nr. d'ordine | nr. protocollo | data pubbl. | proponente | assessore competente | data protocollo | data scadenza | tipo risposta |
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1492 | 176 | 08/10/2012 | Jacopo Molina |
Assessore Gianfranco Bettin e p. c. Alla Presidente della I Commissione |
09/10/2012 | 08/11/2012 | in Commissione |
tipo comunicazione | data pubblicazione | testo |
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verbale seduta commissione consiliare | 14-05-2014 | Leggi |
Venezia, 8 ottobre 2012
nr. ordine 1492
n p.g. 176
All'Assessore Gianfranco Bettin
e per conoscenza
Alla Presidente della I Commissione
Alla Segreteria della Commissione consiliare I Commissione
Al Presidente del Consiglio comunale
Al Sindaco
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Ai Capigruppo consiliari
Al Vicesegretario Vicario
Oggetto: Trasparenza ed onerosità dell’accesso agli atti del Comune di Venezia
Tipo di risposta richiesta: in Commissione
Premesso
- che i provvedimenti dell’Amministrazione Comunale sono da pubblicarsi all’Albo Pretorio on line (come disposto dall’art. 32 della Legge 69/2009) e che il Comune di Venezia, a far data dal 1° settembre 2012, si è, seppure tardivamente, adeguato a tale obbligo anche per le determinazioni dei dirigenti (in conformità alla decisione del Consiglio di Stato, Sez. V, Sent. n. 1370 del 15.3.2006);
- che il sito web dell’Amministrazione Comunale, facilmente consultabile dai cittadini, è ormai da tempo attrezzato come banca dati degli atti deliberativi, di Giunta e di Consiglio, ora integrata dalle determinazioni dirigenziali (http://portale.comune.venezia.it/albopretorio).
Considerato
- che sovente si verifica che elementi essenziali di una deliberazione (quali ad esempio, il contenuto di un provvedimento di approvazione) vengano soltanto citati nel provvedimento, senza costituire “allegato” della deliberazione stessa (vedasi, ad esempio, la deliberazione della Giunta Comunale N. 134 del 5 aprile 2012, che non ha contemplato gli elaborati del progetto che con tale atto veniva approvato quali “allegati” della deliberazione stessa), con ciò sottraendoli alla pubblicazione ed alla conoscenza della cittadinanza (si trattava, per la succitata deliberazione, del progetto definitivo Comune di Venezia / Insula S.p.A. di opere di urbanizzazione ed arredo urbano in zona di S. Maria Elisabetta al Lido di Venezia, http://portale.comune.venezia.it/delibere-di-giunta);
- che, in altri casi, pur componendosi le deliberazioni e le determinazioni anche di allegati, questi ultimi non vengano pubblicati all’Albo Pretorio on line;
- che la quantificazione degli oneri di copiatura degli atti per il quali il cittadino richiede all’Amministrazione Comunale l’accesso agli atti con estrazione di copia è effettuato sulla base della Deliberazione di Giunta Comunale N. 789/2008 (invero non disponibile nella citata banca dati on line delle deliberazioni comunali) e che l’onere di copiatura digitale viene quantificato in ragione del numero di pagine (in bianco e nero/a colori) del documento originale, in misura cioè sproporzionata e spropositata rispetto al reale onere di copiatura; si può citare, ad esempio, l’onere preteso in un caso concreto (nota prot. 295612 in data 10.07.2012 della Direzione Progettazione ed Esecuzione Lavori) per la copia su disco di una relazione di 20 pagine a colori e 8 pagine in bianco e nero (€ 17,20) e di una tavola in formato A1 (€ 6,00);
- che le disposizioni interne dell’Amministrazione Comunale non regolano ancora l’accesso all’ ”informazione ambientale” ai sensi del Decreto Legislativo 19 agosto 2005 N. 195, che - in attuazione della Direttiva 2003/4/CE - garantisce particolari favorevoli condizioni di accesso agli atti di tale fattispecie, quali: il fatto che l’istante non debba dimostrare il proprio interesse (art. 3, c. 1) e l‘acceso gratuito (art. 6, c. 1), la tariffazione per l’estrazione di copia sulla base del costo effettivo del servizio (art.6, c. 2), etc., con ciò ostacolando l’esercizio del diritto di accesso del pubblico all’informazione in materia di ambiente secondo la citata direttiva del Parlamento Europeo.
Per quanto sopra, il sottoscritto Consigliere
Interpella
l’Assessore all’informatizzazione ed alla cittadinanza digitale
al fine di chiedere se non ritenga opportuno e doveroso che:
a) i contenuti essenziali degli atti deliberativi (deliberazioni e determinazioni) siano sempre considerati quali “allegati” dei provvedimenti e quindi pubblicati nei modi di legge (fatte salve s’intende eventuali riserve per motivi di privacy);
b) che le deliberazioni e determinazioni vengano pubblicate intergralmente, e pertanto comprensive degli allegati alle stesse;
c) che in caso diverso, essi siano resi comunque all’accesso del pubblico senza oneri per esso;
d) che la Giunta Comunale rimoduli le tariffe per copia digitale di atti in misura appropriata al costo reale, evitando di gravare il cittadino di oneri spropositati;
e) che la Giunta Comunale regolamenti le disposizioni particolari per favorire l’accesso all’informazione ambientale ai sensi del Decreto Legislativo 195/2005, tenuto conto che lo Statuto comunale, come modificato ed aggiornato con deliberazione del Consiglio Comunale N. 150 del 21.2.2011, già prevede infatti, all’art. 30, comma 2, le due distinte modalità di accesso agli atti: ai sensi della Legge 241/1990 e del Decreto Legislativo N. 195/2005.
Jacopo Molina
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