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Movimento 5 Stelle Beppegrillo.it - Interrogazione nr. d'ordine 1630

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nr. d'ordine nr. protocollo data pubbl. proponente assessore competente data protocollo data scadenza tipo risposta
1630 1 07/01/2013 Marco Gavagnin
 
Assessore
Gianfranco Bettin
07/01/2013 06/02/2013 scritta

 

 

Venezia, 7 gennaio 2013
nr. ordine 1630
n p.g. 1
 

All'Assessore Gianfranco Bettin


e per conoscenza

Al Presidente del Consiglio comunale
Al Sindaco
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Ai Capigruppo Consiliari
Al Vicesegretario Vicario

 

Oggetto: rispetto della normativa di cui all’art. 11 comma 8 del D.Lgs. n. 150 del 27.10.2009 in materia di “trasparenza delle pubbliche amministrazioni”

Tipo di risposta richiesta: scritta

 

Premesso che

1. l'art. 11 del D.Lgs. n. 150 del 27.10.2009, intitolato “Trasparenza”, afferma al comma 1 che “la trasparenza è intesa come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione...allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità. Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 117 , secondo comma lett. m) della Costituzione”;

2. il successivo comma 8 del medesimo articolo di legge stabilisce che tutte le amministrazioni, ai fini proprio della trasparenza, devono pubblicare sul loro sito istituzionale “una sezione di facile accesso e consultazione, e denominata “Trasparenza, Valutazione e Merito”. All'interno di questa parte del sito internet è necessario, per il legislatore, che siano inseriti, tra le altre cose:
“a) il programma triennale per la trasparenza...
e) i nominativi ed i curricula dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione e del Responsabile delle funzioni di misurazione della performance di cui all'articolo 14;
f) i curricula dei dirigenti e dei titolari di posizioni organizzative, redatti in conformità al vigente modello europeo;
g) le retribuzioni dei dirigenti, con specifica evidenza sulle componenti variabili della retribuzione e delle componenti legate alla valutazione di risultato;
h) i curricula e le retribuzioni di coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico amministrativo;
i) gli incarichi, retribuiti e non retribuiti, conferiti ai dipendenti pubblici e a soggetti privati”;

3. l'art. 124 comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 (Testo Unico degli Enti Locali) dispone che “tutte le deliberazioni del Comune e della Provincia sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio, nella sede dell'ente, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge”. L'art. 32 co. 1 della Legge 69 del 18.06.2009 ha innovato la materia aggiungendo che “a far data dal 1 gennaio 2011 gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati...”;


4. l'art. 18 co. 1 del decreto legge “Cresci Italia” (il n. 83 del 22.06.2012, convertito poi con Legge n. 134 del 07.08.2012) stabilisce che: “la concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e l'attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati e comunque di vantaggi economici di qualunque genere di cui all'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ad enti pubblici e privati, sono soggetti alla pubblicità sulla rete internet, ai sensi del presente articolo e secondo il principio di accessibilità totale di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150”. La norma prosegue poi stabilendo che tutti questi dati devono essere inseriti nell'apposita sezione dedicata a “Trasparenza, Valutazione e Merito” a partire dal 1 gennaio 2013 e che tale disposizioni sono applicabili anche ad aziende speciali e società in house delle pubbliche amministrazioni;


5. il successivo comma 3 dello stesso art. 18 dispone poi, in modo innovativo, che: “le informazioni di cui al comma 2 sono riportate, con link ben visibile nella homepage del sito, nell'ambito dei dati della sezione «Trasparenza, valutazione e merito» di cui al citato decreto legislativo n. 150 del 2009, che devono essere resi di facile consultazione, accessibili ai motori di ricerca ed in formato tabellare aperto che ne consente l'esportazione, il trattamento e il riuso ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196”;


6. il recente Decreto Legge n. 179 del 18.10.2012 “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese” (detto “Crescita 2.0” e convertito in Legge n. 221 del 17.12.2012) ha aggiunto infine, a proposito dei dati riportati nella sezione web qui in esame, che “La pubblicazione è effettuata nel rispetto dei principi di eguaglianza e di non discriminazione, applicando i requisiti tecnici di accessibilità di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4. La mancata pubblicazione nei termini di cui al periodo precedente e' altresi' rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili";



considerato che

• all’interno del sito istituzionale dell’amministrazione, nella pagina web dedicata alla sezione “Trasparenza, Valutazione e Merito”, non compare affatto la voce corrispondente alla lettera h) del citato art. 11 comma 8 ovvero curricula e retribuzioni del Sindaco e della Giunta.
Tali dati potrebbero, effettivamente, risultare utili ai cittadini per comprendere il background delle persone che governano la città (cosa hanno studiato? Parlano una o più lingue straniere? Hanno degli hobbies? Hanno fatto solo politica nella loro vita o anche dei lavori “normali“? Possiedono delle attitudini per l'incarico assegnato?);

• i curricula dei dirigenti e dei titolari di posizioni organizzative di cui alla lettera f) non risultato completamente conformi al modello di “Europass Curriculum Vitae” approvato con la decisione n. 2241/2004/CE del Parlamento Europeo. Mancano in particolare le fotografie
e l'indicazione del possesso o meno di patenti di guida, che per certi incarichi potrebbero risultare piuttosto importanti (la recente notizia, apparsa sui giornali, circa la rimozione di 300 cartelli stradali inutili e di 48 cartelli con indicazioni erronee da alcune strade di Mestre ne è una conferma implicita);

