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Movimento 5 Stelle Beppegrillo.it - Interrogazione nr. d'ordine 2464

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nr. d'ordine nr. protocollo data pubbl. proponente assessore competente data protocollo data scadenza tipo risposta
2464 103 15/04/2014 Gian Luigi Placella
 
Sindaco
Giorgio Orsoni
28/04/2014 28/05/2014 scritta

 
tipo comunicazionedata pubblicazionetesto
risposta19-05-2014Leggi

 

Venezia, 15 aprile 2014
nr. ordine 2464
n p.g. 103
 

Al Sindaco Giorgio Orsoni


e per conoscenza

Al Presidente del Consiglio comunale
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Ai Capigruppo Consiliari
Al Vicesegretario Vicario

 

Oggetto: rispetto del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013, in tema di trasparenza amministrativa, da parte della Fondazione Musei Civici di Venezia

Tipo di risposta richiesta: scritta

 

Premesso che
1. il giorno 20 aprile 2013 è entrato in vigore nell'ordinamento italiano il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” il cui obbiettivo è, sostanzialmente, rafforzare lo strumento della trasparenza che, come già stabiliva il precedente D.Lgs. n. 150 del 27.10.2009, all'art. 11, “...è intesa come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione...allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità. Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 117 , secondo comma lett. m) della Costituzione”;
2. l'articolo 15 comma 2 dello stesso decreto prevede che "la pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell' articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi...".
Al successivo comma 3 si prevede poi che "in caso di omessa pubblicazione di quanto previsto al comma 2, il pagamento del corrispettivo determina la responsabilità del dirigente che l'ha disposto, accertata all'esito del procedimento disciplinare, e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta, fatto salvo il risarcimento del danno del destinatario...";
3. l'art. 22 prevede infine che ciascuna pubblica amministrazione pubblichi, tra le altre cose, un elenco "degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate" e che per ciascuno di essi siano pubblicati "...i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo".
Il comma 4 stabilisce la sanzione: "nel caso di mancata o incompleta pubblicazione dei dati relativi agli enti di cui al comma 1, è vietata l'erogazione in loro favore di somme a qualsivoglia titolo da parte dell'amministrazione interessata";


considerato che
• a seguito dell'entrata in vigore della ricordata Legge n. 33/2013 sono sorti dubbi interpretativi circa l'estensione oggettiva e soggettiva degli obblighi concernenti la trasparenza e la pubblicità di informazioni, dati e documenti nei siti istituzionali;
• il Ministero della Funzione Pubblica ha emanato, per tale motivo, a seguito di una Conferenza Stato-Regioni-Enti Locali; la circolare n. 1 del 14 febbraio scorso nella quale si afferma, in particolare, che "...a prescindere dalla forma giuridica e dall'assetto organizzativo, pertanto, è da ritenere che tra i soggetti tenuti al rispetto degli obblighi di trasparenza siano da ricomprendere anche le fondazioni e le associazioni private in controllo pubblico, nonché gli enti pubblici economici, destinati a svolgere la propria attività sul mercato o nell'erogazione di servizi pubblici secondo regole e con strumenti di diritto privato (...) Conclusivamente (...) può essere utile, ai fini dell'individuazione dei soggetti tenuti al rispetto degli obblighi di trasparenza, assumere come minimo comune denominatore la nozione di "soggetto di diritto privato che svolge attività di pubblico interesse", ricomprendendovi qualunque soggetto che, in virtù di un rapporto di controllo o di una partecipazione pubblica, si trovi a svolgere - e nei limiti di essa - una qualche "attività di pubblico interesse". Nel primo caso (controllo) si avrà applicazione totale delle regole di trasparenza; nel secondo (partecipazione minoritaria), l'applicazione delle regole di trasparenza sarà limitata alle sole attività di pubblico interesse";
• dallo Statuto della Fondazione Musei Civici di Venezia (artt. 5-8) si evince che il suo patrimonio è composto sostanzialmente "dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dal Fondatore Promotore..." e che tale fondatore è il Comune di Venezia;
• nella home page del sito istituzionale della medesima Fondazione non è presente alcuna sezione intitolata "Amministrazione trasparente" ai sensi dell'art. 9 comma 1 del citato decreto;
• alla luce della normativa sopra richiamata e, a maggior ragione, della circolare ministeriale del 14 febbraio scorso risulta evidente che anche la suddetta Fondazione avrebbe dovuto "mettersi in regola", fin da subito, con la normativa sulla trasparenza;


si chiede al Sindaco e agli assessori competenti
1. di spiegare innanzitutto i motivi sulla scorta dei quali la Fondazione non ha provveduto ad adempiere, a più di un anno dall'entrata in vigore della legge, agli obblighi posti in materia di trasparenza;
2. di procedere, il prima possibile, all'inserimento dell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" nel sito della Fondazione con tutti i dati previsti dalla legge, inserendo anche quelli non pubblicati del 2013;
3. di indicare la figura del dirigente responsabile, per la Fondazione Musei, nei confronti del quale sarà necessario valutare l'applicazione o meno del procedimento sanzionatorio, previsto dal sopra richiamato art. 15 comma 3, per il caso di omessa pubblicazione dei dati;
4. di spiegare poi come si intende procedere per tutti i contratti aventi per oggetto consulenze e rapporti di collaborazione, posti in essere dalla Fondazione, per i quali scatta la sanzione dell'inefficacia come previsto dallo stesso articolo 15;
5. di chiarire se il Presidente della Fondazione, e gli altri quattro membri del C.d.A. (Sindaco compreso), hanno realmente comunicato i loro dati per la successiva pubblicazione on-line, posto che gli artt. 14 e 47 del Decreto, come chiarito dalla Circolare ministeriale, prevedono una “sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato”;
6. di illustrare le ragioni per cui, nella sezione "Amministrazione Trasparente" del Comune di Venezia la Fondazione Musei Civici, come pure tutte le altre fondazioni, è soltanto citata nell'elencazione fatta, con corretto rinvio al suo sito internet, ma mancano tutte le altre informazioni richieste dalla normativa (vedi premessa 4).
Conseguentemente, si valuti l'applicazione del meccanismo sanzionatorio di cui allo stesso art. 22 co. 4 che prevede il divieto di erogare somme al soggetto, a qualsiasi titolo, nonché l'avvio eventuale del procedimento disciplinare, ai sensi dell'art. 43 comma 5 del Decreto, da parte del Responsabile per la trasparenza.

 

Gian Luigi Placella

 
  1. Gian Luigi Placella
  2. Archivio atti
  3. punto di vista di
 
Pubblicata il 15-04-2014 ore 20:20
Ultima modifica 15-04-2014 ore 20:20
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