| nr. d'ordine | nr. protocollo | data pubbl. | proponente | data protocollo |
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| 318 | 84 | 18/11/2010 | Luigi Giordani Renzo Scarpa Simone Venturini Giuseppe Caccia Sebastiano Bonzio Giacomo Guzzo Sebastiano Costalonga (PDL) Michele Zuin (PDL) |
18/11/2010 |
| tipo comunicazione | data pubblicazione | testo |
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| esito | 18-11-2010 | Leggi |
Venezia, 18 novembre 2010
nr. ordine 318
n p.g. 84
Al Sindaco
Al Presidente del Consiglio comunale
Ai Capigruppo consiliari
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Al Vicesegretario Vicario
e per conoscenza
Al Presidente della Municipalità Venezia - Murano - Burano
Oggetto: Servizi pubblici di trasporto non di linea nelle acque del territorio del Comune di Venezia. Applicazione art. 5 bis della L. 21 del 15/01/1992. Mozione collegata alle proposte di delibera C.C. PD 629 e PD 631 anno 2010
PREMESSO CHE
- Venezia è un eccezionale esempio di tradizionale insediamento umano e di occupazione del territorio. Essa è stata inserita, dall'Unesco, nei siti di importanza mondiale già nel 1987 perché considerata un capolavoro del genio creativo umano, direttamente e materialmente legato ad eventi o tradizioni in vita, con idee, con credi, con lavori artistici e letterari d'eccezionale valore universale. Essa va conservata nel suo insieme rappresentato dalla realtà monumentale e dalle persone e attività ivi residenti.
- Assieme alla completa tutela fisica della Città, deve essere garantita la mobilità dei suoi cittadini e di quanti sono provvisoriamente domiciliati e/o comunque presenti nel territorio comunale, assicurando la percorribilità delle vie acquee di comunicazione sia per la normale necessità di spostamento, sia per le eventuali emergenze.
- A tal fine, considerato il già esistente grave stato di intasamento di rii e canali della Città, in attesa della individuazione-definizione del numero chiuso delle imbarcazioni circolanti (numero massimo) che indichi il grado limite di sopportabilità della città e delle procedure che ne garantiscano l'effettiva adozione e rispetto, si ritiene debbano essere affrontate, assieme agli altri Enti ed Organi competenti sulle acque lagunari, le situazioni delle singole categorie di imbarcazioni/servizi per determinarne la presenza ed organizzarne la mobilità.
CONSIDERATO CHE
Nel frattempo si impone una azione su due distinti piani costituiti da:
- la predisposizione di un efficace sistema di controlli che garantisca il rispetto delle normative di legge ed i regolamenti comunali a garanzia dello svolgimento di un servizio pubblico e a salvaguardia dei diritti dei cittadini/clienti. I controlli devono essere svolti in modo il più possibilmente diffuso, in sede diurna e notturna, e devono investire tutti gli aspetti del servizio pubblico, della navigazione e sosta delle imbarcazioni precisando che la sosta delle imbarcazioni autorizzate dagli altri Comuni, deve essere assolutamente impedita;
- l’adozione di provvedimenti di organizzazione della navigazione, generalmente intesa e, in particolar modo, dello svolgimento dei vari servizi di trasporto pubblici e privati, delle merci e delle persone, che disincentivino l'accesso alla laguna e alla Città Storica da parte di ulteriori contingenti di imbarcazioni;
RILEVATO CHE
- su questo piano va sostenuta la proposta della Giunta, in applicazione all'art. 5 bis della L. 21 del 15/01/1992, di prevedere un importo di ingresso alle acque delimitate dai confini del territorio del Comune di Venezia, per le imbarcazioni svolgenti servizi di trasporto persone autorizzati da altri Comuni, perché la presenza nel territorio del Comune di Venezia di tali unità, cui si deve aggiungere l'ipotesi reale di un significativo aumento del loro numero, vanifica la regolamentazione della circolazione e dei traffici legata alla determinazione dei contingenti, concepiti come strumenti fondamentali di loro governo.
- a ciò si deve aggiungere la constatazione che chi opera con dette autorizzazioni, per compensare una maggiore difficoltà all'avviamento della propria attività d'impresa rispetto alle autorizzazioni e licenze rilasciate dal Comune di Venezia, sono più facilmente portati ad utilizzare metodi di accaparramento dei clienti estranei ai sistemi in uso nella normale concorrenza.
