché ad attività sociali e culturali, produttive, artigianali e commerciali essenziali per il mantenimento delle caratteristiche socio-economiche degli insediamenti urbani lagunari nonché l'acquisizione di aree da destinare ad insediamenti produttivi e per l'urbanizzazione primaria e secondaria delle stesse nell'ambito dell'intero territorio comunale; l'incentivazione e l'insediamento di attività ad alto contenuto tecnologico e scientifico e di istituzioni universitarie di primario livello a vocazione internazionale; la realizzazione di opere per l'integrazione territoriale tra il centro storico, le isole e la terraferma, il miglioramento dell'accesso alla città di Venezia, la riduzione dell'inquinamento; la realizzazione della “zona franca” di cui al decreto legge 15 maggio 1991, n. 151, convertito, con modifiche, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202; il recupero del patrimonio immobiliare pubblico dell'Arsenale da destinare, tra l'altro, alla realizzazione della cittadella dell’Università, anche mediante lo sviluppo della residenzialità a favore degli studenti iscritti e partecipanti alle attività degli Atenei, della cittadella della cultura con realizzo di Mostre ed itinerari della Biennale d’Arte, di Architettura e Musica, da parte della Fondazione Biennale di Venezia,  della Fondazione Musei Civici di Venezia, di attività di gestione e di manutenzione delle opere di regolazione delle maree alle bocche di porto e di ricerca e sviluppo anche a queste correlate.

• In funzione di una sempre più importante strategia di marketing territoriale, dovrà essere privilegiato il completamento della rete di fibra ottica nella città insulare e nelle aree della gronda lagunare che già da oggi sono in grado di attrarre investimenti.

• Il tema della qualità urbana non può prescindere da una visione completa della mobilità, secondo un progetto che interessi tutta la città. La tutela ambientale, è strettamente correlata alla lotta al moto ondoso. La concentrazione in un'unica autorità dei poteri e delle responsabilità, attualmente suddivisi tra diverse amministrazioni, statali e locali, permette di combattere efficacemente l'emergenza del traffico acqueo, anche di quello portuale. Si ritiene che nell'ambito della nuova legislazione speciale per Venezia, possa essere stabilito che la responsabilità regolamentare e decisionale sia posta in capo al Comune di Venezia .

• La pianificazione e la programmazione dovranno essere soddisfatte assicurando, una volta entrato in funzione il Sistema Mo.S.E, al Comune di Venezia un ruolo fondamentale nella definizione degli obiettivi di conservazione e rivitalizzazione della città storica, delle isole e dell'ambiente lagunare.

• Detto ruolo dovrebbe essere corroborato dal conferimento al Sindaco di poteri  “commissariali”  necessari a semplificare le procedure su temi precisi come ad esempio quello in materia di bonifiche ambientali.

• La Regione del Veneto promuove uno o più accordi di programma con il Comune di Venezia, la Provincia di Venezia, l'Autorità Portuale di Venezia e l'Ente zona Industriale di Porto Marghera e con altre imprese e società presenti nell'area di Porto Marghera, al fine di perseguire la bonifica del sito di interesse nazionale di Porto Marghera, come individuato ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente del 23 febbraio 2000, mediante la redazione di un Piano complessivo per la messa in sicurezza e bonifica delle aree del sito con l'indicazione delle relative priorità.

• L'Area di Porto Marghera è esclusa dal novero dei siti di interesse nazionale, ai sensi dell'articolo 252 del decreto legislativo n. 152 del 2006, e i relativi fondi sono trasferiti ad Comitato Istituzionale Paritetico.

• La Regione Veneto e il Comune di Venezia, tramite accordi di programma, approvano ed aggiornano gli strumenti urbanistici per adottare un nuovo piano di sviluppo dell'area di Porto Marghera, denominato Progetto Marghera.

• Il piano favorisce lo sviluppo dei settori terziario e quaternario, nonché la residenzialità, prevedendo, in particolare, la realizzazione di infrastrutture per l'area produttiva di Porto Marghera, individuata dalla vigente variante al PRG per Porto Marghera, di cui alla deliberazione n. 163/1997 del Consiglio Comunale di Venezia, approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 350 del 9 febbraio 1999, i cui contenuti sono stati ripresi nella ‘variante PRG Terraferma’ e successive modificazioni.

• E’ istituito il Distretto idrografico della Laguna di Venezia, composta dal bacino demaniale marittimo di acqua salsa compreso tra il mare e la terraferma che si estende dalla foce del fiume Sile (Conca di Cavallino) alla foce del fiume Brenta (Conca di Brondolo), dal territorio dei Comuni della gronda lagunare, dal territorio dei Comuni del bacino scolante, dalle acque costiere antistanti, compresi fondale e sottosuolo, come definite dalla direttiva 2000/60/CE; dalle acque marine antistanti, compresi fondale e sottosuolo, come definite dalla direttiva 56/2008/CE.

