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Il Popolo della Liberta' - Interrogazione nr. d'ordine 1393

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nr. d'ordine nr. protocollo data pubbl. proponente assessore competente data protocollo data scadenza tipo risposta
1393 198 30/07/2012 Sebastiano Costalonga
 
Antonio Cavaliere
Vicesindaco
Sandro Simionato
02/08/2012 01/09/2012 scritta

 
tipo comunicazionedata pubblicazionetesto
risposta27-09-2012Leggi

 

Venezia, 30 luglio 2012
nr. ordine 1393
n p.g. 198
 

Al Vicesindaco Sandro Simionato


e per conoscenza

Al Presidente del Consiglio comunale
Al Sindaco
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Ai Capigruppo Consiliari
Al Vicesegretario Vicario

 

Oggetto: difformità tra Regolamento e disciplinare di procedimento nella contribuzione della residenzialità per anziani.

Tipo di risposta richiesta: scritta

 

Premesso che:


- il “Regolamento per l'accesso alle prestazioni economiche erogate dal Comune di Venezia per il pagamento alle persone non autosufficienti della retta alberghiera in strutture residenziali”, approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 36 del 6 aprile 2009 e modificato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 100 del 26 settembre 2011 prevede, all’art. 11, una serie di competenze per la Giunta Comunale;


- con delibera n. 87/2012 “strutture residenziali e semiresidenziali per anziani e disabili. Regolamento per l'accesso alle prestazioni economiche erogate dal Comune: determinazioni applicative di competenza della Giunta Comunale anno 2012” la Giunta ha aggiornato una serie di parametri di riferimento per il suddetto Regolamento;


- il punto 6 della delibera di Giunta n. 87/2012 riporta l’aggiornamento della tabella di cui all’art. 5 del Regolamento per strutture semi-residenziali (vedi tabella allegata);

Considerato che:


- dalla tabella di cui sopra si evince la volontà della Giunta di assegnare un contributo in percentuale sul costo della retta media giornaliera per le strutture semi-residenziali calcolata su valore attualizzato di euro 52,00/giorno basandosi sul valore ISEE, mentre per le strutture residenziali non è definito alcun criterio se non il costo della retta di riferimento;


- il già citato Regolamento all’art. 6, “Entità della prestazione economica”, al comma 2 ribadisce in particolare che per le persone disabili “l’entità della prestazione è calcolata sulla retta effettiva praticata dagli enti gestori fatto salvo l’art. 8 del Regolamento”, a differenza del comma 1 in cui, solo per le persone anziane, si applica “detratte le risorse economiche del beneficiario”;


- il “disciplinare del procedimento di accesso alle prestazioni economiche erogate dal Comune di Venezia per il pagamento delle persone non autosufficienti della retta alberghiera in strutture residenziali”, allegato al già citato Regolamento, modifica la volontà del Regolamento e della delibera di Giunta, riportando all’art. 8 il medesimo contenuto dell’art. 6 del Regolamento ma aggiungendo in pieno contrasto con il Regolamento un comma 3 dal seguente contenuto: “La prestazione economica del Comune è determinata secondo le seguenti modalità di calcolo: importo della retta o retta di riferimento – la capacità contributiva del richiedente che è determinata da: (totale delle risorse economiche al netto delle ritenute, compresa la valorizzazione dei beni mobili e immobili + indennità di accompagnamento) – (importo forfetario, se dovuto, per le piccole spese personali + eventuale quota a disposizione del coniuge)”;


- il citato disciplinare di procedimento non effettua differenziazione tra persone anziane (per cui i contributi vengono erogati detraendo dalla retta di riferimento le risorse economiche) e le persone disabili (per cui tale detrazione non è prevista, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo);


- il disciplinare di procedimento impedisce l’erogazione dei contributi a soggetti con disabilità in strutture residenziali che si vedono esclusi a causa del comma 3 dell’art. 8 del disciplinare di procedimento che NON considera il valore ISEE (come per le strutture semi-residenziali, che prevede tra l’altro delle differenti valorizzazioni della capacità reddituale per persone con disabilità) ma bensì applica un calcolo dei redditi – indipendentemente siano anziani o disabili - cumulando altresì in quest’ultimo caso accompagnatorie ed indennità;


- il disciplinare causa una discriminazione delle persone con disabilità stante che – considerando reddito imponibile per il calcolo della retta anche l’accompagnatoria (che tra l’altro verrebbe persa dal disabile in caso di erogazione del contributo alla retta) si posizionano le persone con disabilità in posizione di svantaggio rispetto agli anziani, in completo contrasto con i comma 1 e 2 dell’art. 6 del regolamento e dell’art. 8 del disciplinare di procedimento.


Si chiede con urgenza all’Assessore competente:


- se ribadisce la volontà della Giunta di voler assegnare i contributi indicati nella tabella al punto 6 della delibera di Giunta n. 87/2012 anche nel caso delle rette residenziali per cui non sono previste modalità chiare di contribuzione;


- di intervenire con urgenza alla correzione del comma 3 dell’art. 8 del disciplinare per i contributi alla retta in strutture residenziali, rimuovendo la discriminazione in atto verso le persone con disabilità rispetto a quanto previsto dal Regolamento e dalla delibera di Giunta;


- di effettuare una revisione d’ufficio di tutte le domande per cui non è stato erogato il contributo per tale discriminazione contenuta nel disciplinare quantomeno dal 1 gennaio 2012;


- di darne comunicazione pubblica invitando gli esclusi in date antecedenti al 1 gennaio 2012 a richiedere la revisione della propria domanda.


Allegati
 
TABELLA (pdf - 109 kb)

 

Sebastiano Costalonga

Antonio Cavaliere

 
 
Pubblicata il 30-07-2012 ore 16:35
Ultima modifica 30-07-2012 ore 16:35
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