| nr. d'ordine | nr. protocollo | data pubbl. | proponente | assessore competente | data protocollo | data scadenza | tipo risposta | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 150 | 30/08/2013 | Gian Luigi Placella | 
            Assessore Roberto Panciera  | 
            04/09/2013 | 04/10/2013 | scritta | 
| tipo comunicazione | data pubblicazione | testo | 
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| risposta | 17-10-2013 | Leggi | 
Venezia, 30 agosto 2013
nr. ordine 2009
n p.g. 150
 
All'Assessore Roberto Panciera
e per conoscenza
Al Presidente del Consiglio comunale
Al Sindaco
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Ai Capigruppo Consiliari
Al Vicesegretario Vicario
Oggetto: clausole illegittime del bando per l'affidamento in gestione del centro sportivo “Costantino Reyer” - Venezia, Cannaregio n. 3163 di cui alla delibera GC n. 307 del 04.07.2013
Tipo di risposta richiesta: scritta
Premesso che
il Regolamento per l'uso e la gestione di impianti sportivi definisce, all'art. 2 lettere h) e i), che cosa debba intendersi per impianti a rilevanza economica e impianti privi di tale rilevanza, affermando che i primi sono “quelli in grado di produrre utili per la gestione” mentre i secondi sarebbero “quelli non in grado di produrre utili ovvero rispetto ai quali i proventi e/o utili sono interamente utilizzati per la manutenzione dell’impianto stesso”;
con la deliberazione di Consiglio comunale n. 54 del 29.04.2011 è stato approvato il citato regolamento e si è anche stabilita l'assenza, nell'intero territorio comunale, di impianti a rilevanza economica;
nel bando di cui all'oggetto si prevede all'art. 2, tra le varie condizioni, che il soggetto deve “essere stato iscritto alla Federazione Italiana Nuoto, negli anni sportivi 2010/11 – 2011/12 – 2012/13 ovvero, di partecipare nella forma di raggruppamento in cui è presente una società in possesso di tale requisito”;
la stessa condizione era stata posta anche in passato nel bando di gara n. 31/2007 relativo allo “affidamento in concessione della gestione dell'impianto piscina “A. Marcegaglia” in via Malamocco loc. Ca' Bianca – Lido di Venezia” come pure nel bando relativo all'assegnazione della piscina di Favaro ma, a seguito di proteste da parte di alcuni dei potenziali concorrenti, essa era stata cancellata con nota a firma del dirigente, dott. Fabio CACCO, della Direzione Gare, Contratti – Economato e sostituita con il seguente testo: “di essere una società o associazione sportiva od ente di promozione sportiva riconosciuta dal CONI ai sensi del D.Lgs. 23.07.1999 n. 242 o da altro organismo equivalente secondo lo stato di appartenenza” (anziché “di essere iscritto alla FIN da almeno 5 anni”);
l'art. 9 “Modalità di Assegnazione” del citato Regolamento comunale stabilisce al comma 1 che “il Comune rilascia in via preferenziale la concessione d'uso degli impianti sportivi ai seguenti soggetti aventi sede nel Comune di Venezia:
a. Società e Associazioni sportive dilettantistiche affiliate a Federazioni Sportive e riconosciute dal C.O.N.I., Enti di Promozione Sportiva. Verrà data priorità ai campionati Federali che saranno assegnati in impianti idonei compatibilmente con la disponibilità e nel rispetto della capacità ricettiva degli stessi; 
b. Associazioni di tipo sociale e/o culturale statutariamente costituite senza scopo di lucro; 
c. Aggregazioni spontanee di cittadini e singoli cittadini; 
d. Soggetti sportivi e non sportivi, aventi finalità di lucro”;