• La puntuale delimitazione dei confini del distretto idrografico della laguna di Venezia, è effettuata dall'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico Laguna di Venezia, sentita l'Autorità di Bacino del distretto delle Alpi Orientali.

• E' istituita l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Laguna di Venezia, che esercita le competenze previste degli articoli 63 e seguenti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che deve redigere il piano di bacino distrettuale, oltre a quanto previsto dall'articolo 65, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

• Le aree e gli insediamenti militari dell'Arsenale di Venezia sono trasferiti al demanio civile e sono sottoposti al processo di sdemanializzazione e riutilizzazione. 

• E’ istituita la Commissione per la sdemanializzazione e la riutilizzazione dell'Arsenale di Venezia, presieduta dal Sindaco di Venezia e composta da un componente nominato dalla Regione Veneto di concerto con il Ministro delegato per la pubblica amministrazione e l'innovazione, un componente nominato dall'Agenzia del demanio e uno nominato dal Ministro per i beni e le attività culturali con il compito di predisporre il Piano di valorizzazione dell' Arsenale tenendo in considerazione gli insediamenti esistenti. Il Piano è sottoposto all'approvazione del Comitato Istituzionale Paritetico, costituisce variante al piano regolatore del Comune di Venezia. Qualora, entro 12 mesi dall'adozione del Piano, il Comune non provveda a dare attuazione al Piano stesso, il Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Presidente della Giunta della Regione  Veneto, ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione, nomina un commissario straordinario nella persona del Sindaco di Venezia.La proprietà dei beni è trasferita al Comune di Venezia dopo l'approvazione del Piano da parte della Commissione.

• Tutti gli interventi in materia di lavori pubblici previsti e finanziati con la legge speciale per Venezia, sono esenti da IVA e gli atti di compravendita per l’acquisto prima casa, finanziati con la stessa legge, con obbligo di residenza e di occupazione nei Comuni di Venezia, Chioggia e Cavallino-Treporti, vanno a tassa fissa e gli oneri notarili al minimo tabellare della tariffa professionale.

• L’ammontare delle somme delle opere, degli incentivi e contributi previsti nella legge speciale per Venezia, sono considerati al di fuori del conteggio dei limiti del Patto di Stabilità, in quanto stanziamenti straordinari finalizzati al recupero di un patrimonio storico-artistico e culturale unico al mondo.

• Al finanziamento delle opere di regolazione delle maree parimenti alle altre opere, si provvede mediante l’applicazione di una tassa di scopo di Euro 0,10 a ciascun veicolo in transito nei caselli autostradali, in entrata e in uscita e/o tramite rilevatore elettronico, nell’ambito della Provincia di Venezia e/o mediante lo storno delle entrate a Bilancio dello Stato, a titolo compartecipativo fino all’1% delle entrate delle accise e fino al 1% del gettito dell’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) derivanti dalle attività svolte dall’Autorità Portuale di Venezia.

• Infine, mediante l’applicazione di un’imposta di soggiorno che deve interessare tutti i settori del turismo.

• Detta entrata relativa all’imposta di soggiorno, può variare da uno a cinque euro per il transito, parcheggio, oppure a persona, oppure fino al 5% del corrispettivo di vendita a camera, nella ricettività alberghiera ed extralberghiera,  crocieristica e diportistica.

• Per le attività imprenditoriali che si occupano di introitare e versare al Comune di Venezia detto corrispettivo, in relazione al ruolo di sostituto d’imposta svolto, viene un credito d’imposta, dal 5 al 10% dell’importo versato, che potrà essere oggetto di compensazione mediante il modello F24 con qualsiasi tributo erariale.

• I finanziamento della legge speciale sono ripartiti nella misura dell’86% a favore del Comune di Venezia, del 10% a favore del Comune di Chioggia e del 4% a favore del Comune di Cavallino-Treporti.

• E’ data facoltà agli enti territoriali di avvalersi e applicare la fiscalità di vantaggio, contemplata nel Trattato del funzionamento dell’Unione Europea, nella parte terza, “Politiche e azioni dell’Unione”, al titolo VII “Norme comuni sulla concorrenza, sulla fiscalità e sul ravvicinamento delle legislazioni”, con particolare riferimento all’art. 107 (ex art. 87 del T.C.E.) in materia di aiuti di stato, importante per incentivare l’impresa e i livelli occupazionali nella nostra Città. 

• Inoltre, potrebbe essere previsto che per garantire la salvaguardia della laguna di Venezia sia  garantita annualmente una percentuale del gettito dello Stato derivante dai giochi e dalle lotterie, per l’uso di apparecchiatura da gioco in concessione e dagli ingressi nelle sale da gioco presso qualsiasi locale sito nell’estensione della Provincia di Venezia.

 

Maurizio Baratello

 
  1. Maurizio Baratello
  2. Archivio atti
 
Pubblicata il 03-01-2014 ore 11:17
Ultima modifica 03-01-2014 ore 11:17
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