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Federazione della Sinistra Veneta - Interrogazione nr. d'ordine 1041

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nr. d'ordine nr. protocollo data pubbl. proponente assessore competente data protocollo data scadenza tipo risposta
1041 52 29/02/2012 Sebastiano Bonzio
 
Vicesindaco
Sandro Simionato
08/03/2012 07/04/2012 scritta

 
tipo comunicazionedata pubblicazionetesto
risposta04-04-2012Leggi

 

Venezia, 29 febbraio 2012
nr. ordine 1041
n p.g. 52
 

Al Vicesindaco Sandro Simionato


e per conoscenza

Al Presidente del Consiglio comunale
Al Sindaco
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Ai Capigruppo Consiliari
Al Presidente della Municipalità Venezia - Murano - Burano
Al Vicesegretario Vicario

 

Oggetto: Striscione pro Marò in Regione Veneto. Rispettato il Regolamento sul canone autorizzatorio per l'installazione di mezzi pubblicitari?

Tipo di risposta richiesta: scritta

 

Premesso che
Dal giorno 27 febbraio 2012 campeggia dalle finestre che si affacciano sul Canal Grande del monumentale palazzo Ferro-Fini, sede del Consiglio regionale del Veneto, uno striscione con la scritta “Salviamo i nostri Marò” e un’immagine dei due maro' Massimiliano La Torre e Salvatore Girone, ad oggi in stato di arresto in India, in relazione alla morte di due pescatori indiani raggiunti da numerosi colpi d'arma da fuoco partiti dalla petroliera Enrica Leixe.

Tale iniziativa, sembra promossa dal gruppo consiliare alla Regione Veneto del Popolo delle Libertà, è da considerarsi sicuramente di elevato significato, da qualsiasi punto di vista la si guardi, ed è auspicabile che i promotori, che spesso si sono distinti per i loro anatemi contro il fenomeno delle affissioni abusive, abbiano agito nel pieno rispetto delle procedure e dei regolamenti vigenti, anche per quanto riguarda i canoni da corrispondere.

Considerato infatti che
Nel Comune di Venezia è possibile procedere alla diffusione di ogni messaggio pubblicitario, effettuata con qualsiasi forma visiva o acustica - diversa da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni - in luoghi pubblici ed aperti al pubblico o che sia percepibile da tali luoghi, sulla base di una procedura normata dal “Regolamento sul canone autorizzatorio per l'installazione di mezzi pubblicitari” approvato con deliberazione n. 41 del 22-23/3/1999 e successive modificazioni, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 62 del Decreto Legislativo 15/12/2997, n. 446.

L’Articolo 5 del regolamento “Procedure per il rilascio delle autorizzazioni” prevede che: “Chiunque intende installare, o modificare, insegne, targhe, pannelli, cartelli o effettuare qualsiasi forma pubblicitaria, anche all'interno dei locali, purché visibile dall'esterno, sia a carattere permanente che
temporaneo o stagionale, deve presentare preventiva domanda in regola con la disciplina dell’imposta di bollo al Settore Tributi *, al fine di ottenere la relativa autorizzazione; l’ufficio ne verifica al momento della consegna la completezza.” *N.B.: a partire dal 3 mar zo 2003 i procedimenti di autorizzazione riguardanti le forme pubblicitarie a carattere permanente sono di competenza del S.U.A.P. –
Sportello Unico per le Attività Produttive.

Gli Articoli 9, 10 e 11 del regolamento normano le modalità di applicazione e di pagamento del canone.

Gli Articoli 12, 13 e 14 trattano i casi di equiparazione delle installazioni abusive, sanzioni, decorrenza prevedendo che le “installazioni pubblicitarie sprovviste della relativa autorizzazione,
ai soli fini del pagamento del canone, sono equiparate a quelle autorizzate con l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria pari al 200% della tariffa.”, nonché le azioni per il recupero canone evaso e maggiorazioni, le sanzioni amministrative e la rimozione mezzi pubblicitari abusivi.

Infine l’Articolo 16 prevede i casi di non assoggettabilità al canone, specificando che “il diritto all'esenzione non esclude la presentazione della domanda e documentazione prevista all'art. 5 del presente Regolamento.” 

L’Articolo 49 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" - Manifesti e cartelli pubblicitari recita che:
1. E' vietato collocare o affiggere cartelli o altri mezzi di pubblicità sugli edifici e nelle aree
tutelati come beni culturali. Il soprintendente può, tuttavia, autorizzare il collocamento o
l'affissione quando non ne derivi danno all'aspetto, al decoro e alla pubblica fruizione di
detti edifici ed aree. L'autorizzazione e' trasmessa al comune ai fini dell'eventuale rilascio
del provvedimento autorizzativo di competenza.

Considerato che

È doveroso per l’Amministrazione vigilare sul rispetto dei regolamenti vigenti e operare per il contrasto di comportamenti da essi difformi e che comportano mancati introiti per l’amministrazione, specie in queste fasi di crisi economica.

Tutto ciò premesso e considerato si interroga l’Assessore ai Tributi per chiedere:

1. se l’iniziativa descritta in premessa, promossa dal gruppo consiliare alla Regione Veneto del Popolo delle Libertà, abbia rispettato le vigenti previsioni regolamentari e di Legge.
2. in caso contrario, si chiede se e come intenda agire l’Amministrazione per ripristinare, ai sensi del Regolamento sul canone autorizzatorio per l'installazione di mezzi pubblicitari e ad altre norme regolamentano la fattispecie, una situazione ad esse conforme e per punire gli eventuali abusi.

 

Sebastiano Bonzio

 
 
Pubblicata il 29-02-2012 ore 16:45
Ultima modifica 29-02-2012 ore 16:45
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