l'art. 10 “Manutenzioni Straordinarie e Migliorie” del Disciplinare stabilisce che “Gli interventi di manutenzione straordinaria che rimangono a carico del Conduttore sono quelli individuati dall'allegato B, nonché quelli attivati sulla base delle procedure previste all'art. 19 fondo per interventi d'urgenza e migliorativi. Tutti i lavori di manutenzione in genere, edilizi e/o impiantistici effettuati dovranno essere svolti a regola d’arte ed essere autorizzati, previo nulla osta del Settore Politiche Sportive, da parte del competente ufficio tecnico Edilizia Sportiva della Direzione Lavori Pubblici ed eseguiti sotto il suo controllo tecnico”. Ebbene, nell'allegato B si cita, tra i diversi “interventi di carattere generale”, la “sostituzione di n. 27 maniglioni antipanico con relative serrature (uscite di sicurezza per adeguamento alle nuove normative)” e, per tale lavoro, l'allegato D stabilisce che debba essere attuato dal Conduttore entro il primo trimestre d'attività;
l'art. 22 “Rapporti Economici” del Disciplinare afferma che “Il Conduttore dovrà versare all’Amministrazione Comunale...un canone annuo per l’utilizzo dell’impianto, pari ad euro 5.000,00 (soggetto ad adeguamento ISTAT) oltre ad IVA ai sensi di legge. Il Conduttore dovrà rimborsare all’Amministrazione Comunale in due rate semestrali posticipate (aprile e settembre) le quote parte dei consumi energetici così individuate:
- Palestre e locali annessi: 7% del costo delle utenze di acqua, energia elettrica e gas”; 
Piscine e locali annessi come da prospetto...”;
la delibera di GC di cui all'oggetto stabilisce una durata di 9 anni per la concessione seppur l'art. 19 del Regolamento prescriva una durata massima di 5 anni “fatta salva diversa volontà da deliberarsi con relativo provvedimento della Giunta”;
visto inoltre che
l'art. 90 della L. 27 dicembre 2002 n. 289 (Finanziaria 2003) al comma 25 stabilisce che “gli Enti Locali, qualora non intendano gestire direttamente gli impianti sportivi, possono affidare la gestione in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari, demandando alle Regioni la competenza a disciplinare con propria legge le modalità di affidamento”;
la Regione Veneto non ha mai provveduto all'emanazione della suddetta normativa di propria competenza;
la legge citata non contempla una specifica procedura di individuazione dell’assegnatario, si deve ricordare il principio generale di applicazione del regime della gara, nel rispetto dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento (art. 97 Cost.) e quelli di trasparenza e pubblicità dell’attività amministrativa (art. 1 Legge 241/1990). La giurisprudenza consente anche lo schema della gara informale, richiamato dall'art. 30 del D.Lgs. n. 163/2006 (Codice dei Contratti Pubblici), in tema di concessione di servizi (“in caso di affidamento della gestione di campi di tennis di proprietà comunale, sia che venga qualificato come concessione di servizio pubblico o come appalto di servizi sotto soglia, la scelta del concessionario o dell’appaltatore sotto soglia deve avvenire rispettivamente “nel rispetto dei principi desumibili dal Trattato istitutivo della Comunità Europea e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità, previa gara informale a cui sono invitati almeno cinque concorrenti” TAR Basilicata, sentenza del 12.05.2007, n. 366);
considerato che
il requisito dell'iscrizione alla FIN contraddice la scelta fatta precedentemente dallo stesso Comune. Esso inoltre restringe in modo arbitrario, rispetto a quanto posto nell'art. 9 del Regolamento, la platea dei soggetti potenzialmente interessati alla partecipazione alla gara con il rischio di eventuali contenziosi giudiziari e relativi danni erariali;
la percentuale di copertura dei costi, a carico del concessionario, relativi alle utenze della piscina era stata nelle gestioni precedenti pari al 60% e 63% mentre nel bando attuale la quota va dal 30% del primo anno sino al 44% a partire dall'ottavo anno;
premesso e considerato quanto sopra, 
si chiede:
1. di illustrare innanzitutto i motivi secondo cui il bando per l'assegnazione di tale impianto sportivo sia stato preparato e pubblicato solo nel mese di Agosto, con il rischio di una minore pubblicità e, dunque di partecipazione, specie in consdierazione del fatto che la società AQUAFIT ha lasciato la struttura sin dal mese di ottobre 2012;
