nr. d'ordine | nr. protocollo | data pubbl. | proponente | assessore competente | data protocollo | data scadenza | tipo risposta |
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501 | 24 | 28/02/2011 | Marco Gavagnin |
Assessore Ezio Micelli e p. c. Al Presidente della V Commissione |
02/03/2011 | 01/04/2011 | in Commissione |
tipo comunicazione | data pubblicazione | testo |
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verbale seduta commissione consiliare | 21-04-2011 | Leggi |
Venezia, 28 febbraio 2011
nr. ordine 501
n p.g. 24
All'Assessore Ezio Micelli
e per conoscenza
Al Sindaco
Al Presidente del Consiglio comunale
Al Presidente della V Commissione
Ai Capigruppo consiliari
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Al Vicesegretario Vicario
Oggetto: legittimità ed opportunità della scelta fatta dall’amministrazione comunale in ordine alle nomine effettuate per la costituzione della nuova “Commissione per il Paesaggio” deputata al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche ai sensi degli articoli 146 e seguenti del D.Lgs. n. 42/2004 (Codice Urbani)
Tipo di risposta richiesta: in Commissione
Premesso
che l’art. 146 comma 6 del D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004 “Codice dei beni culturali e del Paesaggio” dispone che “La regione esercita la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio avvalendosi di propri uffici dotati di adeguate competenze tecnico-scientifiche e idonee risorse strumentali. Può tuttavia delegarne l'esercizio, per i rispettivi territori, a province, a forme associative e di cooperazione fra enti locali come definite dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento degli enti locali, ovvero a comuni, purché gli enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia”;
che dallo stesso art. 146 si evince quali siano i compiti attribuiti a tali organi per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica in relazione alle opere che necessitano di acquisire la medesima: si afferma, in particolare, al comma 3 che “La documentazione a corredo del progetto è preordinata alla verifica della compatibilità fra interesse paesaggistico tutelato ed intervento progettato” ed al comma 7 che “…l'amministrazione verifica se l'istanza stessa sia corredata della documentazione di cui al comma 3, provvedendo, ove necessario, a richiedere le opportune integrazioni e a svolgere gli accertamenti del caso. Entro quaranta giorni dalla ricezione dell'istanza, l'amministrazione effettua gli accertamenti circa la conformità dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e nei piani paesaggistici e trasmette al soprintendente la documentazione presentata dall'interessato, accompagnandola con una relazione tecnica illustrativa nonché dando comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento…”;
che i successivi commi 8 e 9 dell’articolo 146 illustrano i passaggi procedurali tra amministrazione competente al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche (la Regione o l’ente locale delegato) e la Soprintendenza stabilendo che quest’ultima “rende il parere limitatamente alla compatibilità paesaggistica…entro il termine di 45 giorni dalla ricezione degli atti” e poi, entro 20 giorni, l’amministrazione rilascia l’autorizzazione o il preavviso di rigetto dell’istanza. Se tuttavia la Soprintendenza non si esprime entro i 45 giorni allora l’Amministrazione potrà indire una Conferenza di Servizi e “costringerla” a parteciparvi o a rendere comunque un parere scritto entro 15 giorni. In ogni caso, decorso il periodo di 60 giorni (45+15), l’Amministrazione potrà rilasciare o meno l’autorizzazione sulla base della sua sola istruttoria;
che l’articolo 148, rubricato “Commissione per il paesaggio”, prevede al comma 1 che “le regioni promuovono l'istituzione e disciplinano il funzionamento delle commissioni per il paesaggio di supporto ai soggetti ai quali sono delegate le competenze in materia di autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'articolo 146 comma 6”, al comma 2 che “La commissione e' composta da soggetti con particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio” ed infine al comma 3 che “La commissione esprime il parere obbligatorio in merito al rilascio delle autorizzazioni previste dagli articoli 146, 147 e 159”;
che nella Delibera di Giunta della Regione Veneto n. 835 del 15.03.2010 sono stati dettati gli “Indirizzi in merito alla verifica della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnica/scientifica per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche al fine del rilascio della autorizzazione paesaggistica art. 146 c. 6 del D.Lgs. 42/04”. E’ stato specificato, in particolare, che “Ai fini di una corretta e funzionale gestione della delega in oggetto, e tenendo conto degli specifici requisiti tecnici necessari, i comuni possono alternativamente:
a) individuare una apposita struttura incaricata delle istruttorie paesaggistiche;
b) individuare un incaricato cui attribuire l'istruttoria per l'aspetto paesaggistico;
c) prevedere forme associative e di cooperazione, come definite dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento degli enti locali, per l'istituzione di una commissione intercomunale che esprima pareri sulla compatibilità tra l'interesse paesaggistico tutelato e l'intervento progettato…”;
che, sempre con la citata delibera, è stato ribadito il fatto secondo cui i presupposti per l’attuazione della delega, di cui all’art. 146 comma 6, “si considerano sussistenti qualora: - la responsabilità del procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica sia posta in capo ad un soggetto diverso dal responsabile del procedimento urbanistico-edilizio, anche se appartenente alla medesima struttura organizzativa; - il/i soggetto/i che svolge/ono l'istruttoria sia/siano in possesso di appropriati requisiti di competenza ed esperienza” e si è stabilito poi, per i Comuni interessati, il termine del 30.06.2010 entro cui far pervenire alla Regione una dichiarazione di sussistenza dei requisiti sopraccennati;
che, con lettera del 6 luglio 2010 a firma del Sindaco Giorgio Orsoni, il Comune di Venezia ha comunicato alla Regione una terna di nomi a cui è stato deciso di affidare i compiti relativi all’istruttoria ed al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche per l’intero territorio comunale;
che, una volta scaduto il termine di cui sopra, la Direzione Urbanistica e Paesaggio della Regione Veneto (che fa capo alla Segreteria Regionale alle Infrastrutture e Mobilità al cui vertice c’è l’ing. Silvano Vernizzi, Commissario Straordinario per il Passante) ha effettuato una ricognizione degli enti locali idonei a mantenere le competenze in materia paesaggistica ed ha conseguentemente formulato uno specifico elenco di queste amministrazioni delegate tra cui è ricompresa anche quella veneziana;
considerato
che il territorio del Comune di Venezia è talmente esteso e composito che le competenze e le discipline interessate da un’autorizzazione paesaggistica, in tale contesto, sono numerosissime: si passa infatti da un ambiente lagunare unico al mondo con la sua legislazione speciale ad aree SIC (Siti di interesse comunitario) come il Bosco di Carpenedo, dagli edifici del centro storico (vecchi da alcune centinaia d’anni fino a quasi un migliaio come la Basilica di San Marco) con i loro preziosi vincoli paesaggistici, storici, artistici ed architettonici alle ville venete presenti in terraferma (Villa Tivan e Villa Erizzo), dai parchi ed aree protette (Oasi delle Dune agli Alberoni al Lido) agli elementi residuali della cinta muraria mestrina (Torre civica, mura, Torresino), ecc.
