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Per la Federazione della Sinistra Veneta – Rifondazione Comunista Sinistra Europea - Mozione nr. d'ordine 2

Logo Per la Federazione della Sinistra Veneta – Rifondazione Comunista Sinistra Europea Sebastiano Bonzio
nr. d'ordine nr. protocollo data pubbl. proponente data protocollo
2 1 14/05/2010 Sebastiano Bonzio
 
17/05/2010

 
tipo comunicazionedata pubblicazionetesto
esito15-06-2010Leggi

 

Venezia, 14 maggio 2010
nr. ordine 2
n p.g. 1
 

Al Sindaco
Al Presidente del Consiglio comunale
Ai Capigruppo consiliari
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Al Vicesegretario Generale


 

Oggetto: Si scrive acqua si legge democrazia - Adesione alla campagna referendaria “L’ACQUA NON SI VENDE”, contro la privatizzazione dell’acqua.

 

Premesso che

Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 14, del 18 gennaio 2010, ha votato l'approvazione dei principi orientati al concetto dell'acqua quale “bene comune dell'umanità” e il loro recepimento nello Statuto Comunale.

I principi approvati e fatti propri dal Consiglio Comunale sono:
1. l’acqua è un bene comune, un diritto umano universale non assoggettabile a meccanismi di mercato;
2. la disponibilità e l’accesso individuale e collettivo all’acqua potabile sono garantiti in quanto diritti inalienabili e inviolabili della persona umana e si estrinsecano nell’ impegno a garantire ai cittadini un minimo vitale giornaliero;
3. la proprietà e la gestione del servizio idrico devono essere pubbliche e improntante a criteri di equità, solidarietà (anche in rapporto alle generazioni future) e rispetto degli equilibri ecologici;
4. il consumo umano delle risorse idriche deve avere la priorità rispetto ad altri usi;
5. la gestione del servizio idrico integrato è un servizio pubblico locale privo di rilevanza economica, in quanto servizio pubblico essenziale di interesse generale per garantire l’accesso all’acqua per tutti e pari dignità umana a tutti i cittadini, pertanto non soggetto alla disciplina della concorrenza, e quindi la cui gestione va attuata attraverso gli Artt. 31 e 114 del D.Lgs n. 267/2000 con meccanismi che garantiscano la partecipazione sociale.

Considerato che


conseguentemente lo Statuto Comunale, all’articolo 2/bis, afferma che il Comune di Venezia:
1. riconosce il Diritto umano all'acqua, ossia l’accesso all’acqua come diritto umano,universale, indivisibile, inalienabile e lo status dell’acqua come bene comune pubblico;
2. garantisce la disponibilità e l’accesso individuale e collettivo all’acqua potabile in quanto diritti inalienabili e inviolabili della persona umana e si estrinseca nell’ impegno a garantire ai cittadini un minimo vitale giornaliero e la priorità del consumo umano delle risorse idriche rispetto ad altri usi;

3. conferma il principio della proprietà e gestione pubblica del servizio idrico integrato e che tutte le acque, superficiali e sotterranee, anche se non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa da utilizzare secondo criteri di equità, solidarietà (anche in rapporto alle generazioni future) e rispetto degli equilibri ecologici.”

e, all'articolo 19, aggiungere il seguente comma:

“2. Il Comune di Venezia riconosce che la gestione del servizio idrico integrato è un servizio pubblico locale privo di rilevanza economica, in quanto servizio pubblico essenziale di interesse generale per garantire l’accesso all’acqua per tutti e pari dignità umana a tutti i cittadini, pertanto non soggetto alla disciplina della concorrenza, e quindi la cui gestione va attuata attraverso gli Artt. 31 e 114 del D.Lgs n. 267/2000 con meccanismi che garantiscano la partecipazione sociale.”

Considerato inoltre che

Il processo di privatizzazione dell'acqua trova concreta attuazione con:
L’art. 23 bis della Legge n. 133/2008, relativo alla privatizzazione dei servizi pubblici di rilevanza economica.
È l’ultima normativa approvata dal Governo Berlusconi che stabilisce come modalità ordinarie di gestione del servizio idrico l’affidamento a soggetti privati attraverso gara o l’affidamento a società a capitale misto pubblico-privato, all’interno delle quali il privato sia stato scelto attraverso gara e detenga almeno il 40%.

Con questa norma, si vogliono mettere definitivamente sul mercato le gestioni dei 64 ATO (su 92) che o non hanno ancora proceduto ad affidamento, o hanno affidato la gestione del servizio idrico a società a totale capitale pubblico.

Queste ultime infatti cesseranno improrogabilmente entro il dicembre 2011, o potranno continuare alla sola condizione di trasformarsi in società miste, con capitale privato al 40%. La norma inoltre disciplina le società miste collocate in Borsa, le quali, per poter mantenere l’affidamento del servizio, dovranno diminuire la quota di capitale pubblico al 40% entro giugno 2013 e al 30% entro il dicembre 2015.

L’art. 150 del D. Lgs. n. 152/2006 (c.d. Codice dell’Ambiente), relativo alla scelta della forma di gestione e procedure di affidamento, segnatamente al servizio idrico integrato.
L’articolo definisce come uniche modalità di affidamento del servizio idrico la gara o la gestione attraverso Società per Azioni a capitale misto pubblico privato o a capitale interamente pubblico.

L’art. 154 del Decreto Legislativo n. 152/2006 (c.d. Codice dell’Ambiente), comma 1, dispone che la tariffa per il servizio idrico è determinata tenendo conto dell’ “adeguatezza della remunerazione del capitale investito”.
Tale norma consente al gestore di ottenere profitti garantiti sulla tariffa, caricando sulla bolletta dei cittadini un 7% a remunerazione del capitale investito, senza alcun collegamento a qualsiasi logica di reinvestimento per il miglioramento qualitativo del servizio.

Considerato infine che

 

per impedire il processo di privatizzazione e mantenere concretamente vivi i principi di universalità e pubblicità dell'acqua, quegli stessi principi che sono ispiratori dello Statuto del Comune di Venezia, il Forum Italiano dei Movimenti per l’Acqua, ha promosso tre quesiti referendari, depositati presso la Corte di Cassazione di Roma lo scorso mercoledì 31 marzo 2010.

Tutto ciò premesso e considerato,

IL CONSIGLIO COMUNALE

1. In osservanza dei principi statuti all'articolo 2/bis dello Statuto Comunale, aderisce alla campagna referendaria per la ripubblicizzazione dell'acqua promossa dal Forum Italiano dei Movimenti per l’Acqua;

 

2. Impegna il Sindaco e l'Assessore all'Ambiente, di concerto con gli uffici competenti, a individuare le modalità di comunicazione pubblica e di semplificazione procedurale allo scopo di permettere al Comitato referendario locale per la ripubblicizzazione dell'acqua di diffondere capillarmente la conoscenza dei principi statutari orientati al concetto dell'acqua quale “bene comune dell'umanità”, delle motivazioni che presiedono all'adesione del Comune di Venezia alla Campagna referendaria, dei quesiti referendari, e della raccolta delle firme a loro sostegno.

 

Sebastiano Bonzio

 
 
Pubblicata il 14-05-2010 ore 14:29
Ultima modifica 14-05-2010 ore 14:29
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