2. di conoscere le motivazioni che hanno spinto a reinserire nel bando di partecipazione il requisito relativo all'iscrizione alla FIN, nonostante tale condizione sia in evidente contrasto con l'art. 9 comma 1 del Regolamento comunale perchè riduce i possibili soggetti partecipanti alla gara. Tale clausola poi era stata addirittura già contestata, e poi cancellata, per un paio di bandi similari a quello qui in esame;
3. di motivare, alla luce del potenziale fatturato dell'impianto sportivo (attorno ai 500-600 mila euro l'anno), del canone richiesto (5.000 euro/anno più IVA) e dei lavori da fare, la scelta della Giunta di non riconoscere ad esso rilevanza economica ai sensi dell'art. 4 comma 1 lett. b) del Regolamento interno;
4. in relazione al punto 3, di spiegare poi se e con quali modalità il soggetto concessionario dovrà produrre un piano economico-finanziario per confermare la circostanza della “non rilevanza economica”;
5. di spiegare se sussista o meno un'elusione della normativa di cui al Codice dei Contratti Pubblici in relazione allo scambio che, di fatto, si realizza tra il minor contributo dovuto dal concessionario per le utenze dell'impianto, rispetto a quanto pagato dal precedente gestore e i maggiori oneri, in termini di manutenzione straordinaria, posti a carico dello stesso soggetto;
6. di conoscere per quale motivo l'impianto sportivo in esame è rimasto aperto fino ad oggi seppur sia previsto nell'allegato B del Disciplinare, come sopra ricordato, la necessità della sostituzione, entro il primo trimestre, di ben 27 maniglioni antipanico, l'adeguamento delle vie d'esito nonché, addirittura, “il ripristino funzionalità dei due servoscala”. Tutto ciò lascerebbe presumere la non perfetta conformità alle norme di sicurezza dell'impianto sportivo. Appare inoltre anomalo che l'adeguamento delle uscite di sicurezza sia previsto a stagione già avviata anziché prima dell'apertura (e quindi senza utenza);
7. di motivare, anche rispetto ai quesiti 3 e 4, la deroga al periodo massimo di durata della concessione che, di fatto, è limitativa della partecipazione;
8. di indicare le imperscrutabili ragioni che hanno portato a collocare il quadro elettrico generale dell'impianto sportivo nella sottocentrale con il conseguente rischio di “immersione in caso di maree elevate”: vedasi a tal proposito l'allegato B nella parte dedicata agli “interventi locali tecnici” lett. c) (in pratica, il nuovo concessionario dovrà mettere un nuovo quadro elettrico ad almeno 1,40 m di altezza). Si prega altresì di chiarire se è stata posta in essere una qualche azione di tutela/garanzia da parte del Comune in relazione a tali opere (pare, ad esempio, che con l'acqua alta del 27 ottobre 2012 gli impianti siano andati totalmente sott'acqua);
9. se non si ritenga opportuno, alla luce dei rilievi qui esposti, il ritiro del bando con annullamento in autotutela degli atti del procedimento amministrativo e contestuale riformulazione secondo legge;
10. di spiegare perché l'amministrazione, per la scelta del concessionario, abbia optato per l'esperimento di “un'indagine esplorativa a mezzo pubblicazione di un avviso...attivando successivamente, per la presenza di più richieste, idonea procedura selettiva” dato che avrebbe potuto anche avviare una gara informale ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 163/2006 il quale prevede la convocazione di almeno 5 concorrenti, dotati dei requisiti richiesti, e con predeterminazione dei criteri selettivi (nella delibera in esame si demanda invece tale compito al Dirigente del Settore Politiche Sportive nel caso vi siano più manifestazioni d'interesse);
11. di accertare infine le eventuali responsabilità in capo a dirigenti comunali, in ordine alle vicende qui evidenziate, anche sotto il profilo del riconoscimento o meno della retribuzione di risultato, nonché di spiegare se tale eventuale accertamento potrà incidere sul valore della Performance della categoria “Dirigenti”.
Gian Luigi Placella
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