nr. d'ordine | nr. protocollo | data pubbl. | proponente | assessore competente | data protocollo | data scadenza | tipo risposta |
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1814 | 66 | 29/04/2013 | Sebastiano Costalonga Antonio Cavaliere Raffaele Speranzon Marta Locatelli (PDL) Renzo Scarpa (Misto) |
Assessore Gianfranco Bettin e p. c. Alla Presidente della I Commissione |
30/04/2013 | 30/05/2013 | in Commissione |
tipo comunicazione | data pubblicazione | testo |
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verbale seduta commissione consiliare | 14-05-2014 | Leggi |
risposta | 10-05-2013 | Leggi |
Venezia, 29 aprile 2013
nr. ordine 1814
n p.g. 66
All'Assessore Gianfranco Bettin
e per conoscenza
Alla Presidente della I Commissione
Alla Segreteria della Commissione consiliare I Commissione
Al Presidente del Consiglio comunale
Al Sindaco
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Ai Capigruppo consiliari
Al Vicesegretario Vicario
Oggetto: ACCESSO CIVICO: il nuovo controllo democratico sugli atti della P.A.
Tipo di risposta richiesta: in Commissione
D.lgs 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” è in vigore dal 20/04/2013;
nella G.U., venerdì 5 aprile 2013 è stato pubblicato il D.lgs attuativo della legge n. 190/2012 già approvato nella seduta del Consiglio dei Ministri n.69 del 15 febbraio 2013 con l’enunciazione di un nuovo (e dirompente) principio generale dell'accessibilità immediata agli atti della pubblica amministrazione a semplice richiesta del cittadino.
CONSIDERATO CHE
Il nuovo diritto di accesso civico riconosce a chiunque il diritto di richiedere, al responsabile della pubblica amministrazione obbligata alla trasparenza, documenti, informazioni o dati nei casi in cui la pubblicazione non sia stata fatta. Il responsabile per la trasparenza deve essere indicato nel “Programma triennale per la trasparenza e l’integrità”;
La Pubblica amministrazione che non ottempera alla pubblicazione di quanto chiesto in attuazione del diritto civico, entro un termine stabilito dovrebbe essere sanzionata;
Le pubbliche amministrazioni (P.A.) devono pubblicare ogni 6 mesi (con aggiornamenti), in sottosezioni del link “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) autorizzazione o concessione;
b) scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta dal D.Lgs. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici);
c) concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all’art. 24 D.Lgs. 150/2009;
d) accordi stipulati dall’amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.
VISTO CHE
per ogni provvedimento occorre pubblicare il contenuto, e nell’oggetto l’eventuale spesa prevista, inoltre anche gli estremi relativi ai documenti contenuti nel fascicolo (elettronico magari) del procedimento.
la pubblicazione si farà con una scheda sintetica e automatica in sede di formazione del documento che contiene l’atto (in pratica per evitare perdite di tempo occorrerà rivedere i requisiti essenziali delle delibere e delle determine e di ogni atto procedimentale) e vanno pubblicati anche i dati relativi alle diverse tipologie di procedimento di propria competenza.
L’inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/2013 o la mancata predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità costituiscono:
1) elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale o apicale;
2) eventuale causa di responsabilità per danno all’immagine dell’Amministrazione (almeno fino a quando il Giudice delle Leggi non sarà investito di una possibile incostituzionalità relativamente all'an e quantum e soprattutto quomodo del "danno all'immagine");
3) parametro di valutazione ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio.
PRESO ATTO CHE
sempre più è necessario rendere la funzione della “macchina” dell’Amministrazione pubblica, fruibile e “controllabile” dai cittadini nella logica della massima trasparenza e partecipazione alla gestione pubblica nel territorio;
SI CHIEDE
se sono stati ottemperate tutte le indicazioni previste dalla nuova Legge entrata in vigore dal 20 aprile u.s. ed eventualmente i tempi necessari affinché quanto disposto diventi fruibile e completo in tutte le sue parti;
se non fosse, ora necessario, alla luce di quando emanato dalla nuova Legge e direttive successive, rivedere i Regolamenti interni sull’accesso agli atti, attualmente vigenti.
Sebastiano Costalonga
Antonio Cavaliere
Raffaele Speranzon
Marta Locatelli (PDL)
Renzo Scarpa (Misto)
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