nr. d'ordine | nr. protocollo | data pubbl. | proponente | assessore competente | data protocollo | data scadenza | tipo risposta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1705 | 32 | 04/03/2013 | Jacopo Molina |
Assessore Antonio Paruzzolo e p. c. Al Presidente della II Commissione |
12/03/2013 | 11/04/2013 | in Commissione |
Venezia, 4 marzo 2013
nr. ordine 1705
n p.g. 32
All'Assessore Antonio Paruzzolo
e per conoscenza
Al Presidente della II Commissione
Alla Segreteria della Commissione consiliare II Commissione
Al Presidente del Consiglio comunale
Al Sindaco
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Ai Capigruppo consiliari
Al Vicesegretario Vicario
Oggetto: Obbligatorietà del carattere onorifico per le attività di amministratore di enti destinatari di contributi pubblici.
Tipo di risposta richiesta: in Commissione
Premesso
- che nelle scorse settimane è stata posta all’attenzione della VI Commissione del Consiglio Comunale la vicenda della Fondazione Musei Civici Veneziani relativa alla perdita di contribuzione regionale alla stessa ai sensi della L.R. 50/1984 a causa del compenso erogato dalla Fondazione al Presidente dott. Valter Hartsarich, compenso che si pone altresì in contrasto con l’art. 6, c. 2 del Decreto Legge 78/210 (convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 122/2010), dove è previsto che la titolarità degli organi collegiali e di amministrazione degli enti che ricevono contributi od utilità a carico delle finanze pubbliche sia esclusivamente onorifica (salvo il mero rimborso di spese sostenute ove previsto per legge, nonché la corresponsione di gettoni di presenza, ove già previsti e comunque non oltre l’importo di € 30 a seduta giornaliera);
- che la violazione di quanto sopra comporta, sempre ai sensi dell’art. 6, c. 2, del D.L. 78/2010, che “La violazione di quanto previsto dal presente comma determina responsabilità erariale e gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli”;
- che la Giunta Comunale, con Deliberazione 3/2013, su proposta dell’Assessore alle partecipazioni societarie, ha avviato un’operazione di adeguamento del sistema delle partecipazioni comunali all’intervenuta legislazione per quanto riguarda il numero massimo dei componenti i consigli di amministrazione (ex Decreto Legge 95/2012, art. 4, c. 4 e 5, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 135/2012) e l’entità massima dei relativi compensi (ex decreto legge 78/2010, art. 6, comma 6) e che tuttavia tale azione di verifica ed adeguamento non è stata estesa ai casi di cui al citatoart. 6, c. 2 del Decreto Legge 78/2010.
Considerato
- che appare necessario completare rapidamente le opportune verifiche ed i necessari adeguamenti anche per tenere conto di quanto prevede il citato art. 6, c. 2 del Decreto Legge 7/2010, esaminando non soltanto il sistema delle società direttamente e indirettamente partecipate, ma anche il più ampio complesso degli enti soggetti a tali previsione di legge e destinatari, direttamente o indirettamente, di contributi od utilità a carico del bilancio comunale.
Per quanto sopra, il sottoscritto Consigliere
Interpella
l’Assessore alle Società partecipate
per conoscere se, e nel caso in che tempi e modi, intendano dare disposizioni onde evitare che enti del sistema delle partecipazioni comunali si trovino in contrasto con gli obblighi di legge citati, nonché per evitare che l’Amministrazione comunale abbia ad erogare contributi od utilità ad enti non adeguatisi a quanto dispone il comma 2 dell’art. 6 del Decreto Legge 78/2010, quali, ad esempio e se del caso, la Fondazione Biennale di Venezia.
Jacopo Molina
scarica documento in formato pdf (35 kb)