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Partito Democratico - Interpellanza nr. d'ordine 1191

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nr. d'ordine nr. protocollo data pubbl. proponente assessore competente data protocollo data scadenza tipo risposta
1191 66 14/05/2012 Jacopo Molina
 
Assessore
Ezio Micelli
 
e p. c.
Al Presidente della V Commissione
14/05/2012 13/06/2012 in Commissione

 
tipo comunicazionedata pubblicazionetesto
verbale seduta commissione consiliare19-06-2012Leggi

 

Venezia, 14 maggio 2012
nr. ordine 1191
n p.g. 66
 

All'Assessore Ezio Micelli


e per conoscenza

Al Presidente della V Commissione
Alla Segreteria della Commissione consiliare V Commissione
Al Presidente del Consiglio comunale
Al Sindaco
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Ai Capigruppo consiliari
Al Vicesegretario Vicario

 

Oggetto: Rilascio titoli abililitativi edilizi e approvazione strumenti urbanistici attuativi - Conflitto istituzionale tra Comune di Venezia e Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Venezia e Laguna in merito al ruolo della Commissione per la Salvaguardia di Venezia

Tipo di risposta richiesta: in Commissione

 

Premesso

che la Giunta Comunale di Venezia in data 24.2.2011 ha approvato Atto di Indirizzo, a relazione del Sindaco di Venezia, avente ad oggetto: “Ricognizione degli adempimenti relativi all’adeguamento della strumentazione urbanistica comunale ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 5, penultimo comma, della legge 16 aprile 1973 n. 171. Cessazione dei poteri attribuiti alla Commissione per la Salvaguardia di Venezia”.


Si riporta testualmente brano di detto Atto di Indirizzo: “Ritenuto pertanto che…nel momento in cui il Comune di Venezia ha adeguato l’intera sua strumentazione urbanistica a quella di livello superiore regionale, e in particolare al Piano d’Area della Laguna Veneziana (che peraltro è parte integrante del più generale P.T.R.C.), si è provveduto ad attuare un sistema di pianificazione generale “a tutto campo” in cui sono state rispettate tutte le prescrizioni della Legge 171/1973, facendo di fatto decadere le misure di salvaguardia in essa contenute. Ne consegue che il ricorso al parere della Commissione per la Salvaguardia di Venezia non risulta più necessario, in quanto il parere (vincolante e non) espresso da quest’ultima si rendeva necessario unicamente sino all’entrata in vigore di uno strumento urbanistico generale redatto o modificato secondo le direttive del Piano comprensoriale, che, come detto, oggi è rappresentato, nei suoi contenuti, dal PALAV.


Visti il parere della Direzione Avvocatura Civica, P.G. 2011/81243, allegato al presente atto di indirizzo; la relazione della Direzione Sviluppo del Territorio ed Edilizia, P.G. 2011/81639 del 24.2.2011 la Giunta Comunale


- prende atto che il PTRC, il PALAV e tutta la strumentazione urbanistica comunale di adeguamento a quest’ultimo rispettano tali criteri e sono regolarmente entrati in vigore determinando così la cessazione, a tutti gli effetti, del regime transitorio di cui all’art. 5, penultimo comma, della Legge 16 aprile 1973, N. 171 e, di conseguenza, ponendo fine al potere di intervento della Commissione per la Salvaguardia di Venezia;


- dà mandato alle Direzioni di perfezionare i procedimenti di loro competenza, relativi ad interventi sottoposti al parere della Commissione per la Salvaguardia di Venezia, conseguentemente al presente atto di indirizzo”;


- in conseguenza a quanto sopra, l’Amministrazione Comunale si era ed è pertanto limitata ad inviare alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Venezia e Laguna i progetti relativi ad interventi esterni (procedimenti edilizi ed urbanistici) affinché l’Ente tutorio esprimesse il parere di competenza ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, N. 42 (Codice dei beni culturali e del Paesaggio);

