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Partito Democratico - Interpellanza nr. d'ordine 47

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nr. d'ordine nr. protocollo data pubbl. proponente assessore competente data protocollo data scadenza tipo risposta
47 9 07/06/2010 Renzo Scarpa
 
Assessore
Ugo Bergamo
 
e p. c.
Al Presidente della IV Commissione
08/06/2010 08/07/2010 in Commissione

 
tipo comunicazionedata pubblicazionetesto
verbale seduta commissione consiliare27-07-2010Leggi

 

Venezia, 7 giugno 2010
nr. ordine 47
n p.g. 9
 

All'Assessore Ugo Bergamo


e per conoscenza

Al Sindaco
Al Presidente del Consiglio comunale
Al Presidente della IV Commissione
Ai Capigruppo consiliari
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Al Vicesegretario Generale

 

Oggetto: Legge Regionale 30.12.1993, n. 63 - Regolamento Comunale di Venezia in attuazione alla medesima L.R. 30.12.1993, n. 63 - “Servizi Pubblici di trasporto non di linea per vie d’acqua “ (Taxi acquei) – Sostituzioni alla guida

Tipo di risposta richiesta: in Commissione

 

Considerato che:


a) tra gli operatori dei servizi pubblici non di linea, si è instaurata la prassi di nomina sindacale a tempo pieno che ha portato sostanzialmente tutti i presidenti di Cooperative e/o Consorzi, titolari di licenza / autorizzazione per i servizi taxi e noleggio operanti nel servizio pubblico di trasporto non di linea per vie d‘acqua, ad usufruire di “distacco sindacale”;


b) queste nomine sindacali consentono la sostituzione, dei titolari-sindacalisti, in modo continuato nelle 24 ore e per ogni giorno dell’anno solare, alla guida del mezzo in servizio pubblico di taxi;


c) non risulta vengano applicate, per i titolari nominati sindacalisti, i parametri previsti dalle normative vigenti in termini di sospensione del rapporto di lavoro con l’impresa, oppure compensazioni in riferimento all’utilizzo del monte ore contrattuale complessivo sulla base degli accordi contrattuali;


d) non risulta vi sia, se non in un solo caso, all’origine dell’individuazione del soggetto sindacalista, la deliberazione dell’assemblea degli iscritti all’organizzazione sindacale, bensì, un documento che fa riferimento all’assemblea dei soci della cooperativa o del consorzio;


e) i soggetti coinvolti nella nomina sindacale sono tutti presidenti e/o vice presidenti di cooperative/consorzi e, quindi, rappresentanti legali delle medesime e che, con ciò, rivestono il ruolo di datori di lavoro comprensivo della responsabilità negli atti di assunzione e licenziamento dei dipendenti e di ruolo di controparte degli stessi dipendenti impugnanti l’illegittimo licenziamento; (recentemente alcuni presidenti si sono trovati nella posizione di parte in causa soccombente nelle azioni legali intraprese dai dipendenti );


f) il ruolo di datore di lavoro è in contrasto con i fondamenti della Legge del 20.05.1970 n. 300, per quanto attiene il diritto all’ottenimento dei permessi sindacali e alla stessa attività sindacale;


g) comunque non risulta nei fatti, se non per aspetti marginali, lo svolgimento di una effettiva attività sindacale;


h) risulta che l’attività svolta sia completamente dedicata alla conduzione e alla rappresentanza dell’impresa cooperativa o consorziale;


Tutto ciò premesso,

 

si interpella l’Assessore al Traffico acqueo sui seguenti punti:

 

1) se debba essere considerata legittima la prassi della nomina sindacale in atto o se, viceversa, essa si configuri esclusivamente come azione di aggiramento delle norme contenute nella Legge 15 Gennaio 1992, n. 21 e conseguentemente nella Legge Regionale 30.12.1993, n. 63, nonché nel Regolamento attuativo del Comune di Venezia, per quanto attiene ai limiti delle sostituzioni alla guida nello svolgimento del servizio pubblico di taxi;


2) se egli abbia intenzione di dare indicazione affinché la prassi abbia a terminare immediatamente e vi sia l‘azzeramento delle cariche fino ad oggi rese esecutive.

 

Renzo Scarpa

 
 
Pubblicata il 07-06-2010 ore 17:17
Ultima modifica 07-06-2010 ore 17:17
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