• altra voce, apparentemente, “dimenticata“ è quella relativa al nuovo organismo indipendente di valutazione (detto OIV): esso è essenziale per il sistema di trasparenza e merito congegnato dal legislatore ma, come ribadito dalla CIVIT (Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle p.a.) nella sua delibera n. 23/2012, non sussiste alcun obbligo per gli enti locali di nominare tale organo. Ciò nonostante sarebbe utile che l’amministrazione comunale fornisse indicazioni, sempre nell'apposita sezione web “Trasparenza, Valutazione e Merito”, in merito al soggetto a cui sono stati attribuiti i compiti previsti dai principi, a cui devono uniformarsi gli enti locali, di cui alle disposizioni del D. Lgs. n. 150/2009 indicate nell'art. 16 dello stesso decreto;


• nella sezione web sopra ricordata, il Comune di Venezia ha deciso di inserire poi, per motivi probabilmente di maggior trasparenza nei confronti della cittadinanza, anche le determine dirigenziali che, peraltro, dovevano già essere oggetto di pubblicazione on-line ai sensi dell'art. 32 Legge 59-2009 (vedi prem. 3) nello spazio virtuale dedicato proprio all'albo pretorio. Va però ricordato che tale pubblicazione, a differenza di quanto prevede il TUEL, dura soltanto 10 giorni anziché 15;


• relativamente alle nuove incombenze dettate dall'art. 18 del decreto legge “Cresci Italia” (vedi prem. 4), in materia di trasparenza nelle sovvenzioni/contributi e pagamenti ai fornitori, anche per aziende speciali e società in house sembra che, attualmente, nessuna delle società partecipate del Comune abbia predisposto un'apposita sezione, nel proprio sito internet, dedicata ad ospitare tali informazioni;




si chiede al Sindaco e agli assessori competenti

• di colmare le lacune presenti nella sezione web “Trasparenza, Valutazione e Merito” del sito internet comunale inserendo, in primis, curricula e remunerazioni dello stesso Sindaco e dell'intera Giunta nonché, in secundis, le informazioni mancanti nei curricula di dirigenti e titolari di posizioni organizzative (ad esempio: foto e possesso di patenti di guida);


• di rendere noto allo scrivente il nominativo del/dei dirigente/i responsabile/i per la tenuta della citata sezione web e di applicare a tale dipendente/i la norma di cui all'art. 11 comma 9 del D.Lgs. n. 150-2009 che sancisce per il “mancato assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui ai commi 5 e 8” che sia “fatto divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti preposti agli uffici coinvolti”;


• di inserire inoltre nella sezione on-line dedicata alla Trasparenza un'indicazione precisa circa il soggetto o l'organo, dotato della necessaria indipendenza, deputato ad esercitare i compiti di cui al D.Lgs. n. 150-2009 in sostituzione dell'OIV;


• di far procedere alla pubblicazione delle determinazioni dirigenziali per l'intero periodo fissato dalla legge nazionale, ovvero quindici giorni anziché soltanto dieci come stabilito impropriamente nel Regolamento comunale “di organizzazione per la disciplina del controllo interno di regolarità amministrativa” (il tema dell'albo pretorio c'entra poco e non si compende come possa un regolamento comunale violare una disposizione di legge nazionale com'è il TUEL). Si chiede altresì di illustrare quali siano gli eventuali motivi ostativi per una permanenza duratura nel sito del Comune di tali determine, analogamente a quanto già accade con le delibere di Giunta e Consiglio. Il fatto, peraltro, di rendere inaccessibili le determine dei dirigenti (specie di spesa) sembra porsi in netta contraddizione con il principio di “trasparenza intesa come accessibilità totale”;


• di far predisporre a tutte le società partecipate del Comune di Venezia un'apposita sezione, all'interno dei rispettivi siti internet, all'interno della quale inserire i dati richiesti dalle nuove disposizioni di legge di cui all'art. 18 del citato decreto legge “Cresci Italia” (il termine entro cui adeguarsi alla norma era il 1 gennaio 2013);


• di modificare l'assetto generale della sezione web “Trasparenza, Valutazione e Merito” nel senso di rendere tutti i dati e le informazioni ivi riportate “di facile consultazione, accessibili ai motori di ricerca ed in formato tabellare aperto che ne consente l'esportazione, il trattamento e il riuso ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196” come stabilito dal legislatore inizialmente per la sola materia delle sovvenzioni/contributi e del pagamento dei corrispettivi ai fornitori ma, successivamente, per tutte le voci previste ai sensi della normativa di cui al Decreto Legge “Crescita 2.0” (vedi prem. 6): in pratica tutti gli atti devono essere fruibili da parte dei cittadini, anche con disabilità, (ossia non immagini o mere scansioni di documenti ma debbono essere, se in formato PDF, leggibili e suscettibili di essere oggetto di ricerche) in linea con l'obiettivo dell'accessibilità totale per i cittadini.

 

Marco Gavagnin

 
  1. Marco Gavagnin
  2. Archivio atti
 
Pubblicata il 07-01-2013 ore 10:21
Ultima modifica 07-01-2013 ore 10:21
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