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Partito Democratico - Interrogazione nr. d'ordine 1656

Logo Partito Democratico Gianluca Trabucco
nr. d'ordine nr. protocollo data pubbl. proponente assessore competente data protocollo data scadenza tipo risposta
1656 8 22/01/2013 Gianluca Trabucco
 
Gabriele Scaramuzza
Emanuele Rosteghin
Vicesindaco
Sandro Simionato
24/01/2013 23/02/2013 scritta

 
tipo comunicazionedata pubblicazionetesto
risposta08-03-2013Leggi

 

Venezia, 22 gennaio 2013
nr. ordine 1656
n p.g. 8
 

Al Vicesindaco Sandro Simionato


e per conoscenza

Al Presidente del Consiglio comunale
Al Sindaco
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Ai Capigruppo Consiliari
Al Vicesegretario Vicario

 

Oggetto: "Bando per il servizio di trasporto disabili dell'Amministrazione Comunale di Venezia “

Tipo di risposta richiesta: scritta

 

PREMESSO


che l'Amministrazione Comunale di Venezia ha provveduto, mediante l'indizione di apposito bando pubblico, all'individuazione del relativo soggetto gestore;

CONSIDERATO


che alla procedura di bando di cui sopra si sono presentati, entro i termini legge, due soggetti concorrenti;

VISTO


che in sede di verifica dei requisiti per l'ammissibilità delle due proposte concorrenti venne rilevata per l'ATI avente come capofila la società TUNDO una irregolarità inerente la documentazione allegata, nella fattispecie un errore nella compilazione della autocertificazione di rispetto da parte della componente dell'ATI societa' Delfino s.r.l. della Legge 68/99 in materia di inserimento obbligatorio di persone disabili nel lavoro (la cui mancata o erronea compilazione prevede sia dal Codice degli Appalti che dal Capitolato della gara la esclusione non sanabile);

CONSIDERATO


che la commissione aggiudicatrice, dopo aver ammesso con riserva in un primo tempo l'ATI, ritenne successivamente di ammettere definitivamente la predetta ATI all'esame dell'offerta economica  e di quella tecnica, invocando il principio del favor partecipationis;

VISTO


inoltre che in successiva seduta della predetta commissione giudicatrice venne rilevata la non completezza di una dichiarazione allegata alla proposta dell'altro soggetto concorrente (Consorzio AAT), e che tale difetto (consistente nella mancata firma del modulo di autocertificazione dei carichi pendenti, previsto dal capitolato per gli amministratori delle societa' partecipanti alla gara, da parte del vicepresidente di una delle societa' in ATI), cagiono' l'esclusione di tale soggetto, senza invocare in via analoga lo stesso principio del favor partecipationis;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

SI INTERROGA


L'ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI

Per sapere:


1) per quali ragioni il principio del favor partecipationis sia stato invocato solo per una delle due fattispecie di vizio della documentazione delle due proposte concorrenti;

2) come l'amministrazione comunale di Venezia intenda controdedurre il ricorso presentato dal concorrente escluso in autotutela, essendo ad esso preclusa la strada della Giurisdizione Amministrativa proprio in quanto l'esclusione fa diventare carente di legittimazione al ricorso amministrativo chi viene dichiarato escluso dalla stazione appaltante.

 

Gianluca Trabucco

Gabriele Scaramuzza
Emanuele Rosteghin

 
 
Pubblicata il 22-01-2013 ore 14:59
Ultima modifica 22-01-2013 ore 14:59
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