che i nomi espressi dal Sindaco per la nuova commissione, competente per la preparazione delle istruttorie in materia di autorizzazioni paesaggistiche e, soprattutto, per la stesura della relazione di accompagnamento dei documenti alla Soprintendenza, corrispondono a tre funzionari comunali che, con tutto il rispetto, non sembrano proprio corrispondere al profilo delineato dal Codice Urbani all’art. 148 comma 2 e dalla Regione. Trattasi infatti di due geometri e di un perito industriale che si sono occupati fino all’altro ieri di edilizia privata (distanze tra edifici, altezze, norme igieniche e temi similari) e che risultano, per tal motivo, collegati in modo stretto al Dirigente del settore urbanistico dal quale invece dovrebbero essere indipendenti o quasi;
che la città di Venezia è considerata patrimonio dell’UNESCO da più di quarant’anni e che, alcuni anni fa, la rivista National Geografic ha affidato ad una commissione di studiosi l’analisi di tutti i siti protetti e da questa ricerca è uscito peraltro un dato grave ed emblematico: il capoluogo lagunare è una delle realtà gestite peggio;
che esistono nell’università italiana alcuni corsi di laurea che potrebbero rivelarsi ben più utili, in relazione al rilascio di autorizzazioni paesaggistiche ed allo studio dei tanti temi connessi, rispetto ad un normale diploma di scuola media superiore. Si pensi soltanto alle facoltà di Architettura, Storia, Conservazione dei Beni Culturali, Scienze Ambientali (tutte presenti peraltro a Venezia);
che, nell’ipotesi di carenza di personale o di eccessivo carico di lavoro presso la Soprintendenza di Venezia, sarà compito dei tre funzionari di cui sopra formulare le autorizzazioni paesaggistiche o comunque prepararne almeno l’istruttoria che è un compito molto importante perché se fatta malamente potrebbe non mettere in luce qualche aspetto rilevante dell’opera da realizzare e quindi inficiare l’esito finale del procedimento;
che la notizia recentissima dell’atto di indirizzo della Giunta teso a cancellare il passaggio dei progetti urbanistici presso la Commissione di Salvaguardia regionale (che forse sconta “la colpa” di aver denunciato troppe volte errori e scempiaggini urbanistiche e paesaggistiche), insieme alla composizione della Commissione per il Paesaggio, lascia presagire, in modo piuttosto evidente e preoccupante, che l’amministrazione voglia probabilmente dare una scossa all’economia locale scatenando “gli spiriti animali del capitalismo…” (o, meglio, della rendita fondiaria) cui accennava il Presidente Berlusconi per giustificare il Piano Casa;
che già allo stato attuale, con la Commissione di Salvaguardia operante, alcuni ambiti territoriali particolarmente preziosi stanno rischiando molto a causa di operazioni immobiliari che potrebbero danneggiarli in modo irreversibile (si pensi al del Bosco di Carpenedo con le villette per vip di via del Tinto o all’Oasi degli Alberoni con i maxi progetti di Est Capital al Lido);
si chiede al Sindaco e all’assessore competente
• di chiarire innanzitutto i criteri che hanno portato il Sindaco ad affidare una delle materie più delicate e preziose, com’è la tutela del paesaggio, in una città come Venezia a due geometri ed un perito industriale. Si crede veramente che questi tre funzionari, sicuramente competenti nel loro settore, sono i “soggetti con particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio” di cui parla l’art. 148 comma 2 del Codice dei beni culturali e del paesaggio?
Il Sindaco voleva forse lanciare, complice il periodo di carnevale, un messaggio subliminale ai giovani nel senso di non proseguire alcuni studi universitari perché inutili?
• di annullare da subito, in via di autotutela, le nomine fatte e di comunicare tale volontà alla Regione, avviando, al tempo stesso, all’interno dell’amministrazione comunale una nuova selezione dei candidati, basata su curricula e percorsi di studio più appropriati per le importanti competenze delegate dalla Regione.
Marco Gavagnin
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