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Il Popolo della Liberta' - Interpellanza nr. d'ordine 1231

Logo Il Popolo della Liberta' Marta Locatelli
nr. d'ordine nr. protocollo data pubbl. proponente assessore competente data protocollo data scadenza tipo risposta
1231 87 28/05/2012 Marta Locatelli
 
Sindaco
Giorgio Orsoni
 
e p. c.
Al Presidente della IX Commissione
 
inoltrata a
Assessore Carla Rey
28/05/2012 27/06/2012 in Commissione

 
tipo comunicazionedata pubblicazionetesto
verbale seduta commissione consiliare18-04-2013Leggi
delega20-06-2012Leggi

 

Venezia, 28 maggio 2012
nr. ordine 1231
n p.g. 87
 

Al Sindaco Giorgio Orsoni


e per conoscenza

Al Presidente della IX Commissione
Alla Segreteria della Commissione consiliare IX Commissione
Al Presidente del Consiglio comunale
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Ai Capigruppo consiliari
Al Vicesegretario Vicario

 

Oggetto: Occupazione abusiva di suolo pubblico.

Tipo di risposta richiesta: in Commissione

 

 

 

 

 

Considerato che:

l’Amministrazione Comunale attraverso gli uffici dell'Assessorato competente, ad ottobre 2011, ha varato due procedimenti , il primo per lo spostamento del posteggio per il commercio su aree pubbliche, sito in località S. Croce – Lista di Spagna, esattamente appoggiato di fronte all’uscita di sicurezza di un albergo;

il secondo riguarda un procedimento sanzionatorio a seguito della violazione delle norme sul Regolamento Comunale in materia di commercio su aree pubbliche da parte della suddetta attività la quale, in sintesi, occupa una superficie doppia rispetto a quella autorizzata, si appoggia all’immobile dell’Hotel ivi presente ed inoltre non rispetta l’orario autorizzato per l’occupazione giacché sovente non provvede a smontare la struttura la sera, trasformando così di fatto l’occupazione temporanea in occupazione permanente: circostanze, queste, tutte segnalate alle autorità e da queste verificate;

l'Amministrazione Comunale ha individuato una nuova posizione per il posteggio dell'attività commerciale in oggetto, concordando con la Soprintendenza la nuova ubicazione;

Visto che:

la situazione vede un'attività commerciale ad immediato ridosso di un immobile, che occlude una via di accesso che è anche uscita di sicurezza per il caso di incendi o altre calamità;

la situazione testé descritta lede fortemente i diritti della proprietà dell’albergo, causando ingenti danni: danni dei quali, in caso di azione giudiziaria, dovrà risponderne il Comune di Venezia già diffidato ad intervenire nei confronti di un concessionario che non rispetta i termini del contratto. La responsabilità del Comune potrebbe essere riconosciuta proprio perché l’evento causativo del danno è diretta conseguenza di un inadempimento contrattuale prontamente segnalato dal privato e verificato dall’Ente con l’attività dei propri organi ispettivi e di vigilanza;

il procedimento avviato dal Comune per lo spostamento dell’attività evidenzia la non corretta posizione attuale del banchetto e l'individuazione in accordo con la Soprintendenza di un nuovo sito;

Rilevato che:

la legge n. 241/1990, all'art. 2, comma 9, come modificato dal D.L..n. 9 del 2012 convertito in Legge n. 35 del 2012, stabilisce che la mancata o tardiva emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione delle performance individuali nonché di responsabilità disciplinare ed amministrativa del dirigente e del funzionario inadempiente;

 

 

 

 

 

Tutto ciò considerato e rilevato si interpella il Signor Sindaco

 


per conoscere le motivazioni che hanno portato al ritardo nella conclusione del procedimento e, di fatto, ad una situazione di stallo, ciò nonostante suddetto procedimento fosse supportato da ogni adeguata verifica di tipo giuridico, tecnico e regolamentare;

affinché intervenga adottando tutti gli opportuni provvedimenti di diretta competenza e affinché in ogni caso verifichi lo stato dei procedimenti amministrativi e sanzionatori già avviati, sollecitando i responsabili degli Uffici alla loro conclusione: ciò anche al fine di evitare ulteriori danni alla proprietà dei quali il Comune di Venezia sarebbe responsabile, ed al fine di evitare inoltre che l'inerzia del Comune stesso possa essere sanzionata ai sensi della Legge n. 35/2012;

affinché venga rispettato il diritto di ogni cittadino di vedere applicato il Regolamento sull'occupazione di suolo pubblico e le relative sanzioni.

 

Marta Locatelli

 
 
Pubblicata il 28-05-2012 ore 14:34
Ultima modifica 28-05-2012 ore 14:34
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