Rilevato

che la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Venezia e Laguna (su espressa indicazione della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto) ritiene tuttavia ancora oggi necessario acquisire il parere della Commissione per la Salvaguardia di Venezia e per l’effetto, dal 5 aprile 2012, restituisce gli atti al Comune senza esprimere parere;

Considerato

- che la situazione di stallo venutasi a creare sta procurando rilevante pregiudizio ai cittadini e agli enti richiedenti il rilascio di provvedimenti abilitativi edilizi o l’approvazione di strumenti urbanistici attuativi;


- che ciò ingenera difficoltà per i professionisti che operano nel settore edilizio-urbanistico nell’ assistere detti cittadini ed enti nei procedimenti amministrativi indicati;


- che l’impasse sta arrecando altresì nocumento al Comune di Venezia non soltanto per l’incertezza procedimentale che va a riverberarsi sui dipendenti preposti, ma anche per i mancati introiti in quanto non perfezionare il rilascio dei provvedimenti abilitativi edilizi, laddove assentibili, comporta il mancato incameramento di quanto dovuto in punto oneri concessori (costo di costruzione e oneri di urbanizzazione), oltre al mancato conseguimento di altre utilità che possono essere ottenute dall’Amministrazione mediante l’approvazione di strumenti urbanistici attuativi;

Atteso

che, secondo chi scrive, il conflitto istituzionale venutosi a creare potrà trovare una delle seguenti soluzioni:


1) il Comune di Venezia, attenendosi al portato dell’Atto di indirizzo di Giunta Comunale surichiamato, potrebbe (dovrebbe) continuare ad inviare i progetti alla sola Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Venezia e Laguna. Se questa dovesse perseverare nel restituire gli atti al Comune, detto contegno amministrativo dovrebbe interpretarsi non certo come parere non favorevole (per non essersi espressa!), bensì come deliberata volontà di non esprimersi, con conseguenza che la Soprintendenza avrebbe consumato il proprio potere. Il Comune, preso atto della consumazione del potere della Soprintendenza, potrebbe dunque rilasciare i provvedimenti abilitativi edilizi e perfezionare l’approvazione degli strumenti urbanistici attuativi. Se poi al caso l’Autorità Giudiziaria dovesse decidere per l’illegittimità dell’indirizzo assunto dal Comune di Venezia e in conseguenza per la necessità dell’espressione del parere da parte della Commissione per la Salvaguardia di Venezia, i procedimenti medio tempore perfezionati e così i provvedimenti adottati andrebbero fatti salvi, in ossequio al principio dell’affidamento risposto dal cittadino nell’operato dell’Amministrazione;


2) il Comune di Venezia potrebbe ricorrere avverso il Ministero per i Beni Culturali e le Attività Culturali – Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Venezia e Laguna innanzi all’Autorità Giudiziaria Amministrativa al fine di sentire dichiarare la legittimità della decisione di non richiedere più il parere della Commissione per la Salvaguardia di Venezia sui progetti edilizi e sui piani urbanistici attuativi, per avere la Commissione cessato di esercitare i propri poteri;


3) Attendere che il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto si esprima (prima o poi) su ricorsi promossi da cittadini o enti privati su fattispecie concrete relative al conflitto tra gli Enti pubblici indicati e così informarsi alla decisione del Tribunale o, al caso, del Consiglio di Stato;

Per quanto sopra, il sottoscritto Consigliere

interpella il Sindaco e l’Assessore all’Urbanistica

al fine di conoscere se e come intendano dirimere il conflitto istituzionale venutosi a creare, auspicando fin d’ora che il Comune di Venezia assuma un ruolo attivo e non si limiti ad attendere che siano conflitti giurisdizionali promossi da soggetti privati a dirimere la vicenda.

 

Jacopo Molina

 
 
Pubblicata il 14-05-2012 ore 15:20
Ultima modifica 14-05-2012 ore 15:20
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