VALUTATO CHE
in quest’ottica, l'imposizione di un importo d'ingresso alle acque del territorio comunale può rappresentare un significativo elemento di dissuasione a valenza progressiva che deve essere usato soprattutto, per arginare l'ulteriore arrivo di imbarcazioni dotate di nuove autorizzazioni.
- non di meno deve essere chiaro che tale importo va applicato anche alle autorizzazioni già operative, specificando che, in questo caso, il suo significato non può, certamente, essere quello di disincentivarne l'arrivo o l'immatricolazione dei relativi natanti, ma quello di stabilire il corrispettivo a compensazione dei costi di mantenimento/manutenzione della Città (di “uso“ della Città e delle sue strutture).
Il Consiglio Comunale
indica la necessità di applicazione anche di un ticket, proporzionale all'effettivo numero delle persone trasportate, a tutte le autorizzazioni rilasciate da altri Comuni, per l'accesso al territorio ed alle acque del Comune di Venezia.
In sostanza l'indicazione è quella di definire un importo di ingresso a valore progressivo e valenza composita che consenta:
a) una sicura azione di ostacolo al proliferare delle autorizzazioni di altri Comuni;
b) l‘imposizione di un corrispettivo per l‘uso delle strutture presenti nel territorio del Comune di Venezia che rappresenti, anche, una contribuzione ai costi di tutela e manutenzione della Città.
Per quanto attiene al punto a) il Consiglio rinvia a quanto contenuto in propri precedenti indirizzi alla Giunta, (allegati al presente atto) in merito all'imposizione di corrispettivi per l'uso delle strutture di imbarco e sbarco delle persone in capo, indistintamente, a tutti gli operatori, compresi, quindi, anche quelli autorizzati dal Comune di Venezia.
In merito alla quantificazione economica dell'importo di accesso, al territorio ed alle acque del Comune di Venezia e del corrispettivo d'uso delle strutture, il Consiglio Comunale indica, di seguito, una ipotesi di struttura dando mandato alla Giunta di definirne il livello di prima applicazione, l'eventuale opportunità di prevederne la applicazione a forfait e il sistema di rivalutazione annuale:
A) autorizzazioni già in attività:
- corrispettivo per l'uso delle infrastrutture calcolato sugli effettivi costi di realizzazione, manutenzione, gestione;
- importo d'ingresso e navigazione: composto da un ticket applicabile per ogni persona trasportata e la contemporanea previsione di una somma minima a viaggio;
- Incremento dell’importo in caso di transito in Canal Grande;
B) eventuali autorizzazioni rilasciate dopo la data di approvazione della attuazione dell'art. 5 bis della L. 21 del 15/01/1992 cui si riferisce il presente atto di indirizzo:
- per la fondamentale valenza di disincentivazione all’avvio in attività, di ulteriori autorizzazioni/imbarcazioni, l'importo di ingresso e il ticket devono essere aggravati in misura significativamente maggiore. Tali importi potranno essere maggiorati fino a 5 volte.
SI INVITA INOLTRE LA GIUNTA
- Per quanto attiene alle imbarcazioni/autorizzazioni attualmente svolgenti servizio Gran Turismo, in considerazione del fatto che l'accordo tra Comune di Venezia e Autorità Portuale/Nepthun per la gestione dei pontili di sbarco non è ancora approdato ad una completa e stabile definizione, di valutarne il grado di applicabilità.
- A garantire che le risorse derivanti dalla applicazione del ticket, una volta quantificate in previsione, possano essere destinate attraverso una successiva valutazione da farsi in sede di formulazione del bilancio 2011.
- A verificare la possibilità di ampliare il servizio rimozione natanti, oggi in concessione ad ASM, anche nei giorni festivi ed in orario notturno a copertura di tutte le 24 ore giornaliere.
- A prevedere la revoca della deroga al divieto in Canal Grande in conseguenza di un verificato futuro aumento delle autorizzazioni di altri Comuni.
- Per quanto attiene, viceversa la proposta di inserire anche la località del Tronchetto per la realizzazione di un pontile dedicato alle autorizzazioni di altri Comuni, si ritiene di non considerarla opportuna in questa fase.
Allegati
delibera 629 (pdf - 240 kb)
delibera 631 (pdf - 172 kb)
Luigi Giordani
Renzo Scarpa
Simone Venturini
Giuseppe Caccia
Sebastiano Bonzio
Giacomo Guzzo
Sebastiano Costalonga (PDL)
Michele Zuin (PDL)
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